Sentenza del 17/11/2021 n. 34896 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso avverso l'invito di pagamento per mancato versamento di dazi doganali e IVA (complessivi Euro 296.463,00) relativi a tre reintroduzioni in Italia (2006-2008) di preziosi effettuate da una cittadina svizzera (A.M.) presso la boutique Cartier della società. La società imputava le operazioni come acquisti da privato nazionale senza IVA e deduceva prescrizione triennale nonché applicabilità del regime di franchigia/effetti personali e dell'accordo CEE-Svizzera o altre esimenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la sentenza d'appello. Ha ritenuto legittimo l'invito di pagamento perché: la ricorrente aveva contabilizzato operazioni come acquisti da privato mentre l'acquirente era una cittadina svizzera che non aveva assolto le formalità doganali; i beni non erano rimasti come effetti personali ma erano stati ceduti alla boutique e quindi immessi in libera pratica; la prescrizione triennale non ha operato perché, entro il triennio, è stata trasmessa all'Autorità giudiziaria una "notitia criminis" relativa ad atti perseguibili penalmente, sospendendo il decorso del termine; non erano rispettati gli adempimenti/documenti (certificati di circolazione) necessari per beneficiare della franchigia o dell'accordo CEE-Confederazione Elvetica; non è applicabile l'esimente di cui all'art. 239 CDC per mancanza della condizione di particolare situazione e per la sussistenza di negligenza/manifesta frode. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario), art. 221
Il termine triennale per il recupero dei diritti doganali è sospeso quando l'obbligazione sia nata a seguito di un atto perseguibile penalmente; la comunicazione della "notitia criminis" entro il periodo di prescrizione consente all'Amministrazione di notificare richieste anche dopo il triennio.
T.U. delle Leggi Doganali (TULD) art. 292
La violazione è configurata quando beni extra UE sono reintrodotti senza assolvimento delle formalità doganali e senza pagamento dei diritti; costituisce presupposto dell'obbligazione doganale a carico dell'importatore o del cessionario che immette i beni in consumo.
T.U. delle Leggi Doganali (TULD) art. 84 (D.P.R. n. 43/1973 art. 84 richiamato)
Prevede il termine di prescrizione/decadenza triennale per il recupero dei diritti doganali; detto termine è sospendibile/prorogabile nei casi previsti dal diritto comunitario quando l'obbligazione deriva da fatto perseguibile penalmente.
D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11
Norma nazionale sulla decadenza per la revisione degli accertamenti; il suo termine può essere incidendo dalla disciplina comunitaria che prevede la sospensione in presenza di atti perseguibili penalmente.
Regolamento (CEE) n. 1697/1979
Richiamato in giurisprudenza per sostenere che un "atto passibile di azione giudiziaria repressiva" determina esclusione temporanea del decorso dei termini di decadenza e prescrizione fino alla definizione del procedimento penale.
Regolamento (CE) n. 1186/2009, art. 45 e Decreto 6 marzo 2009, n. 32, art. 2, comma 1, lett. a)
Norme sul regime dei beni al seguito del viaggiatore; il giudice ha valutato che, nel caso concreto, non ricorrevano le condizioni per considerare i preziosi come 'effetti personali' perché erano stati ceduti alla boutique e quindi destinati all'immissione in consumo.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 19 e 68 lett. d)
Principi IVA: la neutralità dell'IVA può richiedere la prova sostanziale degli acquisti intracomunitari/agevolati; violazioni meramente formali non sempre comportano perdita del diritto, ma manca il diritto quando mancano gli elementi sostanziali o vi è negligenza/frode. Nel caso specifico l'elemento dichiarativo/volontaristico richiesto per l'esenzione non era presente.
CDC (Codice Doganale Comunitario) art. 158
Richiede dichiarazione/volontà di immissione in libera pratica per fruire dell'esenzione/franchigia: l'assenza di tale dichiarazione esclude l'applicazione della franchigia.
CDC art. 239
Prevede una possibile esimente (clausola di equità) in presenza di situazione particolare e mancanza di negligenza/manifesta frode; la Corte ha ritenuto che le condizioni non fossero soddisfatte nel caso concreto.
Regolamento (CE) n. 1207/2001, artt. 2 e 3
Disciplina equivalenza possibile tra documenti commerciali e certificati di circolazione per alcune agevolazioni; la Corte ha osservato che nel caso non esisteva alcun documento sufficiente a 'scortare' la merce, pertanto l'equivalenza non poteva operare a favore della ricorrente.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (novella) e art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5
Modifica processuale che consente in Cassazione la denuncia dell'omesso esame di fatto storico decisivo; citata in relazione ai motivi di nullità della motivazione, ma i giudici hanno ritenuto la motivazione conforme ai parametri richiesti.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13
Norma processuale sulle spese e sul contributo unificato; la sentenza dispone il raddoppio/ulteriore contributo in presenza di determinate condizioni processuali.
Massime di principio
- Se beni extra-UE vengono reintrodotti nello Stato e sono ceduti/immessi in libera pratica, non possono essere trattati come "effetti personali" del viaggiatore: sono soggetti a dazio e IVA se non sono state espletate le formalità doganali.
- La prescrizione triennale per i diritti doganali può essere sospesa quando l'obbligazione doganale nasce da un atto perseguibile penalmente e la "notitia criminis" è stata comunicata entro il periodo di prescrizione: non è necessario che la notizia di reato identifichi immediatamente tutte le persone, i tempi o i luoghi coinvolti.
- La mancata osservanza di adempimenti formali può non precludere automaticamente benefici IVA o franchigie se sono comunque provati tutti gli elementi sostanziali; tuttavia, quando l'adempimento dichiarativo è sostanziale (es. dichiarazione di immissione in libera pratica o certificati di circolazione), la loro assenza può escludere il beneficio.
- L'esimente di cui all'art. 239 CDC richiede la prova di una situazione particolare e l'assenza di negligenza/manifesta frode: la mera dichiarazione di buona fede non è sufficiente se emergono elementi di negligenza o illecito.
- In sede di Cassazione i giudizi di fatto e le valutazioni probatorie dei giudici del merito (natura commerciale dei beni, annotazioni contabili, cessione alla boutique) sono difficilmente sindacabili salvo vizio di diritto o motivazione formale gravemente carente.
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