Cassazione Civile, Ordinanza n. 03763/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)
La controversia
Una società a responsabilità limitata, i suoi soci e altri soggetti coinvolti nella realizzazione di un progetto finanziato con contributi comunitari e regionali per il settore della pesca in Calabria impugnavano in cassazione la sentenza della Corte dei conti centrale d’appello che aveva riformato il primo grado, escludendo la prescrizione del danno erariale. I ricorrenti sostenevano, con due motivi ex art. 362 c.p.c., da un lato la violazione dei limiti della giurisdizione contabile per effetto di un precedente giudicato penale assolutorio e del principio di ne bis in idem, nonché per asserita violazione di norme CEDU, Carta di Nizza, Costituzione e accordo di Schengen; dall’altro il difetto di giurisdizione nei confronti degli amministratori/soci di un ente privato, contestando che la Corte dei conti potesse radicare la propria giurisdizione su soggetti privati beneficiari di un contributo pubblico. La vicenda riguardava l’asserito sviamento di fondi pubblici destinati a un progetto di commercializzazione e trasformazione del pescato, con contestazione di occultamento doloso del danno e della non maturata prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che le censure sulla pretesa interferenza del giudicato penale, sul ne bis in idem e sulla valutazione della prescrizione attengono ai limiti interni della giurisdizione contabile e, quindi, non sono deducibili come difetto di giurisdizione. Ha inoltre ribadito che, quando un contributo pubblico a destinazione vincolata viene gestito da una società privata o dai suoi amministratori/soci incaricati di realizzare il programma finanziato, si instaura un rapporto di servizio idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale in caso di sviamento della provvista dalla finalità pubblica. In conseguenza del rigetto, ha posto a carico dei ricorrenti la somma di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dell’ulteriore contributo unificato, senza provvedere sulle spese in ragione della qualità formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti.
Norme richiamate
art. 362 c.p.c.
È la norma invocata per denunciare il preteso difetto di giurisdizione; la Corte ne limita l’operatività ai soli limiti esterni della giurisdizione, escludendo che vi rientrino errores in procedendo o in iudicando.
art. 380-bis c.p.c.
È la base del procedimento accelerato; la Corte richiama la conformità tra proposta del Primo Presidente e decisione finale e ne trae conseguenze anche in tema di responsabilità aggravata.
art. 652 c.p.p.
La Corte contabile aveva escluso l’efficacia vincolante del giudicato penale perché non vi era stata una pronuncia sul merito della responsabilità erariale; la Cassazione richiama tale impostazione senza smentirla.
art. 111, comma ottavo, Cost.
Il ricorso per cassazione avverso i giudici speciali è ammesso solo per difetto di giurisdizione in senso proprio, non per contestare l’interpretazione del diritto compiuta dal giudice speciale.
artt. 24, 111 e 117 Cost.
Sono richiamati dai ricorrenti come parametri di legittimità costituzionale, ma la Corte li ritiene non idonei a trasformare in vizio di giurisdizione la doglianza sull’erronea applicazione del diritto.
art. 4 Prot. 7 CEDU
Invocato per il ne bis in idem; la Corte afferma che l’eventuale interferenza tra giudizio penale e contabile pone un problema di proponibilità dell’azione e non di giurisdizione.
art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato sul ne bis in idem; la Corte esclude che la sua dedotta violazione integri di per sé eccesso di potere giurisdizionale.
art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen
È richiamato dai ricorrenti, ma non incide sul perimetro dei limiti esterni della giurisdizione, secondo la Corte.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
In caso di definizione del giudizio conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte richiama la possibilità di condanna per responsabilità aggravata; nel caso concreto applica solo la sanzione di cui al quarto comma, escludendo il terzo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Il difetto di giurisdizione del giudice speciale è configurabile solo quando siano superati o negati i limiti esterni della giurisdizione; non può invece essere fatto valere per censurare errori di diritto, di procedimento o di valutazione della prova commessi nell’esercizio della giurisdizione.
- La possibile interferenza tra giudizio penale e giudizio contabile non determina, di per sé, violazione del ne bis in idem né difetto di giurisdizione, ma al più un problema di proponibilità dell’azione erariale o di apprezzamento probatorio.
- Nel danno erariale da contributi pubblici a destinazione vincolata, la giurisdizione contabile può radicarsi anche nei confronti di una società privata e dei suoi amministratori o soci quando essi siano incaricati di realizzare il programma pubblico finanziato e abbiano sviato le risorse dalla finalità prevista.
- Ai fini della giurisdizione contabile rileva la natura pubblicistica del danno e lo scopo perseguito con il finanziamento, non la mera natura privata del soggetto percettore delle somme.
- La contestazione della prescrizione, della valutazione degli elementi probatori o della rilevanza di una sentenza penale nel giudizio contabile attiene ai limiti interni della giurisdizione e non può essere veicolata come motivo di ricorso per difetto di giurisdizione.
- Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta accelerata, la Corte può applicare la disciplina della responsabilità aggravata, ferma la valutazione concreta dei presupposti nel caso specifico.
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