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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03757/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una professionista aveva impugnato dinanzi alla commissione tributaria un avviso di intimazione di pagamento basato su più cartelle. Per alcune cartelle, riferite alla quota annuale dovuta all'Ordine delle professioni infermieristiche, il giudice tributario aveva dichiarato il difetto di giurisdizione ritenendo il credito di natura non tributaria e rimettendo la controversia al giudice ordinario. Riassunto il giudizio davanti al Tribunale, è sorto un conflitto negativo di giurisdizione e il Tribunale ha sollevato regolamento d'ufficio, chiedendo alle Sezioni Unite di stabilire se la controversia spettasse al giudice tributario. Il ricorso verte quindi sulla qualificazione giuridica della quota annuale di iscrizione all'albo professionale sanitario e sulla conseguente giurisdizione sulla relativa riscossione.

La decisione

La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario. Ha ritenuto che la quota annuale dovuta per l'iscrizione all'albo delle professioni infermieristiche abbia natura di prestazione imposta assimilabile a tassa annuale, destinata a finanziare il funzionamento dell'ente ordinistico, e che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 come modificato, le controversie sulla riscossione di tale quota rientrino nella giurisdizione tributaria. Ha quindi cassato la decisione declinatoria resa dalla commissione tributaria provinciale e rimesso le parti dinanzi al giudice tributario. Nessuna pronuncia sulle spese, per mancata attività difensiva delle parti in questa fase.

Norme richiamate

  • art. 380-ter c.p.c.

    ai sensi dell'art. 380 – ter cod. proc. civ.

    norma processuale richiamata per la trattazione camerale e le conclusioni scritte del Pubblico Ministero nel regolamento di giurisdizione

  • art. 14 d.lgs. luogotenenziale 23 gennaio 1944, n. 382

    art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 gennaio 1944, n. 382

    disposizione richiamata per il precedente orientamento in tema di contributo/quota annuale degli avvocati, valorizzata ai fini della qualificazione della prestazione come imposta/tassa

  • art. 7 d.lgs. luogotenenziale 23 gennaio 1944, n. 382

    art. 7 del medesimo decreto luogotenenziale

    richiamato per il riferimento alla qualificazione della prestazione come tassa annuale

  • L. 11 gennaio 2018, n. 3

    legge 11 gennaio 2018, n. 3

    la riforma degli ordini professionali sanitari viene valorizzata come conferma della natura di tassa annuale della quota dovuta all'ordine

  • art. 4 L. 11 gennaio 2018, n. 3

    individua l'Ordine delle professioni infermieristiche tra gli ordini professionali sanitari rilevanti ai fini della disciplina richiamata

  • art. 3, lett. f), L. 11 gennaio 2018, n. 3

    viene richiamato per i compiti del consiglio direttivo e per la funzione della quota annuale destinata a coprire le spese di gestione dell'ente

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. n. 546/1992

    la giurisdizione tributaria si estende alle controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere, comprendendo la riscossione della quota annuale d'iscrizione all'albo professionale

  • art. 12 L. n. 448/2001

    come modificato dall'art. 12 della l. n. 448/2001

    la modifica ha ampliato la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere

Massime di principio

  • La quota annuale dovuta per l'iscrizione a un albo/ordine professionale può assumere natura di prestazione imposta assimilabile a tassa quando è destinata a finanziare il funzionamento dell'ente pubblico o dell'ente delegato al controllo dell'albo.
  • Le controversie sulla riscossione di tali quote rientrano nella giurisdizione tributaria quando la prestazione sia qualificabile come tributo ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dalla L. n. 448/2001.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione, non è decisivo il nomen iuris adoperato dalla disciplina settoriale; occorre guardare alla funzione concreta della prestazione e alla sua doverosità.
  • Il precedente orientamento formatosi per le quote annuali dovute dagli avvocati è estensibile, in presenza dei medesimi caratteri, alle quote degli altri ordini professionali sanitari.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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