Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00040/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui un comune aveva chiesto a un assegnatario di alloggio, quale avente causa della cooperativa edilizia costruttrice, il pagamento di una quota del costo sostenuto dall'ente per acquisire l'area su cui era stato realizzato il complesso abitativo in base a una convenzione di concessione del diritto di superficie. In primo grado l'opposizione era stata accolta e il decreto revocato; la corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che l'assegnatario fosse obbligato a corrispondere la quota del costo di acquisizione dell'area, anche se l'acquisto del terreno era avvenuto non con esproprio ma con una transazione conclusa dal comune con i proprietari. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto tre censure: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la lite implicasse la definizione dei diritti e obblighi nascenti dalla convenzione e dagli atti amministrativi presupposti, con giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; 2) violazione dell'art. 1372 c.c., perché la transazione tra comune e proprietari dell'area, essendo efficace solo tra le parti, non sarebbe opponibile alla cooperativa e ai suoi aventi causa, per i quali sarebbe rilevante solo l'ipotesi del trasferimento tramite esproprio contemplata in convenzione; 3) violazione delle norme sulla espropriazione e dei criteri ermeneutici contrattuali, per l'assunto che non si potesse addossare alla cooperativa il pagamento di una somma corrisposta ai proprietari a titolo di risarcimento danni.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle questioni prospettate. Ha dichiarato il ricorso improcedibile perché il ricorrente aveva affermato di avere ricevuto la notificazione della decisione impugnata ma non aveva depositato, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica; inoltre non risultava che tale documentazione fosse stata depositata dal controricorrente o fosse presente nel fascicolo d'ufficio. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sull'onere di deposito della relata quando la sentenza sia stata notificata. Ha anche escluso che la procedibilità potesse essere salvata dal solo dato che il ricorso era stato notificato entro un termine superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    copiа autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta

    l'omesso deposito della copia della decisione impugnata con la relata di notifica, quando la sentenza sia stata notificata e ciò sia dichiarato dal ricorrente, comporta improcedibilità del ricorso; la verifica della procedibilità è preliminare rispetto all'ammissibilità.

  • art. 372 c.p.c.

    non consente di sanare tardivamente l'omissione del deposito della relata di notificazione oltre il termine di cui all'art. 369 c.p.c., salvo i limitati casi ammessi dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    la documentazione mancante può rilevare solo se sia stata prodotta dal controricorrente nei termini di legge.

  • art. 325 c.p.c.

    il richiamo serve a ribadire che la notifica della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 133, lett. b), d.lgs. 104/2010

    invocato dal ricorrente per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma la censura non è stata esaminata nel merito per l'improcedibilità.

  • art. 5, comma 1, l. 1034/1971

    richiamato dal ricorrente a sostegno del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 360, n. 1, c.p.c.

    norma dedotta come parametro del motivo di ricorso sulla giurisdizione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma dedotta come parametro delle censure di violazione di legge sostanziale.

  • art. 1372 c.c.

    invocato per sostenere che la transazione non potesse produrre effetti nei confronti dei terzi estranei.

  • art. 35 l. 865/1971

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'acquisizione delle aree e degli oneri economici del programma edilizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    fondamento del raddoppio o versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare entro il termine di legge la copia autentica della decisione munita della relata di notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile.
  • L'onere di deposito della relata di notificazione risponde all'esigenza di consentire alla Corte il controllo immediato della tempestività dell'impugnazione e non può essere eluso dalla sola mancata contestazione della controparte.
  • La mancanza della relata non è sanata dal successivo deposito tardivo, salvo che la documentazione risulti comunque acquisita al fascicolo nei casi e nei limiti ammessi dalla disciplina processuale e dalla giurisprudenza.
  • La procedibilità del ricorso costituisce verifica preliminare e autonoma rispetto all'esame dei motivi di impugnazione; se manca, la Corte non affronta le censure di merito o di giurisdizione.
  • Quando la decisione impugnata sia stata notificata, non basta dimostrare che il ricorso per cassazione è stato notificato entro un certo intervallo di tempo dalla pubblicazione della sentenza: occorre comunque il rispetto dell'onere documentale imposto dall'art. 369 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.