Cassazione Civile, Ordinanza n. 00036/2023 del 03/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per compensi professionali, divenuto definitivo dopo l'estinzione dell'opposizione e la declaratoria di efficacia esecutiva del decreto. Il creditore ha poi promosso esecuzione presso terzi sui crediti del debitore. Quest'ultimo ha reagito con opposizione all'esecuzione sostenendo che il credito fosse già stato integralmente soddisfatto in sede fallimentare, in quanto nel passivo fallimentare il creditore era stato ammesso per un importo inferiore a quello originario ed aveva ricevuto un pagamento ritenuto satisfattivo; ha inoltre invocato la prevalenza della successiva sentenza resa all'esito dell'opposizione allo stato passivo rispetto al decreto ingiuntivo. In cassazione il debitore ha dedotto violazione degli artt. 338, 647, 653, 656 e 395 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il decreto ingiuntivo dovesse ritenersi definitivo fin dal 1998 e che, comunque, dovesse cedere al giudicato formatosi nel 2004 in sede fallimentare. Il creditore ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulle spese.
La decisione
La Corte non ha esaminato il merito delle censure. Ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per carenza di procura speciale: la procura risultava rilasciata per il giudizio di appello e non per il ricorso per cassazione, oltre a essere priva di data, sicché mancava un requisito di ammissibilità dell'impugnazione. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale, trattandosi di ricorso incidentale tardivo proposto oltre il termine breve per impugnare e divenuto inefficace per effetto dell'inammissibilità del ricorso principale. Ha condannato gli avvocati del ricorrente principale, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
La procura speciale per il ricorso per cassazione è requisito essenziale di ammissibilità; deve investire espressamente il difensore del potere di proporre il ricorso e risultare conferita in epoca compatibile con l'impugnazione.
art. 182, secondo comma, c.p.c.
La mancanza della procura speciale per cassazione non è sanabile mediante rinnovazione ex art. 182 c.p.c., perché manca un requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 334 c.p.c.
Il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
art. 325 c.p.c.
Rileva quale termine breve per impugnare; se decorso, l'impugnazione incidentale è tardiva.
art. 327 c.p.c.
Richiamato quale termine lungo per le impugnazioni, in via alternativa al termine breve quando non applicabile.
art. 370 c.p.c.
Il controricorso con ricorso incidentale va notificato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale.
art. 371 c.p.c.
Disciplina il ricorso incidentale proposto con il controricorso entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale.
art. 338 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione all'efficacia della declaratoria di estinzione.
art. 647 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nella prospettiva dell'efficacia esecutiva e del consolidamento del decreto ingiuntivo.
art. 653 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente e dalla Corte d'appello in relazione all'acquisto di efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo dopo l'estinzione dell'opposizione.
art. 656 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 395 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 2909 c.c.
Richiamato per il tema del giudicato sostanziale e del rapporto tra giudicati contrastanti.
art. 99 legge fallimentare
Richiamato nel testo nel testo anteriore alla riforma del 2006, in relazione all'opposizione allo stato passivo e all'accertamento del credito in sede concorsuale.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel motivo incidentale in tema di condanna alle spese secondo soccombenza.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel motivo incidentale sulla compensazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso: se la procura è conferita per una fase diversa del processo o non abilita espressamente alla proposizione del ricorso per cassazione, l'impugnazione è inammissibile.
- La carenza della procura speciale per cassazione non è sanabile con rinnovazione ex art. 182 c.p.c., perché il difetto incide sull'esistenza del valido rapporto processuale davanti alla Corte.
- Il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre il termine breve o lungo per impugnare, resta efficace solo se il ricorso principale è ammissibile; se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, l'incidentale tardivo diviene inefficace.
- Ai fini della disciplina delle spese in cassazione, quando l'inammissibilità dipende da procura rilasciata per una fase diversa del giudizio, la responsabilità processuale dell'iniziativa resta in capo al difensore che ha speso quella procura.
- Nel caso di giudicati potenzialmente contrastanti, il tema della loro prevalenza non viene esaminato se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali preliminari.
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