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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33448/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio rettificava, per l'anno d'imposta 2011, le imposte dovute ai fini IVA e IRAP in conseguenza di un maggior reddito accertato su operazioni di vendita immobiliare, nell'ambito di una verifica fiscale estesa ai periodi 2010-2014. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, mentre la CTR aveva rigettato sia l'appello dell'Ufficio sia quello della contribuente. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR non avesse attribuito valore probatorio al criterio comparativo usato dall'Ufficio per determinare il prezzo di altri immobili compravenduti; con il secondo motivo deduceva omesso esame di fatti decisivi già discussi nel giudizio di merito ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio di merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Richiamando il principio del litisconsorzio necessario nelle controversie riguardanti l'IRAP delle società di persone e l'inscindibilità, in presenza di un unico atto di accertamento fondato su elementi comuni, dei profili relativi anche all'IVA e alle imposte dirette, ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto la rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in diversa composizione, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio e a nuovo esame, oltre che sulle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Nelle controversie sull'IRAP delle società di persone sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, in ragione dell'imputazione per trasparenza del tributo ai soci.
  • Quando un unico atto di accertamento contesta con elementi comuni imposte dirette, IVA e IRAP, anche la parte relativa all'IVA può essere attratta nel vincolo del simultaneus processus se non è autonomamente definibile per profili specifici.
  • Se il giudizio è affetto da nullità per difetto di integrità del contraddittorio, la Cassazione non esamina i motivi di merito e cassa con rinvio al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio e il nuovo esame della causa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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