Cassazione Civile, Ordinanza n. 10910/2025 del 25/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
Un utente aveva chiesto e ottenuto nei primi due gradi la condanna del consorzio e del Comune alla restituzione dell'IVA pagata sulle somme corrisposte a titolo di TIA1 e TIA2 per gli anni 2002-2012. Il solo consorzio aveva proposto appello, respinto dal Tribunale di Torino. In cassazione il consorzio ha dedotto, con un unico motivo articolato, violazione dell'art. 117 Cost., del d.lgs. n. 152 del 2006 e della normativa euro-unitaria, nonché dell'art. 5, comma 2-quater, del d.l. n. 208 del 2008, come modificato, sostenendo che i giudici di merito avevano erroneamente equiparato TIA1 e TIA2. Secondo il ricorrente, TIA1 e TIA2 hanno diversa natura giuridica: la TIA1 è un tributo e quindi non dovrebbe scontare IVA; la TIA2 è invece un corrispettivo, ma l'IVA sarebbe dovuta solo dal 30/06/2010, data di effettiva entrata in vigore della disciplina compiuta della tariffa. Chiedeva quindi la cassazione della sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto il rimborso dell'IVA anche per la TIA2, con rinvio per quantificare le somme effettivamente dovute.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo nei limiti relativi alla TIA2 successiva al 30/06/2010. Ha affermato che la TIA1 ha natura tributaria e che, pertanto, l'IVA non era dovuta, sicché il ricorso è infondato per la parte in cui pretendeva di negare il rimborso dell'IVA già restituita per TIA1. Ha invece ritenuto fondato il ricorso per la parte in cui la sentenza di merito aveva riconosciuto il rimborso dell'IVA anche sulla TIA2 per gli anni successivi al 30/06/2010, poiché la TIA2 ha natura non tributaria e l'IVA è dovuta da tale data. Non essendo possibile in sede di legittimità procedere allo scorporo anno per anno e mancando gli atti necessari per una quantificazione diretta, la sentenza è stata cassata limitatamente a tale capo e la causa rinviata al Tribunale di Torino in diversa composizione per la determinazione concreta dell'importo da restituire e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 117, primo comma, Cost.
Richiamato come parametro di censura per la dedotta violazione della normativa sovranazionale e interna in materia di tariffa rifiuti e IVA.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la diversa disciplina delle tariffe ambientali e la loro qualificazione giuridica.
Direttiva 2004/35/CE
Richiamata dal ricorrente quale normativa euro-unitaria asseritamente immediatamente cogente nel diritto interno.
Direttiva 2006/12/CE
Richiamata dal ricorrente quale parametro sovranazionale invocato a sostegno della censura.
art. 5, comma 2-quater, d.l. n. 208 del 2008 conv. in L. n. 13 del 2009
Richiamato come norma ritenuta violata per la disciplina della tariffa ambientale e del relativo trattamento IVA.
art. 8, comma 3, d.l. n. 194 del 2009 conv. in L. n. 25 del 2010
Richiamato come disposizione modificativa della disciplina della TIA2 e del relativo regime IVA.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicata quale norma processuale di deduzione del vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- La TIA1 ha natura tributaria; conseguentemente, sulle somme corrisposte a tale titolo non è dovuta l'IVA e il relativo rimborso non può essere negato o preteso in senso opposto sulla base di una diversa qualificazione della tariffa.
- La TIA2 ha natura non tributaria e costituisce corrispettivo del servizio; per essa l'IVA è dovuta dal fruitore, ma solo dal momento in cui la disciplina della tariffa è divenuta compiutamente efficace, individuato nel 30/06/2010.
- Quando il giudice di merito abbia liquidato globalmente importi riferiti a periodi diversi, la Cassazione può cassare limitatamente al capo viziato e rinviare al giudice di merito per la necessaria quantificazione in concreto, se lo scorporo richiede un accertamento di fatto non eseguibile in sede di legittimità.
- Nel giudizio di cassazione la morte di una parte, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non comporta interruzione del processo né consente l'ingresso degli eredi, per la particolare struttura del giudizio di legittimità.
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