Cassazione Civile, Ordinanza n. 10902/2025 del 25/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un interpello disapplicativo presentato da una società assicurativa ai sensi dell'art. 167 TUIR, per ottenere la disapplicazione della disciplina CFC con riferimento alla partecipazione in una società irlandese di riassicurazione. La contribuente sosteneva che la controllata svolgesse un'effettiva attività commerciale nello Stato di insediamento e che, quindi, non vi fosse una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. L'Agenzia delle Entrate aveva tuttavia dichiarato l'istanza inammissibile, richiamando un precedente interpello relativo all'anno d'imposta 2011 e affermando che non erano emersi elementi fattuali nuovi idonei a superare le ambiguità già rilevate sull'effettivo e autonomo svolgimento dell'attività in Irlanda. La società impugnava il diniego davanti al giudice tributario; la CTR dichiarava però inammissibile il ricorso, ritenendo che la risposta all'interpello non avesse natura provvedimentale immediatamente lesiva. In cassazione la ricorrente deduceva, con due motivi tra loro connessi, la nullità della sentenza e la violazione di norme processuali e tributarie, sostenendo che il diniego di interpello disapplicativo fosse autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario in base a un'interpretazione estensiva dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992 e alla consolidata giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della CTR del Lazio con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione. Ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso, affermando che la risposta dell'Amministrazione all'interpello disapplicativo in materia CFC ha natura provvedimentale e contiene una pretesa tributaria immediatamente lesiva, quindi è autonomamente impugnabile. La Corte ha inoltre chiarito che, nel caso concreto, non si trattava di un mero atto interlocutorio o di un rigetto fondato su vizi formali dell'istanza, ma di un definitivo diniego basato sulla ritenuta mancata prova dei presupposti per la disapplicazione della disciplina antielusiva. Al giudice di rinvio è stata rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 167 D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
commi 1, 5, 8-bis e 8-ter
la disciplina CFC si applica al ricorrere dei presupposti normativi, ma il contribuente può chiederne la disapplicazione mediante interpello preventivo; il diniego dell'Amministrazione, se fondato sul merito della richiesta, è un atto definitivo e impugnabile
richiamato come base procedimentale dell'interpello preventivo; la risposta all'interpello disapplicativo non è un mero parere consultivo ma può assumere natura provvedimentale
art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992
l'elenco degli atti impugnabili va interpretato in senso estensivo fino a ricomprendere atti dell'ente impositore che portino a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata
richiamato nel motivo di ricorso per la tutela giurisdizionale davanti al giudice tributario
richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'interesse ad agire e alla legittimazione all'impugnazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per la deduzione di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per la deduzione di nullità della sentenza per error in procedendo
base per la cassazione con rinvio
richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la cassazione con rinvio nel processo tributario e per le spese
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della tutela giurisdizionale
art. 53 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al dovere contributivo e al corretto esercizio della potestà impositiva
art. 97 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso quale parametro di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione
richiamato dalla Corte come espressione legislativa del principio generale di tutela dell'affidamento nel diritto tributario
art. 13, comma 1, lettere a), b) e c), D.L. n. 78 del 2009, conv. in L. n. 102 del 2009
norma modificativa dell'art. 167 TUIR applicabile ratione temporis
art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600 del 1973
citato in via comparativa per la giurisprudenza formatasi sull'impugnabilità del diniego di disapplicazione di norme antielusive
Massime di principio
- La risposta dell'Amministrazione a un interpello disapplicativo in materia antielusiva/CFC, quando esprime un diniego sostanziale sulla sussistenza dei presupposti per la disapplicazione, ha natura provvedimentale e incide immediatamente sulla posizione del contribuente, sicché è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.
- Ai fini dell'impugnabilità non conta la sola formula lessicale usata nel provvedimento, ma la sostanza della decisione: se l'atto contiene una valutazione definitiva sul merito della richiesta e sulla pretesa fiscale sottostante, esso è lesivo e ricorribile.
- L'elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario va letto in modo estensivo, comprendendo gli atti con cui l'Amministrazione manifesta preventivamente il proprio convincimento su una specifica fattispecie tributaria e orienta la condotta dichiarativa del contribuente.
- L'interpello disapplicativo non è assimilabile all'interpello ordinario meramente consultivo: nel primo caso la risposta può assumere efficacia vincolante e costituire oggetto di tutela giurisdizionale immediata; nel secondo la risposta resta un parere non vincolante.
- Se il diniego di interpello è fondato su una pretesa carenza di prova circa i requisiti sostanziali richiesti dalla norma antielusiva, esso non è un atto interlocutorio, ma un provvedimento definitivo di rigetto nel merito.
- La tutela dell'affidamento del contribuente e il principio di legalità tributaria impongono di riconoscere rilievo giuridico alla risposta positiva o negativa dell'Amministrazione, poiché essa condiziona direttamente l'adempimento dichiarativo e l'eventuale successiva contestazione dell'imposta.
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