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Sentenza

Sentenza del 17/11/2021 n. 34927 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione di maggiori imposte e sanzioni in materia di imposta di registro, ipotecarie e catastali (D.P.R. n. 131/1986, artt. 51 e 52) relativo al prezzo dichiarato in atto per l'acquisto di un appezzamento di terreno. Il ricorrente denunciava: carenza di motivazione dell'avviso e della sentenza d'appello; mancata produzione da parte dell'ufficio dell'atto comparato; illegittimità della rettifica alla luce della perizia giurata prevista dalla L. n. 448/2001, art. 7 (sostitutiva del valore con imposta del 4%); errata valutazione probatoria del rogito relativo a diversa particella e mancato esame di una seconda perizia che stimava diversamente i terreni; violazione di norme civil-processuali sulla motivazione e sui mezzi di prova; e presunta incongruità rispetto all'incidenza del costo del suolo (D.L. n. 223/2006, art. 36).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha statuìto che la perizia giurata prevista dalla L. n. 448/2001 costituisce un valore normale minimo di riferimento e ha funzione calmierante, ma non impedisce all'Amministrazione finanziaria di svolgere accertamenti e rettifiche basate su elementi probatori diversi. I motivi restante sono stati ritenuti generici e non autosufficienti per la cassazione (divieto di introdurre nuovi temi in sede di legittimità). Pertanto la CTR è stata ritenuta correttamente motivata nella sostanza e il valore del terreno confermato nella misura determinata in grado di merito (Euro 545.715,00), con rigetto del ricorso del contribuente. Nessuna condanna in spese per la resistente in assenza di difese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986

    Norme richiamate in relazione agli obblighi di registrazione e liquidazione; contestazione verteva sull'applicazione di tali disposizioni per la rettifica del valore dichiarato nell'atto.

  • L. n. 448 del 2001

    La Corte interpreta la norma come attribuente alla perizia giurata un valore di 'valore normale minimo' ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ma tale rideterminazione ha effetti calmieranti e non esclude il potere di accertamento dell'Amministrazione.

  • L. n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente)

    Richiamata dal ricorrente per censurare l'omessa allegazione di documenti; la Corte ha valutato le censure sulla motivazione ma non ha ritenuto sussistente la nullità prospettata alla luce della giurisprudenza sul potere di accertamento.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    art. 81 (ora art. 67) comma 1, lett. a) e b)

    Rilevante per la disciplina delle plusvalenze; la giurisprudenza collegata è stata usata per spiegare la portata della L. 448/2001 e della perizia giurata rispetto alla determinazione delle plusvalenze e del valore minimo.

  • D.L. n. 223 del 2006

    Richiamato dal ricorrente sulla presunta incongruenza dell'incidenza del costo del suolo; la Corte non ha accolto la censura, ritenendola generica e non adeguatamente sviluppata in cassazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Norma applicata dalla Corte in ordine al contributo unificato dovuto dal ricorrente per il gravame.

Massime di principio

  • La perizia giurata redatta ai sensi della L. n. 448/2001 costituisce un 'valore normale minimo' e ha effetto calmierante, ma non preclude all'Amministrazione finanziaria il potere di accertare e rettificare il valore se sussistono elementi probatori contrari o mutate condizioni di mercato.
  • In sede di cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e coerenti con le questioni già sviluppate nei precedenti gradi di giudizio; censure generiche o nuovi temi non trattati in appello sono normalmente inammissibili.
  • Se l'ufficio si fonda su atti o documenti comparativi per motivare una rettifica (es. altro rogito), tali atti dovrebbero essere indicati e idealmente messi a disposizione; tuttavia la mera mancata allegazione non sempre determina la nullità dell'atto impositivo se la giurisprudenza e le circostanze concrete consentono comunque la verifica della legittimità dell'accertamento.
  • La rilevanza probatoria di atti comparativi (rogiti, perizie) dipende dalla effettiva comparabilità dei beni (estensione, indici di edificabilità, vincoli, servitù); differenze materiali tra gli immobili giustificano che il valore di uno non sia automaticamente traslato sugli altri.
  • Le doglianze di incongruità dei calcoli (es. incidenza del costo del suolo) devono essere supportate da argomentazioni tecniche e numeriche chiare fin dai gradi di merito per poter essere valutate in Cassazione.

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