Cassazione Civile, Ordinanza n. 00031/2023 del 03/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Due soggetti hanno proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria del credito. Nell'opposizione hanno dedotto, tra le difese, la nullità della fideiussione posta a fondamento della pretesa monitoria, assumendo che essa riproducesse uno schema contrattuale frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza e quindi nullo per violazione della normativa antitrust nazionale. Il Tribunale adito ha rimesso la questione di competenza, ritenendo che la controversia sulla validità della fideiussione attrasse la competenza della sezione specializzata in materia di impresa. La Cassazione è stata investita del regolamento di competenza d'ufficio per stabilire se dovesse conoscere della domanda di revoca del decreto ingiuntivo il tribunale che lo aveva emesso oppure la sezione specializzata per le imprese competente per materia e territorio sulla domanda di nullità della fideiussione.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Rovigo sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, perché la competenza funzionale del giudice monitorio resta inderogabile anche per connessione, e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, sulla sola domanda, qualificata come riconvenzionale, di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust. Ha quindi affermato la necessità di separare le due cause, lasciando al giudice dell'opposizione la domanda relativa al monitorio e rimettendo alla sezione specializzata quella antitrust. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese.
Norme richiamate
art. 2 l. 10 ottobre 1990, n. 287
La nullità della fideiussione è prospettata come derivante dalla riproduzione di uno schema contrattuale attuativo di un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dalla norma antitrust nazionale.
art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168
Le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti per le controversie antitrust nazionali e per quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.
art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168
Per le controversie antitrust è prevista una competenza inderogabile della sezione specializzata di Milano per gli uffici giudiziari del distretto di Venezia, tra gli altri.
La competenza si determina secondo la disciplina vigente al momento della proposizione della domanda monitoria opposta, rilevando la data del decreto ingiuntivo.
La coordinazione tra il giudizio di opposizione e quello sulla domanda riconvenzionale devoluta alla sezione specializzata può essere affidata alla sospensione, ove ne ricorrano i presupposti.
art. 33, comma 2, l. 10 ottobre 1990, n. 287
Le controversie ivi previste rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Massime di principio
- La domanda diretta a far dichiarare la nullità di una fideiussione che riproduca uno schema negoziale frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, perché l'accertamento dell'invalidità del contratto a valle implica la verifica della nullità dell'intesa vietata a monte.
- Quando la domanda di nullità del contratto dipende dall'attuazione di uno schema anticoncorrenziale, il nesso tra contratto e intesa vietata non è irrilevante ai fini della competenza, poiché la violazione antitrust integra il fatto costitutivo della nullità dedotta.
- La competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo per la causa di opposizione è inderogabile e non può essere spostata per connessione alla sezione specializzata competente sulla domanda antitrust connessa.
- In presenza di opposizione a decreto ingiuntivo e di domanda riconvenzionale devoluta per materia a un diverso ufficio, il giudice dell'opposizione deve separare le cause, trattenendo la domanda sul monitorio e rimettendo alla sezione specializzata la sola domanda antitrust.
- La coordinazione tra giudizi separati, quando necessaria, può essere perseguita attraverso gli strumenti processuali di sospensione previsti dal codice di rito.
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