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Sentenza

Sentenza del 17/11/2021 n. 3134 - Comm. Trib. Prov. Messina

Contributo unificato - quantificazione - rilevanza di ogni atto impugnato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice ha ritenuto corretta la tesi del ricorrente: il contributo unificato va calcolato separatamente per ciascun atto impugnato (in base al valore di ogni singolo atto) e l'importo complessivo dovuto è la somma dei contributi risultanti dall'applicazione della tariffa a ciascun atto; pertanto la liquidazione effettuata sommando i valori e applicando un unico contributo è erronea

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione della quantificazione del contributo unificato: si contestava che il contributo fosse calcolato sulla somma degli importi recati dai vari atti impugnati anziché, come sostenuto dal ricorrente, separatamente in base al valore di ciascun atto e poi sommando i contributi così determinati

Norme richiamate

  • art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    la norma impone la quantificazione del contributo in relazione al valore dell'atto impugnato; la corretta applicazione implica valutare ogni atto singolarmente quando gli atti sono autonomi

  • Corte costituzionale, sent. n. 78 del 7 aprile 2016

    orientamento costituzionale richiamato in favore della quantificazione conforme al valore degli atti e della tutela del diritto di difesa rispetto a oneri procedurali non conformi alla normativa

  • Corte di Cassazione, sent. n. 16283 del 10/06/2021

    giurisprudenza di legittimità che conferma il principio secondo cui il contributo va determinato atto per atto e non sulla base della somma degli importi relativi a più atti impugnati

Massime di principio

  • Il contributo unificato deve essere determinato in relazione al valore di ciascun atto impugnato: per atti distinti si calcola il contributo singolo e si sommano gli importi risultanti.
  • Non è corretto aggregare i valori di più atti diversi per aumentare la fascia di contribuzione e applicare un unico, maggiore, contributo: tale metodo è contrario all'art. 14, comma 3-bis, DPR 115/2002 e alla giurisprudenza consolidata.
  • Prima di proporre impugnazione o istanze di rimborso, indicare e quantificare separatamente ogni atto impugnato e richiedere la ricalcolazione del contributo per ciascuno, producendo documentazione che ne attesti il valore.
  • Se gli atti sono meramente accessori o hanno natura non autonoma rispetto a un provvedimento principale, occorre valutare se il valore rilevante sia quello del provvedimento principale; in caso di dubbio, argomentare la natura autonoma o accessoria degli atti nel ricorso.
  • In sede di difesa processuale eccepire la violazione del corretto criterio di quantificazione del contributo e segnalare la giurisprudenza (anche costituzionale e di legittimità) che afferma il principio dell'atto-per-atto.
  • Richiedere, se già pagato in eccedenza, il rimborso o l'istanza di compensazione con la documentazione che dimostri il calcolo corretto per ciascun atto; motivare la richiesta con i riferimenti normativi e giurisprudenziali richiamati.

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