Cassazione Civile, Ordinanza n. 24508/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’irrogazione di una sanzione amministrativa per IVA 2002 in relazione a un rimborso ottenuto dalla società sulla base dell’assunto che il credito IVA derivasse dall’acquisto di beni ammortizzabili ex art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia delle entrate aveva poi escluso la spettanza del rimborso e aveva applicato la sanzione ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997. La società aveva impugnato l’atto sanzionatorio e la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che la norma sanzionatoria richiamata punisse l’omesso versamento e non il rimborso non dovuto. La CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, osservando che la condotta non rientrava espressamente nell’art. 13 e che, semmai, sarebbe stata applicabile altra sanzione. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997, sostenendo che il giudicato formatosi su precedente sentenza della CTR aveva definitivamente accertato la non debenza del rimborso IVA; 2) omessa applicazione dell’art. 13 d.lgs. n. 472/1997; 3) violazione del principio di discrezionalità amministrativa nella separazione tra diniego di rimborso e irrogazione della sanzione e delle norme sui poteri di accertamento IVA e sanzionatori.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto perché la non spettanza del rimborso era già coperta da giudicato, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della società contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente per la peculiarità della questione; la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Ha portata generale e si applica a ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una frazione nel termine previsto; i suoi presupposti ricorrono anche quando, dopo il versamento dell’imposta, il contribuente ottenga un rimborso poi rivelatosi indebito, perché ciò determina un ritardo nell’incasso per l’Erario analogo all’omesso versamento.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 471/1997
La CTR lo aveva ritenuto la sanzione astrattamente applicabile alla fattispecie; la Cassazione non lo applica direttamente, poiché afferma la corretta operatività dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997.
Il ricorso denunciava la sua mancata applicazione; dal testo emerge solo che il motivo è stato accolto insieme al primo, senza una specifica elaborazione autonoma della norma.
Il giudicato formatosi sulla precedente sentenza della CTR sulla non debenza del rimborso vincola l’accertamento nel presente giudizio.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Costituisce il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972
È richiamato come base del rimborso IVA poi ritenuto non spettante.
Massime di principio
- La sanzione per omesso pagamento del tributo può applicarsi anche quando il mancato incasso per l’Erario derivi non da un’omissione originaria, ma dalla restituzione indebita di somme già versate e successivamente rimborsate al contribuente.
- Ai fini dell’applicazione della sanzione, conta la sostanza economico-giuridica dell’effetto prodotto sulla riscossione erariale: se l’Erario subisce un ritardo nell’acquisizione del tributo spettante, la fattispecie può ricadere nella disciplina del mancato pagamento entro il termine previsto.
- Il giudicato esterno su un punto decisivo della controversia tributaria vincola il giudice successivo e può rendere superflui ulteriori accertamenti di fatto.
- Quando la questione di diritto sia definita e non occorrano ulteriori verifiche istruttorie, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.
- In tema di sanzioni tributarie, l’erronea qualificazione della condotta da parte del giudice di merito può essere corretta in cassazione quando la fattispecie concreta rientri chiaramente nella norma sanzionatoria applicabile.
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