Cassazione Civile, Ordinanza n. 21028/2026 del 21/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (vincitore appello)
La controversia
La controversia traeva origine da un giudizio di primo grado instaurato con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., nel quale un avvocato aveva chiesto il pagamento dei compensi professionali maturati per attività difensive svolte in più giudizi in favore della controparte. Il Tribunale aveva condannato il convenuto al pagamento di una somma per compensi, oltre accessori e spese. In sede di gravame, la Corte d’appello aveva dichiarato l’appello inammissibile per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di una terza chiamata, rilevando che la notificazione dell’atto di integrazione era stata eseguita su un indirizzo PEC non corretto e che il termine perentorio assegnato ex art. 331 c.p.c. non era stato rispettato. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma il testo della decisione riporta solo che la Corte di cassazione ha verificato in via assorbente l’ammissibilità del ricorso e ne ha riscontrato la tardività, poiché la sentenza d’appello era stata notificata il 6.12.2021 e il ricorso era stato notificato solo il 21.4.2022, oltre il termine breve di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso e ha dichiarato che il ricorso era tardivo, perché proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello. Per questo ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
richiamato solo per individuare il rito sommario di cognizione con cui era stato introdotto il giudizio di primo grado
art. 331 c.p.c.
richiamato dalla Corte d'appello come base dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario in sede di appello
art. 153, comma 2, c.p.c.
invocato dal ricorrente per chiedere la rimessione in termini a fronte dell'impossibilità di produrre i file originali delle ricevute di notifica
art. 20, comma 5, D.M. 44/2011
richiamato per affermare il dovere del professionista di controllare periodicamente la casella PEC
art. 325, comma 2, c.p.c.
indicato come norma che fissa il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorrente dalla notificazione della sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata sia stata notificata, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine breve previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c.; la sua proposizione oltre tale termine determina l'inammissibilità del ricorso.
- La verifica del rispetto del termine breve di impugnazione è preliminare e assorbente rispetto ad ogni altro motivo di ricorso: se il ricorso è tardivo, la Corte non esamina le censure di merito o processuali.
- L'inottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, ove il termine assegnato sia perentorio, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La difficoltà di recuperare documentazione telematica di notificazione non esonera il professionista dall'obbligo di vigilare e conservare la propria casella PEC, essendo previsto un dovere di controllo periodico.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la soccombenza del ricorrente sia sulle spese del giudizio di legittimità sia, ove dovuto, sull'ulteriore contributo unificato.
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