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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25529/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento, poi rettificato in avviso di liquidazione, relativo all'ICI per l'anno 1999 su un'unità immobiliare. In origine l'atto era fondato su omesso denuncia e omesso versamento del tributo; nel corso del giudizio l'ente ha modificato la pretesa sostenendo che si trattasse di insufficiente versamento, collegato al successivo classamento e alla variazione della rendita catastale tramite procedura DOCFA del 16 febbraio 2004. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione della motivazione dell'atto impositivo e delle norme sul contenuto motivazionale degli atti tributari, sostenendo che il Comune non poteva mutare in giudizio il petitum e la causa petendi, trasformando l'originaria contestazione di omesso versamento/omessa denuncia in insufficiente versamento; (2) violazione dell'art. 5, n. 1, D.Lgs. 504/1992, lamentando che la CTR avesse dato rilievo a un quadro fattuale e processuale rappresentato in modo selettivo dal Comune, mentre la rendita catastale definitiva dell'immobile era stata determinata in misura pari a euro 15.236,00 a seguito delle vicende sul classamento.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha affermato che la motivazione dell'avviso tributario delimita i confini della lite e che l'Ufficio non può, in corso di causa, modificare o integrare il presupposto della pretesa originariamente contestato. Poiché l'atto iniziale riguardava omessa denuncia e omesso versamento, non era consentito introdurre in giudizio una diversa pretesa basata sull'insufficiente versamento e su presupposti di fatto e di diritto differenti. Ritenuta la questione definita e non necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso dei contribuenti. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito, ponendo quelle di legittimità a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è invocato quale vizio di violazione e falsa applicazione di legge per entrambi i motivi di ricorso

  • art. 3, comma 1, L. 241/1990

    richiamato come parametro dell'obbligo di motivazione dell'azione amministrativa

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    l'atto impositivo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; la motivazione delimita i confini del contenzioso e non può essere integrata/modificata in giudizio

  • artt. 24 e 113 Cost.

    la motivazione dell'atto tributario è posta a tutela del diritto di difesa del contribuente e del controllo di legalità dell'azione amministrativa

  • art. 5, n. 1, D.Lgs. 504/1992

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina dell'ICI, ma il motivo è stato assorbito

  • art. 14, comma 2, D.Lgs. 472/1997

    menzionato per escludere che il giudice possa ricondurre d'ufficio il fatto contestato a una fattispecie sanzionatoria diversa

  • art. 1, D.Lgs. 472/1997

    richiamato nella parte sulla procedimentalizzazione delle violazioni tributarie

  • art. 16, D.Lgs. 472/1997

    richiamato come momento necessario dell'atto di contestazione delle violazioni

  • art. 18, D.Lgs. 472/1997

    richiamato per la specifica tutela giurisdizionale in materia di sanzioni tributarie

  • art. 74, comma 2, L. 342/2000

    ritenuto non applicabile al caso, perché consente il recupero della differenza d'imposta tra rendita presunta e definitiva, ma l'avviso in causa riguardava omessa denuncia e omesso versamento e non insufficiente versamento

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente citato nel testo, ma non ricavabile come ratio decisiva; pertanto non incluso

Massime di principio

  • Nel processo tributario la motivazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione delimita l'oggetto della lite: l'ufficio non può sostituire in giudizio il fondamento fattuale e giuridico della pretesa originaria con una contestazione diversa.
  • La modifica in corso di causa del presupposto dell'imposizione non integra una semplice emendatio libelli, ma introduce un nuovo tema di indagine e una nuova pretesa, con lesione del diritto di difesa del contribuente.
  • La diversità tra omesso versamento e insufficiente versamento, ovvero tra violazioni dichiarative e violazioni dell'obbligo di pagamento, impedisce al giudice di riqualificare d'ufficio il fatto contestato in assenza di un corrispondente atto impositivo.
  • Le norme sulla motivazione degli atti tributari assolvono a funzione difensiva e processuale: devono consentire al contribuente di conoscere subito la pretesa e di articolare i motivi di impugnazione sui soli elementi esternati nell'atto.
  • Quando la causa è definita nel merito e non occorrono ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può decidere direttamente la controversia, senza rinvio, accogliendo il ricorso originario del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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