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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13116/2020 del 30/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva disposto d’ufficio, ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, la revisione parziale del classamento di un’unità immobiliare situata in una microzona di Roma, con attribuzione di una maggiore rendita. Il contribuente aveva impugnato l’avviso e il ricorso era stato accolto in primo grado; la CTR del Lazio, con sentenza n. 6426/2016 depositata il 2 ottobre 2016, aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo adeguata la motivazione dell’avviso in ragione dello scostamento tra valori medi di mercato e valori catastali, della rivalutazione del patrimonio immobiliare e della riqualificazione del contesto urbano. In cassazione i contribuenti hanno proposto sei motivi: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché l’appello dell’Agenzia sarebbe stato privo di specifiche censure alla sentenza di primo grado; 2) violazione dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004 e dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, per insufficienza della motivazione dell’avviso, che non avrebbe individuato i fattori posizionali ed edilizi riferibili alla singola unità; 3) vizio di motivazione della sentenza regionale, ritenuta apodittica e priva di effettiva argomentazione; 4) ulteriore vizio motivazionale per non avere la CTR considerato le deduzioni sulle caratteristiche edilizie e posizionali dell’immobile; 5) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere ritenuto assolto l’onere probatorio dell’Ufficio mediante il richiamo a immobili asseritamente similari, senza adeguato supporto documentale e senza valutare perizia e allegazioni del contribuente; 6) omesso esame di fatti decisivi e delle prove contrarie sulle caratteristiche dell’immobile. I contribuenti hanno chiesto la cassazione della sentenza e il ripristino dell’accoglimento del ricorso introduttivo.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo: nel processo tributario la riproposizione in appello delle difese già svolte può soddisfare l’onere di specificità quando, interpretato l’atto nel suo complesso, siano inequivocabilmente ricavabili le ragioni di dissenso dalla decisione impugnata. Ha accolto il secondo motivo, assorbendo i restanti. In caso di riclassamento d’ufficio fondato sulla revisione di una microzona ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, la motivazione non può limitarsi allo scostamento dei valori medi, alla generica rivalutazione del patrimonio immobiliare o alla collocazione dell’immobile nella microzona: deve indicare rigorosamente gli elementi concreti, anche edilizi e riferiti alla singola unità, che giustificano il nuovo classamento. L’avviso in questione descriveva il quadro normativo e lo scostamento, ma non specificava in cosa fossero consistiti gli interventi di riqualificazione né come avessero inciso sull’immobile; il richiamo comparativo ad altre unità era apodittico. La CTR non aveva rilevato tale carenza. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente. Ha compensato le spese dell’intero giudizio in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali e del consolidamento dell’orientamento nel corso della causa.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    In tema di estimo catastale, ove il nuovo classamento sia stato adottato d’ufficio ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione

    Il riclassamento per revisione di microzona richiede una motivazione concreta, rigorosa e riferita alla singola unità immobiliare, che espliciti quali elementi della zona e quali caratteristiche edilizie abbiano inciso sul nuovo classamento; il solo scostamento dei valori medi non è sufficiente.

  • art. 7, L. n. 212/2000

    il coefficiente esplicativo minimo dell’accertamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, non si discosta dai parametri generali di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, fermo restando, per la specificità della ‘materia catastale, il più gravoso onere motivazionale in linea generale gravante sull’amministrazione allorquando il riclassamento intervenga d’ufficio, e non a seguito di procedura partecipata Docfa

    L’obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi si applica anche agli accertamenti catastali; nel riclassamento d’ufficio, la specificità della materia comporta un onere motivazionale più rigoroso.

  • art. 53, D.Lgs. n. 546/1992

    Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci

    Nel processo tributario, la specificità dei motivi di appello può risultare dalla riproposizione delle ragioni già sostenute in primo grado, se dall’atto complessivamente considerato emerge in modo inequivoco il dissenso rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura relativa alla specificità dell’appello è stata respinta; la Corte ha fondato la regola applicata, per il processo tributario, sull’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

  • art. 384 c.p.c.

    Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante l’accoglimento del ricorso introduttivo della parte contribuente.

    Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, accogliendo il ricorso originario.

  • art. 8, D.P.R. n. 138/1998

    non basta la sola indicazione del rapporto di scostamento tra i valori medi di catasto e mercato, quando tale indicazione non si associ alla valutazione caso per caso del singolo immobile, con specifico richiamo ai parametri estimativi e classificatori generali, pur sempre operanti, D.P.R. n. 138 del 1998, ex art. 8; fermo restando il richiamo all’elemento puramente ‘posizionalè (inclusione dell’unità immobiliare nella microzona omogenea), occorre che l’avviso dia conto pure dell’elemento ‘ediliziò in – ragione della singola unità immobiliare e del fabbricato che la ricomprende, “non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe”

    I parametri estimativi devono essere applicati con valutazione individualizzata: oltre all’ubicazione nella microzona, l’avviso deve dare conto delle caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità.

  • art. 3, L. n. 241/1990

    il coefficiente esplicativo minimo dell’accertamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, non si discosta dai parametri generali di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, fermo restando, per la specificità della ‘materia catastale, il più gravoso onere motivazionale in linea generale gravante sull’amministrazione allorquando il riclassamento intervenga d’ufficio, e non a seguito di procedura partecipata Docfa

    La disciplina generale sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi opera anche in materia catastale, con un onere particolarmente rigoroso per i riclassamenti d’ufficio.

Massime di principio

  • Il riclassamento catastale d’ufficio disposto per revisione di una microzona ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004 deve spiegare in modo rigoroso e concreto quali elementi abbiano inciso sul classamento della singola unità, includendo, secondo il caso, qualità urbana e ambientale, caratteristiche edilizie del fabbricato e dell’immobile.
  • Il mero scostamento tra valori medi di mercato e valori catastali, la generica menzione della riqualificazione della microzona o la sola ubicazione dell’immobile nell’area interessata non bastano a motivare il riclassamento; devono essere illustrati i presupposti fattuali della revisione e il loro concreto collegamento con l’unità interessata.
  • La motivazione dell’avviso di riclassamento deve essere sufficiente al momento della sua adozione: non può essere integrata dall’amministrazione nel giudizio di impugnazione e non diventa adeguata per il solo fatto che il contribuente sia riuscito a difendersi in giudizio.
  • Nel processo tributario l’onere di specificità dell’appello può essere assolto anche riproponendo le ragioni già sostenute in primo grado, quando dall’atto di gravame, considerato nel suo complesso, risulti in modo inequivoco il dissenso rispetto alla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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