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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22740/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

I ricorrenti avevano agito in primo grado per ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile su uno stradello interno alla proprietà del condominio resistente. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, respingendo anche le richieste di prova orale. La Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto due motivi: con il primo hanno lamentato che i giudici di merito non avessero considerato fatti asseritamente idonei a dimostrare il possesso ultraventennale e l'apparenza della servitù; con il secondo hanno censurato la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste, ritenute invece genericamente formulate e inconferenti. Il controricorrente ha eccepito anche un vizio relativo alla procura notificata via PEC. Dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c., uno dei ricorrenti non ha chiesto la decisione, con conseguente rinuncia implicita al ricorso da parte sua.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità nei confronti del ricorrente che non aveva chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'altro ricorrente. Ha respinto l'eccezione del controricorrente sulla procura, rilevando che la relata di notificazione indicava la natura informatica della procura e che l'originale analogico era stato prodotto in atti. Quanto ai motivi, la Corte ha ritenuto che il primo investisse in realtà la valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti, attività insindacabili in cassazione, e che il secondo fosse inammissibile perché il giudizio di specificità, concludenza e pertinenza della prova testimoniale è apprezzamento di merito, se sorretto da motivazione non manifestamente illogica. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e il solo ricorrente rimasto soccombente anche alle ulteriori sanzioni ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione del giudizio

    la mancata richiesta di decisione da parte di uno dei ricorrenti nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta determina la rinuncia al ricorso e l'estinzione del giudizio di legittimità nei suoi confronti

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    adunanza in camera di consiglio

    la decisione è stata assunta in camera di consiglio all'esito della procedura semplificata

  • art. 391 c.p.c.

    estensione del giudizio di legittimità

    richiamato insieme agli artt. 380-bis c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio nei confronti del ricorrente rinunciante

  • art. 96 c.p.c., commi 3 e 4

    poiché la decisione ha seguito la proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la condanna aggravata e l'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo contributo unificato

    è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a rimettere in discussione la valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti compiuti dal giudice di merito.
  • L'apprezzamento circa la specificità, concludenza e pertinenza della prova testimoniale richieste in giudizio è giudizio di fatto riservato al merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
  • Quando una sentenza di merito è conforme nei due gradi precedenti sui medesimi punti decisivi, il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo esame del materiale istruttorio.
  • Nel procedimento ex art. 380-bis c.p.c., la mancata presentazione dell'istanza di decisione da parte del ricorrente entro il termine stabilito comporta rinuncia al ricorso e estinzione del giudizio nei suoi confronti.
  • La notificazione telematica della procura alle liti non è inammissibile se dalla relata risulta che si tratta di copia informatica estratta da procura analogica e l'originale cartaceo è stato prodotto in atti.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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