Cassazione Civile, Ordinanza n. 26471/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una dichiarazione IVA con la quale una società in liquidazione aveva esposto un credito d'imposta derivante da eccedenza tra imposta versata e imposta dovuta, chiedendone il rimborso ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 38-bis del d.P.R. n. 633/1972. L'Ufficio notificava un avviso con cui contestava il credito e accertava un maggior debito d'imposta; la CTR confermava l'annullamento dell'avviso. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione. Nelle more, la società presentava domanda di definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 119/2018 e versava la prima rata, ma l'Agenzia negava l'accesso alla definizione sostenendo che la lite avesse ad oggetto un diniego di rimborso, quindi non definibile. La società impugnava tale diniego. Il motivo decisivo del ricorso avverso il diniego era che l'atto originario dell'Ufficio non era un mero diniego di rimborso da versamento indebito, bensì un atto impositivo, perché esprimeva per la prima volta una pretesa tributaria e negava un credito IVA in funzione di accertamento di maggior debito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso della contribuente contro il diniego di definizione agevolata, affermando che la controversia rientrava tra quelle definibili ex art. 6 del d.l. n. 119/2018 perché l'atto impugnato aveva natura di atto impositivo. Conseguentemente ha accolto tale ricorso, ha dichiarato estinto il giudizio principale relativo all'impugnazione dell'atto impositivo per effetto della definizione agevolata e ha disposto la compensazione delle spese del giudizio sul diniego, ponendo quelle del giudizio estinto a carico della parte che le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 30, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come base della richiesta di rimborso/credito IVA vantato dalla società
art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come norma sulla procedura di rimborso IVA
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 136/2018
definisce le controversie agevolabili come quelle aventi ad oggetto atti impositivi; il diniego è illegittimo se la lite riguarda un atto che manifesta per la prima volta una pretesa tributaria
art. 6, comma 12, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
consente l'impugnazione del diniego di definizione agevolata
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
le spese del giudizio relativo alla definizione restano a carico della parte che le ha anticipate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
gli avvisi di recupero di crediti d'imposta illegittimamente compensati sono impugnabili davanti al giudice tributario
art. 15 L. 27 dicembre 2002, n. 289
richiamato in via analogica per ribadire che la lite condonabile può derivare anche dalla negazione del credito IVA e dalla pretesa di maggior debito d'imposta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
escluso il versamento dell'ulteriore importo per contributo unificato in ragione dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata
Massime di principio
- Ai fini delle definizioni agevolate delle liti fiscali, per atto impositivo deve intendersi l'atto con cui l'Amministrazione rende per la prima volta edotto il contribuente della pretesa tributaria, imponendo una prestazione determinata nell'an e nel quantum.
- Rientrano nell'area degli atti impositivi anche gli avvisi di recupero di crediti d'imposta indebitamente compensati, poiché esprimono una pretesa fiscale sostanziale e non si esauriscono in una mera liquidazione contabile.
- La negazione di un credito IVA può integrare una lite definibile quando costituisce, in concreto, contestazione del maggior debito d'imposta; restano invece esclusi i meri dinieghi di rimborso fondati sulla sola prospettazione di un versamento indebito.
- Quando la lite rientra nell'ambito della definizione agevolata e la domanda del contribuente è validamente presentata e perfezionata, il giudizio sul merito dell'atto impositivo va dichiarato estinto.
- Nel giudizio sull'impugnazione del diniego di definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla norma condonistica, con possibile compensazione in ragione della peculiarità della vicenda.
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