Cassazione Civile, Ordinanza n. 03803/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione ex l. n. 89/2001 relativo alla durata non ragionevole di una procedura fallimentare nella quale due società avevano presentato domanda di insinuazione al passivo per crediti di importo rispettivamente pari a euro 79.008,00 e euro 10.793,24. Il decreto del magistrato designato aveva riconosciuto l’indennizzo in favore di entrambe le società; il Ministero della giustizia aveva proposto opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001, ma la Corte d’appello di Napoli l’aveva rigettata. Il Ministero ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, sostenendo che la "irrisorietà" della pretesa non dovrebbe essere esclusa solo perché il credito è oggettivamente rilevante, dovendosi invece valutare anche soggettivamente le condizioni economiche della parte; (2) violazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), dell’art. 5-ter l. n. 89/2001 e degli artt. 2727, 2728 e 2697 c.c., assumendo che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto la presunzione di insussistenza del pregiudizio operante solo nella fase monitoria e non anche nell’opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha corretto la motivazione della Corte d’appello nella parte in cui aveva escluso l’applicabilità della presunzione di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001 alla fase di opposizione ex art. 5-ter, affermando invece che l’opposizione non introduce un autonomo giudizio, ma una fase a contraddittorio pieno dello stesso procedimento, con conseguente operatività delle presunzioni anche in tale fase. Tuttavia ha ritenuto infondati i motivi perché la Corte territoriale aveva comunque accertato, con apprezzamento di fatto non adeguatamente censurato, che la posta in gioco non era irrisoria, trattandosi di crediti non bagatellari; il Ministero non aveva indicato fatti decisivi relativi alle condizioni personali delle società tali da imporre una diversa valutazione. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese di legittimità; la Corte ha escluso la debenza del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
L’opposizione al decreto sull’equa riparazione non è un giudizio autonomo di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento; le regole probatorie e le presunzioni applicabili operano anche in questa fase.
art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001
Prevede una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo quando la pretesa o il valore della causa siano irrisori, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte; la presunzione opera solo se sia accertata in fatto l’irrisorietà della posta in gioco.
Richiamato per chiarire che la presunzione legale opera come prova del fatto ignoto fino a prova contraria, secondo la disciplina generale delle presunzioni.
Richiamato in relazione alla disciplina delle presunzioni legali iuris tantum e al relativo meccanismo di superamento con prova contraria.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova nella dimostrazione della sussistenza o insussistenza del pregiudizio da durata irragionevole.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente i fatti decisivi e gli atti rilevanti su cui fonda la censura; in mancanza la doglianza è inidonea.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’accertamento dell’irrisorietà della pretesa è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di omesso esame di fatto decisivo o di anomalie motivazionali radicali.
artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 3-bis, comma 2, l. n. 53/1994
La Corte esclude la nullità della notifica perché il ricorso era un originale informatico sottoscritto digitalmente e trasformato in pdf per la notifica via PEC.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non è dovuta la declaratoria del raddoppio del contributo unificato, poiché il procedimento e l’Amministrazione dello Stato erano esenti.
Massime di principio
- La presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo per irrisorietà della pretesa o del valore della causa opera in presenza di una reale valutazione di fatto sulla concretezza della posta in gioco, non sulla sola astratta entità economica del credito.
- Nel giudizio di opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 non si apre un autonomo processo di impugnazione, ma una fase ulteriore del medesimo procedimento; pertanto, le presunzioni legali previste per la fase iniziale restano applicabili anche in opposizione fino a prova contraria.
- Ai fini dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, la nozione di irrisorietà richiede una valutazione congiunta di un profilo oggettivo, relativo al valore economico della lite, e di un profilo soggettivo, relativo alle condizioni personali della parte.
- L’apprezzamento sull’irrisorietà della pretesa e sull’esistenza di prova contraria è tipicamente valutazione di merito e può essere censurato in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- La parte che contesta l’applicazione della presunzione deve indicare specificamente fatti decisivi, risultanti dagli atti o dal decreto impugnato, idonei a dimostrare che la posta in gioco non era irrisoria rispetto alla situazione concreta dell’istante.
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