Cassazione Civile, Ordinanza n. 20402/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il dipendente impugnava il licenziamento intimatogli per un episodio avvenuto nell’ambito dell’attività lavorativa: secondo l’azienda, egli avrebbe sollecitato il pagamento di una somma di denaro da parte di una terza persona, tramite un intermediario, per consentire una operazione sulla salma del padre di costei ritenuta non consentita dalla normativa; il lavoratore sosteneva invece di avere chiesto soltanto l’offerta di alcune colazioni agli operai secondo consuetudine, e non denaro. Nei giudizi di merito il licenziamento era stato ritenuto legittimo quanto alla giusta causa, mentre era stata riconosciuta la tardività della contestazione/recesso con conseguente indennità risarcitoria pari a nove mensilità. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 5 L. 604/1966 e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto provato il fatto contestato senza che il datore avesse assolto l’onere probatorio sulla giustificazione del licenziamento. In sostanza chiedeva una rivalutazione delle prove e degli accertamenti di fatto, anche valorizzando l’archiviazione penale intervenuta sulla medesima vicenda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che la doglianza sull’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando contesti l’apprezzamento dell’esito probatorio. È stato ribadito che il giudice civile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti e non è vincolato agli esiti del procedimento penale, sicché l’archiviazione penale non impediva la diversa valutazione compiuta nel giudizio lavoristico. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente per sostenere che il datore di lavoro deve provare la giustificazione del licenziamento; la Corte osserva che la censura, così formulata, tende in realtà a contestare la valutazione delle prove e non una reale inversione dell’onere probatorio.
La violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte non gravata; non ricorre quando si contesta l’erronea valutazione dell’esito della prova.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La dedotta violazione di legge non può essere usata per sollecitare un nuovo giudizio di merito sulle prove.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta limitato e non consente una rivalutazione del merito se l’accertamento di fatto è congruamente motivato.
È menzionato per affermare che solo in ipotesi tassative il processo civile è sospeso per la pendenza del penale; altrimenti il giudizio civile prosegue autonomamente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice ripartisce erroneamente l’onere della prova; non ricorre quando si contesta la valutazione dell’attendibilità o della sufficienza delle prove acquisite.
- Il giudice civile deve effettuare un accertamento autonomo dei fatti e della responsabilità, senza essere vincolato dagli esiti del procedimento penale, neppure quando questo si sia concluso con archiviazione, salvo specifiche ipotesi di sospensione previste dalla legge.
- L’apprezzamento delle prove, la scelta di quelle ritenute più attendibili e il giudizio sull’attendibilità dei testi appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione logicamente e giuridicamente congrua.
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