Cassazione Civile, Ordinanza n. 00034/2023 del 03/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa mobiliare nella quale, dopo la conversione del pignoramento di quote sociali, il giudice dell'esecuzione aveva assegnato al creditore procedente l'intera somma versata dal debitore esecutato. Il debitore ha proposto opposizione ex art. 617, secondo comma, c.p.c., sostenendo che l'ordinanza di assegnazione non specificasse le singole voci che componevano l'importo attribuito (capitale, interessi e spese), in violazione dell'art. 510, primo comma, c.p.c., e che l'importo assegnato fosse superiore a quello indicato nel precetto. Il tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo che la specificazione fosse comunque evincibile per relationem dal richiamo alla nota di precisazione del credito, al verbale d'udienza successivo e all'ordinanza di conversione. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo per violazione dell'art. 510 c.p.c. ex art. 360, n. 3, c.p.c., articolandolo in tre profili: (a) erronea affermazione che il credito del fallimento fosse "cristallizzato" dall'ordinanza di conversione; (b) mancata indicazione analitica delle singole voci dell'importo assegnato; (c) travisamento del contenuto dell'ordinanza di assegnazione, che secondo il ricorrente non conteneva alcun richiamo agli atti precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le prime due censure perché non pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata e perché riproponevano, senza confrontarsi con la motivazione della decisione, le stesse doglianze già formulate in opposizione. Ha invece ritenuto infondata la terza censura: pur in assenza della trascrizione integrale del verbale dell'udienza in cui era stata emessa l'ordinanza di conversione, la Corte ha affermato che l'ordinanza di assegnazione richiamava effettivamente, sia pure indirettamente, la nota di precisazione del credito e gli atti precedenti, sicché la specificazione delle voci dell'importo era stata correttamente effettuata per relationem. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 617, secondo comma, c.p.c.
opposizione agli atti esecutivi
viene richiamato come rimedio esperito contro l'ordinanza di assegnazione emessa nell'esecuzione forzata
specificazione delle singole voci del credito assegnato
la somma attribuita al creditore deve consentire al debitore di verificare l'esattezza dell'importo, anche mediante richiamo per relationem ad atti precedenti
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il vizio denunciato in cassazione per asserita violazione di legge
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
il motivo di ricorso deve essere specifico e riferibile alla decisione impugnata; censure non pertinenti o mera riproposizione di tesi difensive sono inammissibili
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto è dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e strettamente riferibili alla ratio decidendi della sentenza impugnata: censure che attaccano un'affermazione non contenuta nella decisione sono inammissibili.
- Non è ammissibile in cassazione la mera riproposizione delle difese svolte nel merito senza confrontarsi con le argomentazioni poste dal giudice a fondamento del rigetto, perché ciò equivale a formulare un "non motivo".
- In tema di distribuzione o assegnazione delle somme nell'esecuzione forzata, l'esigenza di indicare le componenti del credito può essere soddisfatta anche per relationem mediante richiamo ad atti precedenti che contengano l'analitica determinazione delle voci dovute.
- Ai fini della validità della motivazione dell'ordinanza di assegnazione, ciò che rileva è che il debitore possa controllare l'esattezza della somma assegnata; non è necessario che tutte le voci siano necessariamente riscritte integralmente nell'atto finale se sono chiaramente individuabili tramite i richiami processuali.
- Quando il ricorrente omette di trascrivere gli atti presupposti decisivi per la censura, il motivo può risultare comunque non scrutinabile o infondato per carenza di autosufficienza.
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