Cassazione Civile, Ordinanza n. 10903/2025 del 25/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società a responsabilità limitata in liquidazione aveva ricevuto un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, fondato sugli studi di settore e relativo a riprese ai fini IRES, IRAP e IVA. Il ricorso introduttivo era stato accolto solo in parte in primo grado, con riduzione del 20% dei maggiori ricavi accertati, e la decisione era stata confermata in appello. Avverso la sentenza della CTR il ricorso per cassazione è stato proposto dall'ex liquidatore della società, ormai cancellata dal registro delle imprese, articolando tre motivi: 1) violazione dell'art. 40, comma 2, d.lgs. 546/1992 per non avere la CTR rilevato l'interruzione del processo di primo grado a seguito della cancellazione della società; 2) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per ritenuta validità della delega di firma dell'avviso di accertamento nonostante l'asserita mancanza di motivazione, termine e nominativo del delegato; 3) violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per omessa pronuncia o motivazione insufficiente sul dedotto difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. La Corte, però, ha esaminato d'ufficio anzitutto la legittimazione processuale del ricorrente, rilevando che la cancellazione della società era avvenuta il 13 marzo 2014, dunque prima dell'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, norma che differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione solo per le cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 in poi. Ne ha tratto la conseguenza che l'ex liquidatore non era legittimato a proporre il ricorso per cassazione in rappresentanza della società estinta, né a rilasciare valida procura speciale al difensore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione processuale del ricorrente. Ha ritenuto non applicabile l'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, perché la cancellazione della società era anteriore al 13 dicembre 2014. In conseguenza, l'ex liquidatore non poteva rappresentare in cassazione la società estinta né conferire una valida procura speciale. Nulla è stato statuito sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese sostanziali in sede di legittimità; è stata inoltre disposta l'attestazione per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 40, comma 2, d.lgs. 546/1992
Invocato per sostenere che il processo tributario di primo grado dovesse essere interrotto per effetto della cancellazione della società; la Corte non affronta nel merito la censura, perché dichiara inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione processuale.
Richiamato per contestare la validità della delega di firma dell'avviso di accertamento; il motivo resta assorbito dalla declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione.
artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamati per dedurre omessa pronuncia e difetto di motivazione della sentenza di appello; la Corte non esamina il merito delle doglianze perché il ricorso è inammissibile.
art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014
"ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese"
È norma sostanziale, non interpretativa e non retroattiva; il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione opera solo se la richiesta di cancellazione è stata presentata dal 13 dicembre 2014 in poi.
Costituisce il riferimento generale all'estinzione della società cancellata dal registro delle imprese, i cui effetti possono essere differiti solo nei limiti dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Indica i vizi dedotti nei tre motivi di ricorso, ma non consente di superare il preliminare difetto di legittimazione processuale.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In conseguenza dell'inammissibilità, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norma di introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto in nome di una società estinta è inammissibile se è sottoscritto o proposto da un ex liquidatore che non sia più titolare della rappresentanza processuale, poiché la procura speciale deve provenire da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio.
- Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società previsto dall'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 si applica solo alle cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 in avanti e non ha efficacia retroattiva.
- Ai fini dell'operatività dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, rileva la data di deposito della richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, non la data di emissione o notificazione dell'atto impositivo o del provvedimento impugnato.
- Quando il difetto di legittimazione processuale del ricorrente emerge in modo assorbente, la Corte non esamina i motivi di ricorso che attengono al merito dell'accertamento o a vizi della sentenza impugnata.
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