Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04815/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte privata aveva chiesto, con ricorso monitorio, la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la durata asseritamente irragionevole di un giudizio civile svoltosi davanti al Giudice di pace, avente ad oggetto l'annullamento di una sanzione amministrativa ex art. 204-bis C.d.S. Il giudizio presupposto era durato complessivamente circa quattro anni e due mesi. La Corte d'appello aveva respinto la domanda sia perché non erano state depositate copie autentiche degli atti del giudizio presupposto e la certificazione del passaggio in giudicato, sia perché, in ogni caso, riteneva insussistente un pregiudizio indennizzabile, valorizzando la modesta entità della sanzione contestata e le condizioni soggettive della parte. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 16-decies del D.L. n. 179/2012 per avere ritenuto necessario il deposito di copie autenticate; 2) violazione della L. n. 89/2001, degli artt. 24, 111 e 117 Cost. e degli artt. 6 e 13 CEDU per avere respinto la domanda senza verificare se la documentazione prodotta dimostrasse la durata irragionevole; 3) violazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001 e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il danno non patrimoniale non poteva escludersi per l'esiguità della posta in gioco, essendo stati dedotti anche il rischio di fermo amministrativo, pignoramento dello stipendio e discredito professionale e personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisivo il terzo motivo, esaminato per primo, ma infondato: la Corte territoriale aveva escluso il danno indennizzabile non solo per la modesta durata eccedente il termine ragionevole, ma soprattutto perché la pretesa era irrisoria, in ragione sia della condizione lavorativa e reddituale del ricorrente sia dell'esiguo importo della sanzione (euro 360,00). Tale valutazione è stata ritenuta incensurabile. La Corte ha inoltre osservato che il rischio di riscossione coattiva o pignoramento, pur astrattamente possibile anche per crediti minimi, non esclude di per sé l'operatività della presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001. Sono state quindi confermate le spese a carico del ricorrente; è stato precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato perché i giudizi ex L. n. 89/2001 sono esenti da tale contributo.

Norme richiamate

  • art. 16-decies D.L. 179/2012

    non è stata ritenuta decisiva la censura sulla necessità del deposito di copie autenticate degli atti del giudizio presupposto, poiché il ricorso è stato comunque respinto per difetto di pregiudizio indennizzabile

  • L. 89/2001, artt. 3 e 5-ter

    sono richiamati come norme sulla domanda di equa riparazione e sui presupposti dell'indennizzo per irragionevole durata del processo

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione al diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla ragionevole durata del processo

  • art. 117 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione al parametro convenzionale

  • artt. 6 e 13 CEDU

    richiamati nel motivo di ricorso come parametri sovranazionali in tema di durata ragionevole e tutela effettiva

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 89/2001

    la Corte lo applica nel senso che l'esiguità della pretesa e le condizioni soggettive possono fondare l'insussistenza del pregiudizio non patrimoniale indennizzabile

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la censura di omesso esame è stata ritenuta non decisiva perché le circostanze dedotte non erano idonee a sovvertire la valutazione sul difetto di pregiudizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    non si applica il raddoppio del contributo unificato nei giudizi ex L. n. 89/2001, in quanto esenti dal contributo unificato

  • art. 204-bis C.d.S.

    indica l'oggetto del giudizio presupposto, cioè l'opposizione all'annullamento di una sanzione amministrativa

Massime di principio

  • Nella domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la mancata produzione di documentazione autentica del giudizio presupposto può essere superata solo se la decisione sia comunque sostenibile su una diversa ratio, come l'assenza di un pregiudizio indennizzabile.
  • L'indennizzo ex L. n. 89/2001 non spetta automaticamente per il solo superamento del termine ragionevole: occorre che la durata irragionevole abbia prodotto un pregiudizio non patrimoniale indennizzabile, che può essere escluso in presenza di una pretesa di valore minimo o irrisorio e di una violazione di lieve entità.
  • Ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio non patrimoniale, il giudice può valorizzare sia il valore economico della controversia sia le condizioni soggettive della parte, quando tali elementi rendano plausibile la mancanza di un patimento apprezzabile.
  • Il rischio di azioni esecutive o coattive su un credito di modesta entità non è, da solo, sufficiente a escludere la presunzione legale di assenza di danno prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001.
  • La censura di omesso esame di fatti decisivi non è idonea a ottenere la cassazione quando i fatti dedotti non siano comunque decisivi rispetto alla ratio decidendi adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.