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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09117/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due soggetti avevano notificato atto di precetto nei confronti dell'azienda ospedaliera per ottenere il pagamento di una somma derivante da una precedente sentenza di condanna al risarcimento dei danni. L'azienda aveva proposto opposizione a precetto deducendo la violazione dell'art. 14 del d.l. 669/1996, sostenendo che prima dell'esecuzione forzata dovesse osservarsi il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le pubbliche amministrazioni. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo l'azienda ospedaliera ente pubblico economico e quindi esclusa dall'applicazione della norma invocata. In cassazione l'azienda ha dedotto, con più motivi, omessa pronuncia e falsa applicazione di norme che, a suo avviso, dimostravano la natura pubblicistica non economica delle aziende del SSN e la loro sottoposizione al termine dilatorio prima dell'esecuzione forzata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati il primo e il quinto motivo, assorbendo gli altri, sulla base del principio secondo cui le aziende unità sanitarie locali hanno natura di enti pubblici non economici, almeno ai fini dell'instaurazione dei processi esecutivi nei loro confronti; ne consegue l'applicabilità dell'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, che preclude l'esecuzione forzata, anche mediante precetto, prima che siano decorsi 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia, ma non è chiarita in sentenza una specifica ricostruzione applicativa autonoma.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. quale norma asseritamente violata per omessa pronuncia e falsa applicazione.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001

    Invocato per sostenere che gli enti e le aziende del SSN abbiano natura di amministrazioni pubbliche.

  • art. 59 l. 190/2012

    Richiamato a sostegno della qualificazione pubblicistica degli enti e delle aziende del SSN.

  • art. 2-bis d.lgs. 33/2013

    Richiamato dalla ricorrente per affermare la natura di amministrazione pubblica degli enti del SSN.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 50/2016

    Richiamato per sostenere che gli enti e le aziende del SSN siano enti aggiudicatari negli appalti pubblici.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 118/2011

    Richiamato per affermare la sottoposizione alla contabilità pubblica.

  • l. 8/1990

    Richiamata in combinazione con il d.lgs. 118/2011 nel medesimo argomento sulla contabilità pubblica.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    La Corte lo ritiene applicabile, nei confronti delle aziende sanitarie, nel testo modificato dall'art. 44 del d.l. 269/2003; il creditore non può procedere ad esecuzione forzata, nemmeno tramite precetto, prima di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

  • art. 44 d.l. 269/2003

    Citato come norma che ha modificato l'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in adunanza camerale.

Massime di principio

  • Le aziende sanitarie possono essere considerate enti pubblici non economici, almeno ai fini della disciplina dell'esecuzione forzata promossa nei loro confronti.
  • Nei confronti delle aziende sanitarie si applica il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, prima che il creditore possa iniziare o minacciare l'esecuzione forzata mediante precetto.
  • Quando l'accoglimento di uno o più motivi di ricorso comporta la soluzione della questione centrale, i motivi residui restano assorbiti.
  • In sede di legittimità, ove siano necessari ulteriori accertamenti in fatto dopo la cassazione della sentenza impugnata, la causa va rinviata al giudice di merito in diversa composizione.

Come è indicizzato

MaterieTitolo esecutivo
RamiEsecuzioni
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