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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10372/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta dell'INPS di contributi alla gestione separata per l'anno 2005 nei confronti di un architetto che era iscritto a INARCASSA ma svolgeva anche attività di lavoro subordinato. Il professionista ha impugnato l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata e la pretesa contributiva, sostenendo: l'intervenuto giudicato interno sulla parte della decisione di primo grado che avrebbe escluso nel merito la debenza; l'erronea applicazione della disciplina sulla gestione separata, sul presupposto che l'iscrizione non sarebbe dovuta per chi sia già coperto da altra forma previdenziale obbligatoria; la mancanza, nel caso concreto, del requisito dell'abitualità dell'attività autonoma; l'intervenuta prescrizione del credito contributivo; l'illegittimità delle sanzioni applicate; il diritto, in subordine, alla riduzione dell'imponibile contributivo in ragione dell'importo di reddito inferiore a euro 5.000; la conseguente debenza del rimborso delle somme versate. La Corte di cassazione ha esaminato i sette motivi e li ha ritenuti tutti infondati o inammissibili nei termini indicati nella motivazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sul giudicato interno, osservando che la sentenza di primo grado era stata censurata dall'INPS perché fondata solo sulla prescrizione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, ribadendo il principio consolidato secondo cui i professionisti iscritti ad albi, ma coperti da altra forma previdenziale obbligatoria e dunque non iscritti alla cassa di categoria, restano tenuti all'iscrizione alla gestione separata, poiché rileva solo il versamento di contributi idonei a generare una prestazione previdenziale, non il contributo integrativo dovuto alla cassa professionale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, poiché non risultava documentato che la questione dell'abitualità fosse stata ritualmente proposta nei gradi di merito. Ha ritenuto infondato il quarto motivo sulla prescrizione, rilevando che il credito contributivo era esigibile dal 20 giugno 2006 e che il termine quinquennale sarebbe maturato il 20 giugno 2011, mentre l'atto interruttivo era intervenuto il 13 giugno 2011. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, per cumulo promiscuo di censure e mancanza di specifica allegazione della questione nei precedenti gradi. Ha ritenuto assorbito e comunque infondato il sesto motivo sulla riduzione dell'imponibile, chiarendo che il reddito inferiore a euro 5.000 può essere solo un indizio per escludere l'abitualità, ma non vale a trasformare ex post un'attività abituale in occasionale. Ha rigettato il settimo motivo sulla domanda di rimborso, poiché il suo rigetto discendeva automaticamente dall'accertata debenza contributiva.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per le censure di omessa pronuncia e per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la violazione nei punti in cui la decisione di merito risultava conseguenza necessaria della statuizione principale o dove la censura era inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come parametro del devolutum in appello; la Corte ha escluso che vi fosse omissione di pronuncia sulla dedotta questione di giudicato interno.

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26

    Norma cardine sull'obbligo di iscrizione alla gestione separata; interpretata in senso universalistico, tale da assoggettare all'obbligo i professionisti che svolgano attività autonoma non coperta da una posizione previdenziale idonea a garantire la correlata prestazione.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12

    Norma di interpretazione autentica valorizzata nel senso che esclude l'obbligo di iscrizione solo quando esistano contributi suscettibili di generare una correlata prestazione previdenziale; il contributo integrativo alla cassa professionale non è sufficiente.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato a sostegno dell'interpretazione della disciplina previdenziale in senso conforme alla tutela costituzionale, senza che la Corte ravvisi contrasto con l'obbligo contributivo alla gestione separata.

  • L. n. 6 del 1981, artt. 9 e 10

    Richiamati nel motivo del ricorrente in relazione alla disciplina della cassa professionale; la Corte ne ha escluso la decisività in presenza del consolidato orientamento sulla gestione separata.

  • artt. 22 e 23 Statuto INARCASSA

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'incompatibilità con l'iscrizione alla gestione separata; la Corte ha dato rilievo al fatto che il solo contributo integrativo non sostituisce la previdenza presso l'INPS.

  • D.Lgs. n. 509 del 1994

    Richiamato quale fonte del regime delle casse privatizzate; non ritenuto idoneo a escludere l'obbligo alla gestione separata nei casi decisi.

  • D.M. n. 281 del 1996

    Citate dal ricorrente nel medesimo contesto normativo; non incidono sul principio applicato dalla Corte.

  • D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 8, comma 3

    Richiamato per la disciplina previdenziale dei professionisti; interpretato nel quadro complessivo che conduce alla gestione separata per chi non abbia altra copertura idonea.

  • art. 12 preleggi

    Invocato per l'interpretazione sistematica delle norme; la Corte ha ritenuto prevalente l'orientamento consolidato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova, ma il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e mancata allegazione della questione nei gradi di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nelle censure sul mancato accertamento dell'abitualità e sulle sanzioni; la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità delle doglianze.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per vizi motivazionali e di omessa pronuncia; la Corte ha escluso l'ammissibilità delle censure formulate in modo promiscuo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nelle censure motivazionali; non ha portato ad alcun accoglimento del ricorso.

  • L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8

    Richiamato in relazione alle sanzioni applicate dall'INPS; il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2

    La Corte ha chiarito che il reddito inferiore a euro 5.000 può al più costituire indizio dell'assenza di abitualità dell'attività, ma non comporta automaticamente la riduzione dell'imponibile in presenza di attività abituale.

  • L. n. 326 del 2003

    Richiamata in conversione del D.L. n. 269 del 2003; considerata nel medesimo quadro interpretativo sulla soglia di euro 5.000.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione; la Corte ha individuato il dies a quo nella scadenza del termine di pagamento del contributo.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato in relazione alla domanda di rimborso delle somme versate; il rigetto della domanda è stato ritenuto conseguenza dell'accertato obbligo contributivo.

  • art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995

    Invocato per la prescrizione e per il rimborso; la Corte ha applicato il termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla scadenza del pagamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, in quanto sussistenti i presupposti processuali.

Massime di principio

  • In materia di gestione separata INPS, i professionisti iscritti ad albi che svolgano attività autonoma e non dispongano di una copertura previdenziale idonea a generare una specifica prestazione per tale attività restano tenuti all'iscrizione, anche se versano il contributo integrativo alla cassa professionale di categoria.
  • Ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata, è decisivo solo il versamento di contributi che siano collegati a una effettiva e correlata prestazione previdenziale; il contributo integrativo dovuto alla cassa professionale ha funzione solidaristica e non sostitutiva della tutela INPS.
  • Il reddito inferiore a euro 5.000 non esclude di per sé l'obbligo contributivo: può al più costituire un indice da valutare per stabilire se l'attività sia stata svolta in concreto con carattere di occasionalità o abitualità.
  • L'abitualità dell'attività professionale deve essere valutata secondo una prospettiva ex ante, come scelta organizzativa del professionista, e non ex post sulla base del solo ammontare del reddito prodotto.
  • La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine previsto per il loro pagamento; un atto interruttivo notificato prima della maturazione del quinquennio impedisce l'estinzione del credito.
  • Le censure per omessa pronuncia o vizio di motivazione in cassazione devono essere specifiche, autosufficienti e coerenti; non sono ammissibili doglianze formulate in modo promiscuo o non documentate rispetto ai gradi di merito.
  • La domanda di rimborso di somme versate a titolo contributivo resta assorbita quando sia accertata la legittimità dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione che ne costituisce il presupposto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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