Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 8239/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento - del decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale); - del decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale); - nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito; per quanto occorrer possa della determinazione D.G. Dipartimento Sanità della regione Abruzzo n. DPF/121 del 13/12/2022 relativa agli “Adempimenti attuativi” del D.M. 6/7/2022; - della determinazione G.R. n. 24300 del 12/12/2022 della regione Emilia Romagna di “Individuazione delle Aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano; - del decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità GRFVG-DEC-2022-0029985-P del 14/12/2022 della regione Friuli Venezia Giulia in cui sono stati definitivi gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del decreto del Direttore Generale n. 7967/2022 della Regione Liguria del 14/12/2022 relativo al “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del decreto del Direttore Generale Dipartimento Sanità della Regione Marche n. 52 del 14/12/2022 portante la pubblicazione degli “Elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno deli anni 2015, 2016, 2017 e 2108 ai sensi dell’art. 9ter, comma 9-bis del D.L.n. 78/2015”; - della determinazione Dirigenziale Sanità e Welfare n. 2426/A1400A/2022 della regione Piemonte del 14/12/2022 relativa alla “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [.]”; - della determinazione D.G. Dipartimento Promozione salute della regione Puglia n. 10 del 12/12/2022 relativa alla “Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici [.] per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [.] “; - della determinazione n. 1356 del 28/11/2022 della Direzione generale della Sanità della Regione Sardegna relativa “all’attuazione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei D.M. a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2016,2017,2018”; - del decreto Dirigenziale n. 24681 del 14/12/2022 della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della regione Toscana relativa alla “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - della determinazione D.G. Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento rif. 2022-D337-00238 del 14/12/2022 relativa alla “Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [.]”; - della determina n. 13106 del 14/12/2022 della Direzione Salute e Welfare della Regione Umbria relativa all’attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei D.M. a livello nazionale e regionale per gli anni 2015 2016,2017,2018”; - del decreto D.G. Area Sanità e Sociale n. 172 del 13/12/2022 della Regione Veneto relativo alla “Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del provvedimento D.G. Dipartimento Sanità e Salute della Valle d’Aosta n. 8049 del 14/12/2022 relativa alla “Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della Regione Autonoma Valle d’Aosta per gli anni 2015. 2106, 2107 e 2018”; - dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detti provvedimenti regionali e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); - del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalle suddette regioni per la determinazione della quota di payback poste a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalle Regioni in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito; e per la conseguente condanna delle suddette regioni e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società in ragione del suddetto payback nonché di ogni eventuale danno ingiustamente subìto;

Giustizia amministrativa202303125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto interministeriale del 6 luglio 2022, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 e provvedimenti regionali e provinciali di individuazione delle aziende fornitrici e quantificazione delle quote di ripiano del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, con conseguente obbligo di versamento o compensazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

La società ha impugnato i decreti ministeriali che hanno certificato il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e dettato le linee guida attuative, nonché i provvedimenti regionali e provinciali che hanno individuato le imprese soggette al ripiano e gli importi dovuti per gli anni 2015-2018. Ha inoltre contestato l’obbligo di versamento o compensazione delle somme, il mancato tempestivo accesso alle fatture utilizzate per il calcolo e ha domandato la restituzione delle somme eventualmente trattenute e il risarcimento dei danni. Le censure erano fondate, in sostanza, sull’illegittimità della disciplina e degli atti applicativi del payback, anche per violazione dei principi costituzionali di legalità, irretroattività, tutela dell’affidamento, libertà di iniziativa economica e proporzionalità. Nel corso dell’udienza il Collegio ha rilevato d’ufficio il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento ai provvedimenti regionali e provinciali.

La decisione

Il ricorso è stato respinto quanto all’impugnazione degli atti ministeriali e della Conferenza permanente. Il Collegio ha richiamato la disciplina normativa e le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, ritenendo infondate le censure già esaminate in precedenti decisioni della Sezione. In particolare, il meccanismo del payback per il periodo 2015-2018 è stato ritenuto ragionevole e proporzionato, giustificato dall’esigenza di razionalizzare la spesa sanitaria; la prestazione imposta è stata considerata sufficientemente determinata dalla legge e non lesiva della riserva di legge; non è stata ravvisata violazione del principio di irretroattività né del legittimo affidamento, poiché l’obbligo di ripiano era conoscibile sin dal 2015. Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa quanto ai provvedimenti regionali e provinciali. Tali atti svolgono attività meramente tecnico-contabile, vincolata e ricognitiva: le Regioni e le Province autonome si limitano a verificare i dati contabili, individuare le aziende, applicare percentuali già fissate dalla legge e determinare il quantum dovuto, senza esercitare potere autoritativo o discrezionalità. La controversia riguarda quindi un rapporto obbligatorio e un diritto soggettivo di contenuto patrimoniale, spettando la giurisdizione al giudice ordinario. Sono stati assegnati i termini per la riproposizione del giudizio ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, lettera c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e ha originariamente posto il ripiano a carico delle Regioni.

