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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29792/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente della riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti alla CTP un'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 relativa a cartelle per tributi erariali non pagati; la CTP aveva accolto il ricorso. L'agente della riscossione aveva proposto appello, ma la CTR lo aveva dichiarato inammissibile sul presupposto che l'Agenzia si fosse avvalsa di un avvocato del libero foro. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la propria rappresentanza e difesa in giudizio, sostenendo che l'appello era stato erroneamente ritenuto inammissibile solo perché sottoscritto da un professionista del libero foro.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, nei casi previsti, dell'Avvocatura dello Stato oppure, negli altri casi, di avvocati del libero foro, senza necessità di specifica allegazione o prova in giudizio della sussistenza del presupposto, nemmeno in cassazione. Ha inoltre rilevato che il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia consente, per il contenzioso innanzi alle Commissioni tributarie, il ricorso ad avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR Lombardia in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato solo come oggetto dell'impugnazione originaria, quale atto esecutivo/cautelare relativo a cartelle per tributi non pagati

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    norma invocata per la rappresentanza e difesa dell'ente nel processo tributario

  • art. 12, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    norma invocata per la disciplina della difesa tecnica nel processo tributario

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992

    norma invocata dalla ricorrente a sostegno della legittimità della difesa mediante libero professionista

  • art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016

    richiamato come base normativa dell'organizzazione e della difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

  • art. 4-novies d.l. n. 34/2019

    richiamato tra le disposizioni che disciplinano la difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma che consente la censura per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale in Cassazione

  • art. 43, comma 4, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

    richiamato nel principio delle Sezioni Unite come ipotesi di deliberazione motivata nei casi speciali di patrocinio dell'Avvocatura

  • D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17

    richiamati nel principio delle Sezioni Unite quale quadro dei criteri per l'affidamento agli avvocati del libero foro

  • Protocollo d'intesa Avvocatura dello Stato - Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017, punto 3.4.2

    "liti innanzi alle Commissioni Tributarie"

    consente all'Ente di stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco per il contenzioso davanti alle Commissioni tributarie

  • Cass. S.U. n. 30008/2019

    enuncia il principio secondo cui la scelta tra Avvocatura dello Stato e avvocati del libero foro, nei casi previsti, postula la sussistenza del relativo presupposto di legge senza necessità di allegazione o prova

Massime di principio

  • Nel processo tributario dell'agente della riscossione, la costituzione e la difesa mediante avvocato del libero foro non sono di per sé causa di inammissibilità dell'impugnazione, quando la scelta sia consentita dalla disciplina applicabile o dal protocollo convenzionale con l'Avvocatura dello Stato.
  • La sussistenza del presupposto che legittima il ricorso all'Avvocatura dello Stato o al libero foro, nei casi previsti, si presume implicitamente dalla scelta difensiva operata dall'ente e non richiede specifica allegazione o prova, neppure nel giudizio di legittimità.
  • L'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello dell'ente della riscossione per il solo fatto della difesa affidata a un avvocato del libero foro integra violazione di legge e comporta cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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