Cassazione Civile, Ordinanza n. 05843/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di procedura DOCFA per la rideterminazione della categoria catastale e della rendita di un'unità immobiliare destinata alla depurazione delle acque reflue, composta da due linee di depurazione. L'Ufficio aveva attribuito la categoria D/1, ritenendo l'impianto destinato a speciali esigenze dell'attività industriale, mentre la società sosteneva la permanenza della categoria E/3, già applicata in precedenza, in quanto l'impianto rispondeva prevalentemente a esigenze pubbliche. In primo e secondo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, con rilievo anche di carenze motivazionali dell'avviso e della relazione di stima. In Cassazione l'Agenzia deduceva: (1) violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000, 1, comma 10, DM 701/1994, 112 c.p.c. e 2697 c.c., assumendo che l'avviso fosse sufficientemente motivato, trattandosi di rettifica conseguente a DOCFA; (2) violazione dell'art. 1, comma 244, L. n. 190/2014, sostenendo che l'impianto dovesse essere accatastato nel gruppo D e contestando, in sostanza, l'esito di merito sulla qualificazione catastale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato un difetto di autosufficienza perché l'Agenzia non aveva trascritto integralmente o riprodotto l'atto impugnato e i relativi allegati, né li aveva adeguatamente localizzati nel fascicolo, rendendo impossibile il controllo di legittimità sulla motivazione dell'avviso. Inoltre, ha osservato che la CTR aveva fondato la decisione anche sulla mancata corrispondenza tra la categoria proposta nella procedura DOCFA e quella poi attribuita, profilo non efficacemente aggredito. Quanto al secondo motivo, la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e degli accertamenti di merito sulla natura e classificazione catastale dell'impianto, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato in rito con condanna dell'Agenzia alle spese; la Corte ha altresì escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto o una diversa ricognizione della fattispecie concreta.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura processuale è inammissibile se il ricorso non consente un effettivo controllo della motivazione dell'atto impugnato.
È invocato in tema di motivazione dell'avviso di accertamento, ma la censura è stata respinta per difetto di autosufficienza del ricorso.
art. 1, comma 10, DM n. 701/1994
Richiamato quale base della procedura DOCFA e della motivazione degli atti catastali; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità.
Richiamato dal ricorrente, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
Richiamato dal ricorrente, ma non è stato esaminato nel merito per l'inammissibilità del motivo.
art. 1, comma 244, L. n. 190/2014
Invocato per sostenere l'accatastamento nel gruppo D dell'impianto; la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché diretta a rivalutare i fatti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito perché amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione che investe la motivazione di un avviso di accertamento, il ricorrente deve riportare in modo puntuale il contenuto essenziale dell'atto e degli allegati rilevanti, oppure localizzarli con precisione nel fascicolo; in difetto, il ricorso è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
- La censura contro la motivazione di un atto impositivo deve consentire alla Corte di verificare la fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di accedere agli atti di merito.
- La deduzione di violazione di legge non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del fatto o nella diversa qualificazione della realtà materiale già accertata dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito, salvo il controllo sulla coerenza giuridica e logica della motivazione.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile se non le attinge tutte in modo specifico.
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