  • art. 15, comma 13, lettera f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    Ha fissato, a decorrere dal 2014, il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici nella misura del 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina il superamento del tetto di spesa, la quota di ripiano a carico delle aziende fornitrici, le percentuali di contribuzione e la procedura di individuazione delle imprese e degli importi dovuti.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Ha previsto la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato aziendale al lordo dell’IVA e dei dati di fatturazione elettronica, mantenendo la disciplina sostanziale del concorso dei fornitori al ripiano.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis dell’art. 9-ter, attribuendo alle Regioni e alle Province autonome il compito di individuare le aziende soggette al ripiano e gli importi dovuti.

  • decreto Ministero della Salute 6 luglio 2022

    Ha certificato il superamento del tetto di spesa nazionale e regionale e quantificato, per gli anni 2015-2018, lo scostamento e la quota complessiva di ripiano a carico delle aziende.

  • decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022

    Ha dettato le linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali e provinciali, definendo le attività di ricognizione, verifica e calcolo del fatturato.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Ha istituito un fondo a favore delle Regioni e previsto, nella disciplina originaria, la possibilità per le aziende di estinguere l’obbligazione mediante il pagamento ridotto; la disciplina è stata modificata dalla Corte costituzionale.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Prevede il pagamento ridotto del 25 per cento per il periodo 2015-2018 e collega l’accertamento del versamento alla cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti regionali e provinciali.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la prosecuzione o riproposizione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione mediante translatio iudicii.

  • art. 133 c.p.a.

    Il Collegio ha precisato che la controversia non rientra in un’ipotesi di giurisdizione esclusiva amministrativa.

  • sentenza Corte costituzionale n. 139/2024

    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina che limitava la riduzione al 48 per cento alle sole aziende non coinvolte in controversie, estendendo il beneficio a tutte le imprese fornitrici.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140/2024

    Ha ritenuto costituzionalmente legittimo il meccanismo del payback per il periodo 2015-2018, escludendo violazioni degli artt. 2, 23, 41 e 117 Cost. e dell’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU.

Massime di principio

  • La controversia relativa ai provvedimenti regionali o provinciali di attuazione del payback sui dispositivi medici appartiene alla giurisdizione ordinaria quando tali atti si limitano ad applicare, mediante calcoli vincolati, presupposti, percentuali e criteri già stabiliti dalla legge e dagli atti statali, senza esercizio di potere autoritativo o discrezionale.
  • Nel sistema del payback sui dispositivi medici, la determinazione del tetto di spesa, la certificazione del suo superamento e la quantificazione della quota complessiva di ripiano sono competenze statali; Regioni e Province autonome svolgono soltanto attività attuative di verifica contabile, individuazione delle imprese e determinazione matematica delle rispettive quote.
  • Quando l’attività amministrativa è interamente vincolata e si risolve nell’accertamento tecnico-contabile del quantum di un’obbligazione patrimoniale prevista direttamente dalla legge, la posizione dell’impresa fornitrice è un diritto soggettivo e non un interesse legittimo; il relativo contenzioso deve essere proposto davanti al giudice ordinario.
  • Il meccanismo del payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 non viola, secondo la Corte costituzionale, la libertà di iniziativa economica, la riserva di legge, il principio di irretroattività o il legittimo affidamento, poiché l’obbligo di ripiano era previsto e conoscibile sin dall’introduzione della disciplina nel 2015 e persegue l’obiettivo di razionalizzare la spesa sanitaria.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione occorre individuare il petitum sostanziale: la giurisdizione amministrativa sussiste quando si contesta l’esercizio di un potere autoritativo, mentre spetta al giudice ordinario quando la controversia riguarda un rapporto paritario a valle del potere e il corretto adempimento di un’obbligazione patrimoniale.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.