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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03823/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento TARI per l’anno 2014 emesso da un Comune, sostenendo che la superficie tassata dovesse essere esclusa o esente perché destinata, in tutto o in parte, alla produzione di rifiuti speciali. In cassazione deduceva: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. per mancato rilievo del giudicato esterno formatosi su una precedente decisione tra le stesse parti relativa a TARSU per gli anni 2007-2011; 2) omesso esame di tale sentenza; 3) violazione delle norme sulla TARSU/TARI e del regolamento comunale, nonché delle norme sul procedimento amministrativo e sullo statuto del contribuente, assumendo che l’atto impugnato fosse motivato solo sul mancato pagamento e non sull’omessa denuncia delle aree produttive di rifiuti speciali; 4) omesso esame dell’eccezione di difetto di contraddittorio endoprocedimentale, che la sentenza di merito avrebbe ritenuto tardiva benché, secondo la ricorrente, fosse stata già proposta in primo grado.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il giudicato esterno formatosi su annualità precedenti non si estende automaticamente a un diverso periodo d’imposta quando la questione riguarda un elemento fattuale variabile, quale l’individuazione delle aree esenti dalla tassa, che richiede verifica per ciascun anno. Ha respinto il terzo motivo affermando che, per ottenere l’esclusione di superfici produttive di rifiuti speciali, grava sul contribuente un onere di denuncia e di delimitazione delle aree non imponibili; in mancanza di tale comunicazione, la riduzione non opera e l’avviso fondato sul mancato pagamento non è viziato da difetto di motivazione. Ha infine respinto il quarto motivo, correggendo la motivazione del giudice di merito: il contraddittorio endoprocedimentale non è imposto in via generale per i tributi locali, mancando una specifica previsione normativa, sicché l’eccezione è infondata. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia; la Corte distingue tale vizio dall’omessa motivazione e precisa che, nel caso concreto, non vi era omessa pronuncia rilevante ai fini dell’accoglimento.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione al giudicato esterno; la Corte ne limita l’efficacia alle fattispecie con elementi costitutivi stabili o tendenzialmente permanenti nei periodi d’imposta.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma del vizio denunciato per violazione di legge nei primi e terzo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    norma del vizio denunciato per omesso esame di documenti/fatti decisivi; la Corte ne esclude la ricorrenza perché il documento invocato non era decisivo.

  • art. 14 del d.l. n. 201 del 2011 conv. in l. n. 214 del 2011

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, ma non ritenuto decisivo dalla Corte rispetto all’obbligo dichiarativo relativo alle superfici esenti.

  • artt. 62 e seguenti del d.lgs. n. 507 del 1993

    disciplinano il presupposto e la determinazione della superficie tassabile; la Corte ribadisce che l’esclusione delle aree produttive di rifiuti speciali richiede denuncia e delimitazione da parte del contribuente.

  • d.lgs. n. 22 del 1997

    richiamato nella ricostruzione normativa del regime dei rifiuti e della successione tra TARSU, TIA e TARI.

  • art. 9, comma 1, del Regolamento del Comune di Frosinone sulla tassa sui rifiuti

    invocato dalla ricorrente a sostegno dell’esenzione; la Corte lo richiama nel contesto della disciplina locale, ma reputa comunque necessario l’adempimento informativo del contribuente.

  • artt. 5 e 7 della l. n. 212 del 2000

    invocati come violati per il difetto di motivazione/procedimento, ma non ritenuti idonei a fondare l’accoglimento nel caso concreto.

  • art. 3 della l. n. 241 del 1990

    richiamato per censurare la motivazione dell’avviso; la Corte esclude il difetto di motivazione poiché il recupero conseguiva logicamente al mancato pagamento in assenza di denuncia delle aree esenti.

  • art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993

    richiamato per affermare che l’effetto della denuncia di variazione opera solo dall’anno successivo.

  • art. 384 c.p.c.

    utilizzato per correggere la motivazione della sentenza di merito sul punto del contraddittorio endoprocedimentale, senza necessità di rinvio.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudicato esterno su annualità precedenti vincola nei periodi d’imposta successivi solo se riguarda fatti costitutivi della fattispecie a carattere stabile o tendenzialmente permanente; non si estende, invece, a valutazioni fondate su elementi fattuali variabili da anno a anno.
  • L’omesso esame di un documento è denunciabile in cassazione solo se il documento avrebbe potuto sovvertire con certezza la ratio decidendi; se il suo contenuto non è decisivo, il vizio non sussiste.
  • Per ottenere l’esclusione o riduzione della superficie tassabile per rifiuti speciali, il contribuente deve adempiere all’onere di denuncia e delimitazione delle aree interessate, fornendo all’amministrazione i dati necessari; in difetto, l’esclusione non opera.
  • In tema di tributi locali non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non è imposto in via generale, ma solo quando sia previsto da una specifica norma; in assenza di tale previsione, la sua omissione non determina invalidità dell’atto.
  • Quando l’omissione dichiarativa del contribuente costituisce il presupposto del mancato pagamento e quindi del recupero dell’imposta, non sussiste un autonomo vizio di motivazione dell’avviso se la pretesa fiscale è logicamente ancorata a tale omissione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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