Cassazione Civile, Ordinanza n. 30706/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale del Veneto che, in una controversia di rimborso della maggiore IRES versata per il 2004 a seguito della sopravvenuta deducibilità dell’IRAP nella misura del 10% prevista dall’art. 6 del d.l. n. 185/2008, aveva riconosciuto gli interessi sul rimborso solo dalla data della domanda di rimborso e non dalla data del versamento dell’imposta. Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi: con il primo si deduceva la violazione dell’art. 2033 c.c., dell’art. 44 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 6 d.l. n. 185/2008, sostenendo che gli interessi dovessero decorrere dal versamento della maggiore imposta; con il secondo si denunciava la violazione dell’art. 2909 c.c. per asserita violazione del giudicato interno formatosi sul diritto a tutti gli interessi già riconosciuti; con il terzo si lamentava la violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, poiché il giudice d’appello avrebbe fissato d’ufficio un dies a quo diverso da quello richiesto; con il quarto si deduceva omessa pronuncia su questioni rimaste assorbite in primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondati il primo, il secondo e il terzo motivo, e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché riesamini la decorrenza degli interessi sul rimborso attenendosi ai principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in tema di rimborso di imposte sul reddito, gli interessi ex art. 44 d.P.R. n. 602/1973 hanno funzione compensativa e maturano dal versamento e non dalla domanda di rimborso; ha inoltre rilevato che il giudice di appello si era discostato sia dal giudicato interno sia dalla domanda dell’Amministrazione nel fissare d’ufficio la decorrenza alla data della domanda del contribuente.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina degli interessi sulle somme indebitamente percepite; la Corte, però, fonda la decisione principalmente sulla disciplina speciale tributaria dell’art. 44 d.P.R. n. 602/1973.
Gli interessi sui rimborsi di imposte sul reddito hanno natura compensativa, non presuppongono la mora dell’Amministrazione e maturano al compimento di ciascun semestre, escluso il primo, dalla data del versamento fino all’ordinativo di pagamento.
Ha introdotto la deducibilità forfetaria del 10% dell’IRAP e, in via retroattiva, il correlato diritto al rimborso per i periodi d’imposta anteriori, costituendo il presupposto della domanda di rimborso esaminata.
Richiamato per il motivo sul giudicato interno; la Corte ritiene che il giudice d’appello abbia inciso oltre i limiti del giudicato formatosi sul diritto agli interessi già riconosciuti.
Il giudice non può pronunciare oltre la domanda né introdurre d’ufficio un diverso dies a quo per gli interessi; la Corte ravvisa ultrapetizione e omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per le censure processuali di violazione del giudicato interno, ultrapetizione e omessa pronuncia.
Richiamato per il deposito della memoria successiva alla proposta del procedimento in camera di consiglio.
Richiamato nel quadro della disciplina dei rimborsi e del termine per la presentazione dell’istanza, cui si collega la normativa speciale sugli interessi.
art. 1, comma 139, L. n. 244/2007
La Corte lo menziona per precisare che dal 1° gennaio 2008, dopo dieci anni dalla richiesta di rimborso, gli interessi si computano giorno per giorno; la disposizione è letta come meramente ricognitiva.
Massime di principio
- In tema di rimborso di imposte sul reddito, gli interessi dovuti al contribuente hanno funzione compensativa della diminuzione patrimoniale derivante dal versamento non dovuto e non dipendono dalla mora dell’Amministrazione.
- La decorrenza degli interessi sui rimborsi tributari va ancorata, salvo diversa disciplina speciale, alla data del versamento dell’imposta da restituire e non alla data della domanda di rimborso.
- La disciplina tributaria dei rimborsi e dei relativi interessi ha carattere speciale rispetto alle regole civilistiche ordinarie, sicché queste non si applicano in via diretta quando il legislatore tributario prevede una regolazione propria.
- Quando una norma sopravvenuta riconosce retroattivamente la non debenza, anche parziale, dell’imposta versata, occorre reintegrare integralmente il contribuente della perdita patrimoniale subita sin dal pagamento originario.
- Il giudice non può fissare d’ufficio un dies a quo diverso da quello dedotto dalle parti se ciò comporta violazione del giudicato interno o del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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