Cassazione Civile, Ordinanza n. 02663/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società operante nel montaggio di ponteggi, con contestazioni relative all’anno d’imposta 2007 e a maggiori ricavi/costi indeducibili e IVA detratta indebitamente; aveva poi emesso avvisi anche nei confronti della socia formalmente dichiarata e del coniuge ritenuto socio occulto, per il reddito di partecipazione. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi, annullando un rilievo e confermando il resto; la CTR aveva rigettato l’appello dei contribuenti. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c. per omessa considerazione di una sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della società per fatti analoghi; 2) violazione di varie norme civilistiche e del riparto dell’onere della prova, per non avere la CTR esaminato correttamente la documentazione prodotta a dimostrazione dell’infondatezza dei rilievi fiscali e per avere errato nella valutazione probatoria. In memoria chiedevano anche l’interruzione del processo per la morte di uno dei ricorrenti e la cessazione della materia del contendere per adesione a una definizione agevolata, ma la Corte ha escluso entrambe le richieste per le ragioni indicate in motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo perché i ricorrenti non avevano dimostrato né allegato in modo adeguato il passaggio in giudicato della sentenza penale, e comunque la CTR aveva legittimamente valutato autonomamente i fatti fiscali, distinti da quelli penali. Ha ritenuto il secondo motivo carente di specificità e comunque infondato, perché la CTR aveva motivato in modo chiaro sull’insufficienza della prova documentale: inesistenza o incongruenza della provvista per il finanziamento, fatture generiche o non conformi, assenza di documenti per rifiuti e carburante, e non inerenza di parte dei costi leasing. Ha inoltre escluso l’interruzione del giudizio di cassazione per la morte di una parte e ha negato la cessazione della materia del contendere per mancata prova della definizione agevolata dell’avviso oggetto di causa e del pagamento integrale delle rate. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al c.d. doppio contributo.
Norme richiamate
la censura sulla prova presuntiva non può essere accolta se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e con la necessità di una prova specifica e tempestiva dei fatti allegati; la sentenza penale non opera automaticamente nel giudizio tributario
la valutazione delle prove da parte del giudice di merito non è censurabile in cassazione se la motivazione evidenzia l’esame degli elementi istruttori e non emerge un vero vizio di violazione di legge
richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non ravvisa nella sua applicazione un errore decisivo della CTR
richiamato dai ricorrenti, ma non incide sulla decisione della Corte
richiamato dai ricorrenti, ma non risulta dirimente per la controversia tributaria
richiamato dai ricorrenti, ma non è stato ritenuto utile a smentire l’accertamento fiscale
richiamato dai ricorrenti in tema di interpretazione degli atti/documenti, senza che la Corte ravvisi un errore di diritto della CTR
richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo
richiamato dai ricorrenti quale norma sull’onere probatorio, ma la Corte conferma che la prova dei fatti impeditivi/giustificativi dei costi e delle deduzioni grava sul contribuente
art. 21, comma 2, DPR 633/1972
le fatture devono contenere indicazioni non generiche e conformi alla previsione legale; fatture generiche o difformi non bastano a provare la deducibilità/inerenza delle prestazioni
art. 3, comma 14, D.L. 119/2018
per la definizione agevolata occorre dimostrare che l’istanza riguardi proprio la pretesa oggetto del giudizio e il pagamento di tutte le rate previste
nel giudizio di cassazione non opera l’interruzione del processo per la morte di una parte, una volta instaurato il contraddittorio
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
sussistendo il rigetto, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la sentenza penale assolutoria può rilevare solo se è dimostrato il suo passaggio in giudicato e se il contribuente ne allega tempestivamente il contenuto e la portata; in ogni caso il giudice tributario conserva autonomia nella valutazione dei presupposti fiscali rispetto a quelli penali.
- La contestazione dell’accertamento fiscale che investe la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti deve essere specifica: occorre indicare quali documenti, quali importi e quali circostanze dimostrative siano state trascurate, non essendo sufficiente una diversa lettura del materiale probatorio.
- Per la deducibilità dei costi e la detraibilità IVA è necessario dimostrare in modo puntuale l’effettività, l’inerenza e la documentazione delle operazioni; fatture generiche, documentazione incoerente o mancante e assenza di prove sulla destinazione aziendale dei beni o servizi legittimano il recupero a tassazione.
- Nel giudizio di cassazione non si determina l’interruzione del processo per la morte di una parte, una volta instaurato il contraddittorio.
- La definizione agevolata può determinare la cessazione della materia del contendere solo se è provato che l’adesione riguardi proprio il debito oggetto del giudizio e che siano state soddisfatte tutte le condizioni previste dalla disciplina, inclusi gli eventuali pagamenti rateali richiesti.
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