Cassazione Civile, Ordinanza n. 03758/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittimo un avviso di accertamento sintetico per IRPEF 2007 fondato sul redditometro e rideterminando il reddito accertato. La vicenda nasceva dalla contestazione di maggiori redditi desunti dalla disponibilità di cavalli custoditi presso un centro ippico, considerati dall’Ufficio non meri animali da affezione ma beni indice di capacità contributiva. La contribuente deduceva di avere redditi propri da lavoro dipendente e un ausilio economico del padre, oltre ad altre somme ricevute, tali da consentire il mantenimento dei cavalli; sosteneva inoltre che alcuni cavalli fossero da affezione o comunque non idonei all’equitazione per interi periodi. Con cinque motivi lamentava: omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.; violazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973 per errata qualificazione dei cavalli come fonti di reddito; violazione dell’art. 38, comma 3, d.P.R. 600/1973 e della ripartizione dell’onere probatorio, assumendo che la CTR avesse considerato legali presunzioni che sarebbero invece semplici; violazione dell’art. 53 Cost. per sproporzione dell’imposizione rispetto alla capacità contributiva; violazione dell’art. 2728 c.c. per la natura delle presunzioni del redditometro.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, secondo, quarto e quinto motivo, osservando che la CTR aveva comunque considerato i dati fattuali relativi ai cavalli e che, in materia di redditometro applicabile ratione temporis, la disponibilità di beni-indice integra una presunzione legale relativa: l’Amministrazione è dispensata da ulteriori prove, mentre il contribuente deve fornire prova documentale contraria, non essendo sufficiente la mera allegazione di ulteriori redditi o la generica contestazione delle spese. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione di merito dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
I motivi di ricorso sono stati scrutinati distinguendo tra violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; il vizio ex n. 5 richiede l’omissione di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel testo applicabile ratione temporis, l’accertamento sintetico fondato sul redditometro opera come presunzione legale relativa: la disponibilità di beni-indice consente la rettifica del reddito; il contribuente può vincere la presunzione solo con prova contraria documentale di redditi esenti, soggetti a ritenuta o comunque dell’insussistenza o minore entità del reddito presunto.
art. 53 Cost.
L’accertamento sintetico redditometrico è ritenuto compatibile con il principio di capacità contributiva perché si fonda su indici oggettivi e rigorosamente dimostrati, idonei a rappresentare capacità economica reale.
Le presunzioni sottese al redditometro sono qualificate come presunzioni legali relative, non come semplici presunzioni lasciate al libero apprezzamento del giudice.
artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione e la sua decisività.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È stata disposta la condanna al versamento dell’ulteriore importo previsto per il rigetto del ricorso, secondo la disciplina del contributo unificato.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico fondato sul redditometro, la prova dell’esistenza dei beni o degli elementi indice di capacità contributiva è sufficiente a legittimare l’operato dell’Amministrazione, senza necessità di ulteriori dimostrazioni sul reddito del contribuente.
- La presunzione redditometrica ha natura di presunzione legale relativa: il giudice non può degradarne il valore presuntivo, ma deve verificare solo se il contribuente abbia fornito prova contraria idonea e documentale.
- Per superare un accertamento sintetico non basta allegare genericamente la disponibilità di ulteriori redditi o di aiuti economici: occorre dimostrare con elementi oggettivi la loro entità, durata del possesso e riferibilità al sostenimento delle spese contestate.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se individua in modo puntuale il fatto storico, il momento della sua discussione e la sua decisività; non è utilizzabile per contestare la valutazione del materiale istruttorio.
- La censura formalmente incentrata sulla violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, tende a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove in sede di legittimità.
- L’accertamento sintetico è compatibile con l’art. 53 Cost. quando si fonda su indici oggettivi e normativamente selezionati di capacità contributiva.
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