Cassazione Civile, Ordinanza n. 13817/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere l'accredito di 101 giornate di lavoro agricolo per l'anno 2007, conseguente alla sua iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, rilevando: la mancata specifica censura dell'inammissibilità delle prove testimoniali; l'inapplicabilità, in materia di disoccupazione agricola, della disciplina generale del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990, compreso l'obbligo di motivazione e i limiti all'autotutela; l'inadempimento dell'onere del lavoratore di provare esistenza, durata e natura onerosa del rapporto di lavoro dedotto. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto quattro motivi: violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 l. n. 241/1990 per avere escluso l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo; omesso esame di un fatto decisivo relativo all'insufficienza delle ragioni della cancellazione dagli elenchi; violazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 136, l. n. 311/2004 per esercizio illegittimo dell'autotutela oltre il termine ragionevole di tre anni; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la sentenza addossato alla lavoratrice l'onere probatorio e attribuito rilievo decisivo alle contestazioni dell'INPS. L'INPS ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la sentenza impugnata nel negare l'applicabilità della legge n. 241 del 1990 agli atti di gestione delle obbligazioni previdenziali e assistenziali, osservando che tali atti hanno funzione meramente ricognitiva e sono sottratti all'obbligo generale di motivazione, perché rileva solo la conformità dell'ente alla legge del rapporto. Ha inoltre confermato che, quando l'INPS disconosce il rapporto di lavoro agricolo, l'iscrizione negli elenchi perde efficacia come agevolazione probatoria e grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto; la cancellazione è atto consequenziale al disconoscimento e non sposta l'onere probatorio sull'ente. La lavoratrice è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Richiamato come fondamento del principio di buon andamento e imparzialità, ma ritenuto non idoneo a imporre, in questo ambito previdenziale, l'obbligo generale di motivazione degli atti dell'INPS.
art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi non si applica agli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale, perché hanno natura meramente ricognitiva.
art. 21-nonies, L. 7 agosto 1990, n. 241
Non è ritenuto applicabile, nella materia della disoccupazione agricola, come limite all'esercizio del potere di autotutela dell'ente previdenziale.
art. 1, comma 136, L. 30 dicembre 2004, n. 311
Invocato dalla ricorrente a sostegno del limite temporale all'autotutela, ma non accolto dalla Corte nel caso concreto.
L'onere della prova dell'esistenza, durata e natura onerosa del rapporto di lavoro agricolo grava sul lavoratore quando l'INPS disconosce il rapporto.
art. 9, D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375
Fondamento del potere dell'INPS di disconoscere il rapporto di lavoro agricolo a seguito di controllo, con conseguente venir meno dell'efficacia probatoria dell'iscrizione negli elenchi.
Il regime di esenzione dalle spese processuali è qualificato come ius singulare, applicabile solo ai giudizi espressamente previsti e non alla mera reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per il rito camerale e per il deposito dell'ordinanza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato implicitamente nella statuizione finale sull'ulteriore contributo unificato, in presenza di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.
Massime di principio
- Negli atti di gestione delle obbligazioni previdenziali e assistenziali che sorgono direttamente dalla legge al verificarsi dei presupposti, il procedimento amministrativo ha funzione meramente ricognitiva; perciò l'ente non è vincolato da precedenti atti e può assumere una diversa posizione sul rapporto senza formalità particolari, anche in giudizio.
- In tale ambito non opera, come regola generale, l'obbligo di motivazione di cui alla legge n. 241 del 1990, poiché la decisione dell'ente è rilevante solo nella misura in cui si conformi o meno alla legge del rapporto.
- L'iscrizione del lavoratore agricolo negli elenchi ha soltanto efficacia di agevolazione probatoria finché non intervenga il disconoscimento dell'INPS; quando il rapporto viene contestato dall'ente a seguito di controllo, l'iscrizione non determina inversione dell'onere della prova.
- Dopo il disconoscimento dell'INPS, grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro posto a fondamento dell'iscrizione e delle connesse prestazioni previdenziali.
- La cancellazione dagli elenchi è atto meramente consequenziale al disconoscimento del rapporto e non può, da sola, spostare sull'ente previdenziale l'onere di dimostrare le ragioni della cancellazione.
- Il regime di esenzione dalle spese processuali previsto per determinate controversie previdenziali ha natura eccezionale e non si estende oltre i casi espressamente previsti, soprattutto quando la prestazione non costituisca l'oggetto diretto della domanda.
- rami
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