Cassazione Civile, Ordinanza n. 33448/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio rettificava, per l'anno d'imposta 2011, le imposte dovute ai fini IVA e IRAP in conseguenza di un maggior reddito accertato su operazioni di vendita immobiliare, nell'ambito di una verifica fiscale estesa ai periodi 2010-2014. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, mentre la CTR aveva rigettato sia l'appello dell'Ufficio sia quello della contribuente. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR non avesse attribuito valore probatorio al criterio comparativo usato dall'Ufficio per determinare il prezzo di altri immobili compravenduti; con il secondo motivo deduceva omesso esame di fatti decisivi già discussi nel giudizio di merito ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio di merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Richiamando il principio del litisconsorzio necessario nelle controversie riguardanti l'IRAP delle società di persone e l'inscindibilità, in presenza di un unico atto di accertamento fondato su elementi comuni, dei profili relativi anche all'IVA e alle imposte dirette, ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto la rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in diversa composizione, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio e a nuovo esame, oltre che sulle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base della rettifica del reddito e della contestazione sulla valutazione probatoria del criterio comparativo adottato dall'Ufficio
invocato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova nella dimostrazione del maggior reddito accertato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale richiamata per il vizio di omesso esame di fatti decisivi
art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato per affermare l'imputazione per trasparenza ai soci nelle società di persone ai fini dell'IRAP
art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
interpretato come fonte del litisconsorzio necessario nel processo tributario, con nullità assoluta del giudizio celebrato senza tutti i litisconsorti
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
- Nelle controversie sull'IRAP delle società di persone sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, in ragione dell'imputazione per trasparenza del tributo ai soci.
- Quando un unico atto di accertamento contesta con elementi comuni imposte dirette, IVA e IRAP, anche la parte relativa all'IVA può essere attratta nel vincolo del simultaneus processus se non è autonomamente definibile per profili specifici.
- Se il giudizio è affetto da nullità per difetto di integrità del contraddittorio, la Cassazione non esamina i motivi di merito e cassa con rinvio al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio e il nuovo esame della causa.
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