Cassazione Civile, Ordinanza n. 10911/2025 del 25/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
Un utente del servizio aveva chiesto davanti al giudice di pace il rimborso dell'IVA versata sulla TIA1 e sulla TIA2 per gli anni dal 2002 al 2012 nei confronti del consorzio gestore e del comune. La domanda era stata accolta in primo grado; il solo consorzio aveva proposto appello, rigettato dal tribunale. In cassazione il consorzio ha dedotto, con due motivi, la violazione della disciplina interna e sovranazionale sulla gestione dei rifiuti e della normativa fiscale applicabile, sostenendo la distinzione tra TIA1, avente natura tributaria e quindi non assoggettabile a IVA, e TIA2, avente natura di corrispettivo e quindi soggetta a IVA. Ha quindi chiesto la cassazione della sentenza limitatamente alla parte in cui aveva riconosciuto il rimborso dell'IVA anche sulla TIA2, almeno per il periodo successivo al 30/06/2010, data di piena operatività della disciplina della TIA2. Il ricorso non contestava la debenza del rimborso per la TIA1, che era invece conforme alla giurisprudenza consolidata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha affermato che la TIA2, per il periodo successivo al 30/06/2010, ha natura non tributaria e che pertanto l'IVA su tale tariffa è dovuta; di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto il rimborso dell'IVA sulla TIA2 per gli anni successivi a tale data. Poiché però gli importi erano stati determinati complessivamente nei gradi di merito e non era possibile procedere a uno scorporo anno per anno sulla base degli atti disponibili, la causa è stata rinviata al Tribunale di Torino, in diversa composizione, per accertare in concreto l'importo effettivamente rimborsabile e regolare anche le spese del giudizio di legittimità. È rimasta ferma la statuizione favorevole al rimborso per l'IVA sulla TIA1, relativo al periodo 2002-30/06/2010.
Norme richiamate
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato come parametro di violazione insieme alla normativa unionale e interna sulla disciplina dei rifiuti e della tariffa
d.lgs. n. 152 del 2006
evocato per la disciplina della gestione dei rifiuti e della tariffa, in rapporto alla distinzione tra TIA1 e TIA2
artt. 238, 264 e 266 d.lgs. n. 152 del 2006
richiamati nel motivo di ricorso come norme pertinenti alla disciplina della tariffa e dei servizi ambientali
Direttiva 2004/35/CE
richiamata dal ricorrente come norma sovranazionale avente immediata cogenza nel diritto interno
art. 15 Direttiva 2006/12/CE
richiamata dal ricorrente come parametro sovranazionale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
fondamento processuale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 5, comma 2 quater, d.l. n. 208 del 2008
norma invocata nel secondo motivo, in combinato con la successiva conversione e modifica normativa
L. n. 13 del 2009
legge di conversione del d.l. n. 208 del 2008 richiamata nel motivo
art. 8, comma 3, d.l. n. 194 del 2009
ulteriore intervento normativo richiamato dal ricorrente sulla disciplina della TIA2
L. n. 25 del 2010
legge di conversione del d.l. n. 194 del 2009 richiamata nel motivo
Massime di principio
- La TIA1 ha natura tributaria; pertanto sull'importo della tariffa non è dovuta l'IVA e il pagamento dell'IVA può essere oggetto di ripetizione.
- La TIA2 ha natura non tributaria/corrispettiva; per il periodo in cui la disciplina è pienamente operativa, l'IVA sulla tariffa è dovuta dal fruitore del servizio.
- Quando una decisione di merito abbia riconosciuto complessivamente somme dovute a titolo di rimborso per più annualità o per periodi diversi, la Cassazione può cassare solo parzialmente e rinviare al giudice di merito per la concreta quantificazione se lo scorporo analitico non è possibile sulla base degli atti disponibili.
- In presenza di disciplina tariffaria differenziata nel tempo, la diversa natura giuridica delle tariffe impone di distinguere il regime dell'IVA in relazione al periodo di riferimento e non in astratto per l'intero arco temporale considerato.
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