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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26471/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una dichiarazione IVA con la quale una società in liquidazione aveva esposto un credito d'imposta derivante da eccedenza tra imposta versata e imposta dovuta, chiedendone il rimborso ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 38-bis del d.P.R. n. 633/1972. L'Ufficio notificava un avviso con cui contestava il credito e accertava un maggior debito d'imposta; la CTR confermava l'annullamento dell'avviso. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione. Nelle more, la società presentava domanda di definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 119/2018 e versava la prima rata, ma l'Agenzia negava l'accesso alla definizione sostenendo che la lite avesse ad oggetto un diniego di rimborso, quindi non definibile. La società impugnava tale diniego. Il motivo decisivo del ricorso avverso il diniego era che l'atto originario dell'Ufficio non era un mero diniego di rimborso da versamento indebito, bensì un atto impositivo, perché esprimeva per la prima volta una pretesa tributaria e negava un credito IVA in funzione di accertamento di maggior debito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso della contribuente contro il diniego di definizione agevolata, affermando che la controversia rientrava tra quelle definibili ex art. 6 del d.l. n. 119/2018 perché l'atto impugnato aveva natura di atto impositivo. Conseguentemente ha accolto tale ricorso, ha dichiarato estinto il giudizio principale relativo all'impugnazione dell'atto impositivo per effetto della definizione agevolata e ha disposto la compensazione delle spese del giudizio sul diniego, ponendo quelle del giudizio estinto a carico della parte che le aveva anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini delle definizioni agevolate delle liti fiscali, per atto impositivo deve intendersi l'atto con cui l'Amministrazione rende per la prima volta edotto il contribuente della pretesa tributaria, imponendo una prestazione determinata nell'an e nel quantum.
  • Rientrano nell'area degli atti impositivi anche gli avvisi di recupero di crediti d'imposta indebitamente compensati, poiché esprimono una pretesa fiscale sostanziale e non si esauriscono in una mera liquidazione contabile.
  • La negazione di un credito IVA può integrare una lite definibile quando costituisce, in concreto, contestazione del maggior debito d'imposta; restano invece esclusi i meri dinieghi di rimborso fondati sulla sola prospettazione di un versamento indebito.
  • Quando la lite rientra nell'ambito della definizione agevolata e la domanda del contribuente è validamente presentata e perfezionata, il giudizio sul merito dell'atto impositivo va dichiarato estinto.
  • Nel giudizio sull'impugnazione del diniego di definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla norma condonistica, con possibile compensazione in ragione della peculiarità della vicenda.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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