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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14472/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società finanziaria)

La controversia

L'utilizzatore aveva stipulato un contratto di leasing per l'acquisto di un'imbarcazione, con rimborso mediante 96 rate mensili, e dopo averle corrisposte tutte ha agito contro la concedente sostenendo che il contratto contenesse interessi usurari. Secondo la sua prospettazione, l'usurarietà derivava dalla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori; in subordine, deduceva che anche i soli interessi moratori fossero usurari, che la clausola sugli interessi dovesse essere dichiarata nulla con azzeramento degli stessi e restituzione di quanto pagato, oltre a ulteriori conseguenze economiche. Il Tribunale, con CTU, aveva escluso il superamento del tasso soglia ritenendo non cumulabili interessi corrispettivi e moratori. La Corte d'appello ha confermato, osservando anche che non vi era interesse ad agire sui moratori, che il contratto era già integralmente eseguito, e che in ogni caso era presente una clausola di salvaguardia. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti sette motivi: violazione delle norme su validità del contratto e usura bancaria per il mancato cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, per l’erronea considerazione della clausola di salvaguardia, per il preteso superamento della soglia in singole rate, per la mancata applicazione della regola dell’art. 1815 c.c. in caso di nullità, per la mancata compensazione/restituzione e per il mancato rinnovo della consulenza tecnica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi che miravano a far accertare l’usurarietà degli interessi moratori o il superamento del tasso soglia mediante cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, richiamando il principio secondo cui i due tipi di interessi hanno diversa funzione e non possono essere sommati ai fini del tasso usura. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure relative alla clausola di salvaguardia, perché in realtà dirette a contestare un preteso inadempimento della banca e fondate su un accertamento di fatto non più proponibile in sede di legittimità. È stato ritenuto inammissibile anche il motivo sul presunto superamento della soglia in due singole rate, poiché tale questione non risultava accertata e, comunque, era costruita sul cumulo non consentito. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti assorbiti o comunque inammissibili, perché presupponevano la già esclusa nullità della clausola sugli interessi o un ulteriore accertamento di fatto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la validità della pattuizione sugli interessi; la Corte non ne accoglie la prospettazione.

  • art. 1344 c.c.

    Invocato per sostenere la nullità della clausola sugli interessi; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato quale norma di nullità della clausola usuraria; la Corte non riconosce la nullità prospettata.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di rilevabilità della nullità; non fonda l'accoglimento del ricorso.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato per sostenere l'azzeramento degli interessi in caso di usura; la Corte rileva che la tesi presuppone una nullità non accertata.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla compensazione/restituzione; il motivo è stato assorbito dal rigetto delle censure principali.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato quale parametro penale dell'usura; la Corte esclude il superamento della soglia nei termini prospettati.

  • art. 64 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo insieme alle norme sostanziali; la Corte non ne fa applicazione favorevole al ricorrente.

  • art. 2, comma 4, L. n. 108 del 1996

    La Corte ribadisce che, ai fini della verifica del tasso soglia, interessi corrispettivi e moratori vanno considerati separatamente, con riferimento alle rilevazioni ministeriali.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica dell'usurarietà nei rapporti bancari o finanziari, gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori non vanno sommati materialmente, poiché assolvono funzioni diverse; la verifica del tasso soglia va compiuta separatamente per ciascuna categoria di interessi.
  • Quando la legge presume la nullità della pattuizione usuraria, occorre che la clausola sia concretamente idonea a consentire la pretesa di interessi oltre soglia; se il contratto è già integralmente eseguito e non vi è più alcuna prospettiva di applicazione della clausola, può difettare l'interesse ad agire sull'accertamento dei soli moratori.
  • La censura che investe l'effettiva applicazione in concreto di una clausola di salvaguardia o l'ammontare di interessi richiesti richiede un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
  • Non è consentito trasformare in doglianza di invalidità della clausola una contestazione che, in sostanza, riguarda l'inadempimento della parte che si era impegnata a non applicare interessi oltre soglia.
  • La verifica del superamento del tasso soglia deve avere riguardo al rapporto contrattuale nel suo complesso e ai criteri legali di calcolo applicabili, non potendo basarsi su un preteso superamento riferito a singole rate se la questione non risulta previamente accertata nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieLeasingUsura bancariaImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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