Cassazione Civile, Ordinanza n. 18495/2024 del 08/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2010 con cui l’Ufficio ha recuperato a tassazione: somme versate su conti correnti personali del contribuente ritenute non giustificate; accrediti su conti esteri considerati finanziamenti verso una società rumena e quindi redditi di capitale presunti fruttiferi; interessi su depositi esteri soggetti a imposta sostitutiva. In primo grado il contribuente ha ottenuto l’annullamento dell’atto, ma in appello la decisione è stata riformata con conferma dell’accertamento. In cassazione il contribuente ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sulle indagini bancarie e sulla presunzione di fruttuosità degli investimenti esteri: con il primo ha sostenuto che l’accertamento bancario sarebbe utilizzabile solo in presenza di specifici indizi di evasione e che, comunque, le movimentazioni sarebbero riconducibili ai proventi di due società di persone partecipate dal ricorrente; con il secondo ha contestato la qualificazione come fruttiferi dei finanziamenti effettuati in favore di una società estera, assumendone la natura infruttifera in quanto socio unico della stessa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di indagini bancarie, i versamenti sui conti del contribuente operano come presunzione legale relativa di reddito imponibile, superabile solo con prova contraria analitica e specifica; nel caso concreto la CTR aveva accertato che non erano state fornite giustificazioni documentali adeguate e che non era dimostrabile un collegamento tra i versamenti e i proventi delle società indicate. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché, per gli investimenti/attività finanziarie estere non dichiarati nel quadro RW, opera la presunzione di fruttuosità salvo prova contraria; nella specie il contribuente non aveva compilato il quadro RW, non aveva dato prova con documentazione opponibile e la CTR aveva rilevato che i documenti prodotti erano privi di data certa. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le movimentazioni bancarie del contribuente costituiscono presunzione legale relativa di reddito imponibile; l’Amministrazione assolve l’onere probatorio con i dati risultanti dai conti e il contribuente deve fornire prova contraria analitica e specifica.
art. 51, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633
Le risultanze dei conti possono essere utilizzate in sede di accertamento e il contribuente può contrastarle con documenti, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrarne l’irrilevanza fiscale.
art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato solo per distinguere l’accertamento sintetico da quello bancario; nel caso concreto non era applicabile perché l’atto si fondava su indagini bancarie.
art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Le somme qualificabili come redditi di capitale prodotti all’estero sono imponibili secondo la disciplina richiamata dall’Ufficio.
art. 4, d.l. 28 giugno 1990, n. 167
Individua i soggetti residenti tenuti agli obblighi dichiarativi relativi a investimenti esteri e attività finanziarie estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
art. 6, d.l. 28 giugno 1990, n. 167
"si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta"
Gli investimenti esteri e le attività finanziarie estere non dichiarati si presumono fruttiferi, salvo prova contraria del contribuente entro i termini e con le modalità richieste dall’Ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, i versamenti e i prelevamenti sui conti del contribuente possono fondare una presunzione legale relativa di imponibilità, superabile soltanto con una prova contraria specifica, analitica e riferita a ciascuna movimentazione contestata.
- La prova contraria del contribuente può essere data con qualsiasi mezzo, anche per presunzioni semplici, ma il giudice deve valutarla in modo altrettanto analitico, senza ricorrere a motivazioni cumulative o per categorie.
- La congruità del reddito dichiarato secondo parametri estranei all’accertamento bancario non è di per sé idonea a vincere la presunzione fondata sulle movimentazioni dei conti correnti.
- Il mero richiamo a rapporti societari o a proventi di società partecipate non è sufficiente a giustificare versamenti bancari personali se manca una dimostrazione documentale e un collegamento concreto tra le somme e le specifiche operazioni societarie.
- Per gli investimenti e le attività finanziarie estere non dichiarati, opera la presunzione di fruttuosità prevista dalla normativa valutaria/tributaria, salvo prova contraria del contribuente.
- La prova dell’infruttuosità di attività estere deve essere fornita in modo idoneo, anche sotto il profilo dell’opponibilità all’Amministrazione; documenti privi di data certa possono non essere sufficienti.
- L’omessa indicazione nel quadro RW rafforza la presunzione fiscale relativa agli investimenti esteri e rende necessaria una prova contraria concreta e documentata.
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