Cassazione Civile, Ordinanza n. 33711/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento IVA emesso nei confronti di un contribuente che operava nel commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e semilavorati. A seguito di verifica della Guardia di Finanza sui rapporti intercorsi con un fornitore, l'Ufficio riteneva inesistenti soggettivamente le operazioni documentate dalle fatture emesse da tale fornitore, recuperando l'IVA detratta e irrogando la corrispondente sanzione. Il contribuente aveva ottenuto un primo accoglimento in CTP, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, affermando che l'IVA non era dovuta in base al sopravvenuto art. 6, comma 3-bis, d.lgs. n. 471/1997 e invitando l'Agenzia a irrogare la sanzione. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con cinque motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità depositava memoria dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi (rottamazione) e di aver pagato quanto richiesto dall'agente della riscossione, chiedendo l'estinzione o comunque la declaratoria di non luogo a provvedere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata e del pagamento dell'importo dovuto per la rottamazione, rilevando che il giudizio aveva ormai perso oggetto. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando il principio per cui il meccanismo sanzionatorio non opera in caso di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
Richiamato solo per descrivere il regime IVA applicabile alle cessioni di rottami oggetto di verifica.
art. 6, comma 3-bis, d.lgs. n. 471/1997
La CTR lo aveva applicato per ritenere non dovuta l'IVA e per ricondurre la fattispecie alla sola sanzione.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato come base normativa della definizione agevolata cui il contribuente ha aderito, con conseguente estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato in caso di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- L'adesione del contribuente a una definizione agevolata dei carichi, con integrale pagamento di quanto richiesto, determina la cessazione della materia del contendere e consente la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata o cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa regolazione espressa.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi in cui il processo si chiuda per cessazione della materia del contendere, poiché il meccanismo sanzionatorio non trova applicazione.
- In presenza di una sopravvenuta definizione agevolata che assorbe l'interesse alla decisione, la Corte non esamina i motivi di ricorso e si limita a dichiarare l'estinzione del processo.
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