Cassazione Civile, Ordinanza n. 07464/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, in via induttiva, componenti positive di reddito non contabilizzate, con conseguente ripresa di IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni. L'accertamento era nato da una segnalazione dell'Anagrafe Tributaria, dalla quale risultava che la società avesse ceduto due rami d'azienda senza tassare le relative plusvalenze; era stato poi inviato un invito a comparire ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, rimasto senza esito. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo nullo l'atto per difetto di motivazione, poiché non erano stati allegati gli atti richiamati, e per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, essendo assente il funzionario dell'Ufficio nel giorno della convocazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; omesso esame del fatto relativo all'assenza della contribuente all'invito a comparire; violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. n. 600/1973; violazione della disciplina sulla motivazione dell'avviso e sull'allegazione degli atti richiamati; omesso esame di fatti relativi ai rapporti commerciali della contribuente con soggetti dai quali provenivano gli atti; violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 sul contraddittorio endoprocedimentale nelle imposte dirette.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo, il quinto, il sesto e il settimo motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per nuovo esame, in particolare sulla rilevanza del contraddittorio endoprocedimentale e sulla verifica della conoscibilità degli atti richiamati nell'avviso di accertamento, oltre che per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
è il parametro dei vizi dedotti in cassazione, ma non incide sul merito della controversia tributaria.
la motivazione non è apparente se, pur succinta, consente di ricostruire il percorso logico decisorio.
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il contenuto della sentenza tributaria e il dovere di motivazione.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
l'invito a comparire non è stato ritenuto idoneo, da solo, a fondare le censure accolte, ma è parte del procedimento che ha preceduto l'accertamento.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per la legittimità dell'accertamento induttivo.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente sulla motivazione dell'atto impositivo.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la motivazione dell'avviso deve consentire al contribuente di conoscere la pretesa e i suoi presupposti, salvo che gli atti richiamati siano conosciuti o agevolmente conoscibili.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per la motivazione degli atti IVA.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
il contraddittorio endoprocedimentale nelle imposte dirette non è generalizzato; nei casi non espressamente previsti dalla legge non sussiste un obbligo preventivo automatico.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la motivazione della sentenza di merito non è apparente quando, pur sintetica, consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- In materia di IVA, la violazione del diritto di difesa nel procedimento amministrativo rileva solo se il contribuente dimostra, con una prova di resistenza, che la partecipazione al contraddittorio avrebbe potuto condurre a un esito diverso dell'accertamento.
- In materia di imposte dirette non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; esso sussiste soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge o nei casi in cui l'ordinamento lo imponga in modo specifico.
- L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento opera solo per gli atti non conosciuti né agevolmente conoscibili dal contribuente con l'ordinaria diligenza; se la documentazione è facilmente reperibile o già nella disponibilità sostanziale del contribuente, la mancata allegazione non determina nullità per difetto di motivazione.
- Ai fini della validità della motivazione per relationem, il giudice deve verificare in concreto la conoscibilità degli atti presupposti e il nesso tra tali atti e la pretesa fiscale.
- Le censure che investono una ratio decidendi autonoma devono essere tutte efficacemente contrastate; in difetto, la decisione di merito va cassata se la ratio non superata è sufficiente a sorreggerla.
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