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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03755/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ha convenuto il Comune chiedendo il risarcimento dei danni, deducendo sia una responsabilità contrattuale sia extracontrattuale, per il ritardo e la sostanziale inerzia dell’ente nel completamento di una rotatoria e del collegamento viario alla rete cittadina, opere di urbanizzazione primaria previste per una zona P.E.E.P. del PRG. Secondo la ricorrente, tale ritardo aveva impedito l’accesso diretto dalla strada principale agli immobili commerciali da essa utilizzati in leasing, con pregiudizio alle potenzialità economiche degli stessi. Nei gradi di merito il Tribunale aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che la domanda rientrasse nella giurisdizione esclusiva amministrativa sia per il risarcimento del danno derivante dall’inosservanza del termine di conclusione del procedimento, sia perché la vicenda atteneva a urbanistica, edilizia e accordi integrativi di provvedimenti amministrativi. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dell’art. 2043 c.c. e delle norme sul riparto di giurisdizione, sostenendo che la domanda riguardasse un diritto soggettivo e che, una volta concluso il procedimento espropriativo con l’immissione in possesso del Comune e l’esecuzione delle opere residue, residuasse soltanto una questione di merito risarcitorio devoluta al giudice ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello e dichiarando che la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La Corte ha ritenuto che, pur essendo formalmente prospettata una responsabilità da inerzia materiale, la pretesa risarcitoria fosse eziologicamente riferita al cattivo esercizio del potere amministrativo in materia di governo del territorio e alla fase esecutiva di una convenzione urbanistica. Ha inoltre escluso che la dedotta conclusione del procedimento espropriativo e l’avvenuta esecuzione delle opere residue mutassero la natura della lite, trattandosi comunque di contestazione sul modo e sui tempi di esercizio del potere pubblico. Non sono state liquidate spese poiché il Comune non ha svolto difese. È stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per fondare la pretesa risarcitoria extracontrattuale; la Corte ha ritenuto però che la domanda, nella sostanza, investisse il cattivo esercizio del potere amministrativo e quindi la giurisdizione amministrativa esclusiva.

  • L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3

    Invocato dalla ricorrente nel motivo di ricorso in tema di riparto di giurisdizione.

  • art. 11, comma 3, c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente nel motivo di ricorso in tema di riparto di giurisdizione.

  • art. 133, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 104/2010

    Richiamato per affermare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie risarcitorie connesse all’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo e, più in generale, sulla fase esecutiva di accordi integrativi di provvedimenti amministrativi in materia urbanistica.

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. n. 104/2010

    Interpretato come norma che attrare alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative alla fase esecutiva di accordi integrativi di provvedimenti amministrativi, nella specie la convenzione per opere di urbanizzazione primaria.

  • art. 133, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 104/2010

    Richiamato per ricondurre la vicenda alla giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica ed edilizia, concernente gli aspetti dell’uso del territorio.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. n. 104/2010

    Citando il codice del processo amministrativo, viene ribadito il radicamento della giurisdizione amministrativa per le controversie riconducibili all’esercizio del potere pubblico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la pretesa risarcitoria del privato è causalmente ricollegata al cattivo esercizio, al ritardo o alla mancata adozione di provvedimenti nell’esercizio di un potere amministrativo in materia urbanistica o di governo del territorio, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo in sede esclusiva.
  • La qualificazione della domanda non dipende dalla sola formula utilizzata dall’attore, ma dalla sostanza della situazione dedotta: se la contestazione investe il modo, i tempi o l’inerzia nell’esercizio del potere pubblico, la posizione del privato resta di interesse legittimo.
  • La successiva conclusione di alcuni segmenti del procedimento amministrativo non muta, di per sé, la giurisdizione quando la causa petendi originaria resta ancorata alla lamentata illegittimità dell’azione o inerzia amministrativa.
  • Le controversie relative alla fase esecutiva di accordi o convenzioni integrativi di provvedimenti amministrativi in materia urbanistica possono rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  • Non è sufficiente invocare la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. per attrarre la lite nella giurisdizione ordinaria, se il fatto dannoso dedotto deriva dall’esercizio, o dal mancato esercizio, di poteri autoritativi pubblici.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneResponsabilità della PAConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileResponsabilità civileImmobiliare
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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