Cassazione Civile, Ordinanza n. 20423/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto intrattenuto dal 1998 tra un soggetto formalmente inquadrato come "produttore libero"/produttore diretto assicurativo e una compagnia assicurativa. Il lavoratore chiedeva che fosse accertata la natura subordinata del rapporto, con condanna al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione previdenziale e contributiva. Il tribunale aveva respinto la domanda per difetto di prova; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provata la subordinazione e, inoltre, reputando tardiva e quindi inammissibile la nuova prospettazione introdotta solo in appello, secondo cui il rapporto formalmente qualificato come produttore diretto sarebbe stato in realtà una collaborazione coordinata e continuativa nulla e convertita ex lege in lavoro subordinato. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: (1) violazione del regolamento ISVAP n. 5/2006 e dell'art. 109, lett. c), d.lgs. 209/2005, per contestare la qualificazione dell'attività di produttore diretto e sostenere la nullità del contratto per difetto di causa tipica; (2) violazione dell'art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003, per invocare la conversione del rapporto in subordinato; (3) violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserite insuperabili perplessità/contraddittorietà della motivazione in tema di rilevazione officiosa della nullità ex art. 1421 c.c. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili, osservando che il ricorso non censurava in modo pertinente la ratio processuale della sentenza impugnata, fondata sulla novità e preclusione del nuovo argomento introdotto in appello, e che il vizio motivazionale era stato dedotto con formula non corretta e comunque non ricorreva in concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello si reggeva su due rationes decidendi: da un lato, il difetto di prova della subordinazione nel quadro originariamente dedotto; dall'altro, la novità e quindi la preclusione processuale della diversa tesi introdotta solo in extremis in appello, basata su una pretesa nullità e conversioni legali del rapporto. I motivi di ricorso non colpivano in modo specifico questa seconda ratio, perché si limitavano a denunciare violazioni di legge sostanziale o vizi motivazionali in modo inconferente, senza censurare l'errore processuale di inammissibilità per novità. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere costruito sul vizio effettivamente pertinente alla ratio decidendi; il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti dell'anomalia costituzionalmente rilevante, non per semplice insufficienza della motivazione.
La censura deve investire l'eventuale nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, non generiche perplessità o supposte contraddizioni non riconducibili ai vizi tipici.
La rilevabilità officiosa della nullità non consente di superare automaticamente le preclusioni processuali quando la questione presuppone nuove allegazioni di fatto e l'introduzione di un nuovo tema di indagine in appello.
art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003
La norma è invocata per la conversione ex lege del rapporto, ma la sua deduzione non può essere proposta come nuovo argomento tardivo in appello se richiede nuove allegazioni non già introdotte nel thema decidendum.
art. 109, lett. c), d.lgs. 209/2005
È richiamato per definire l'attività di produttore diretto assicurativo, ma il suo uso nel ricorso non supera il rilievo di novità e inammissibilità della diversa ricostruzione del rapporto.
Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006
Normativa richiamata per la disciplina dell'attività di produzione assicurativa, ma ritenuta non idonea a scalfire la declaratoria di inammissibilità del nuovo argomento introdotto tardivamente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto del presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve colpire specificamente ciascuna ratio decidendi della sentenza impugnata; se una delle rationes resta incontestata in modo pertinente, il ricorso è inammissibile.
- La deduzione di un vizio motivazionale è ammissibile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per contestare la mera insufficienza, contraddittorietà logica o perplessità della motivazione.
- La rilevazione officiosa della nullità non consente di introdurre in appello un tema nuovo fondato su nuove allegazioni di fatto e su una diversa qualificazione del rapporto non già dedotta nei gradi precedenti.
- La censura per violazione di legge sostanziale è inconferente quando la sentenza impugnata ha deciso in rito dichiarando precluso il nuovo argomento, senza esaminarlo nel merito.
- Quando il motivo di ricorso presuppone una ricostruzione del rapporto incompatibile con il quadro fattuale e normativo originariamente dedotto, il ricorrente deve spiegare in modo coerente la relazione tra fatti allegati, norma invocata e cronologia delle fonti richiamate.
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