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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00032/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'azienda sanitaria contro il pagamento di € 432.151,00, oltre interessi, richiesti da una società privata accreditata a titolo di finanziamento per la funzione di terapia semi-intensiva svolta nell'anno 2005. I giudici di merito hanno ritenuto non dovuto il pagamento perché dagli accertamenti ispettivi risultava l'idoneità delle attrezzature ma non dell'organizzazione del personale medico specialistico, ritenuta necessaria per la concreta erogazione della prestazione. Hanno inoltre dichiarato inammissibile la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. e, comunque, infondata per difetto di prova dell'arricchimento senza causa. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione di norme sul finanziamento e sull'accreditamento delle strutture sanitarie, sostenendo che il diritto alla remunerazione dipendesse solo dal permanere dell'accreditamento provvisorio e non dalla effettiva erogazione del servizio; 2) nullità della sentenza per mancata pronuncia sul merito della domanda subordinata ex art. 2041 c.c. e violazione di norme processuali; 3) omesso esame di fatti decisivi e motivazione mancante o apparente in ordine al difetto dei presupposti dell'azione di arricchimento senza causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi, perché la Corte d'appello aveva escluso il pagamento in mancanza di effettiva erogazione del servizio di terapia sub-intensiva, secondo un orientamento già consolidato in materia di accreditamento provvisorio. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto contro una motivazione svolta ad abundantiam, non costituente ratio decidendi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione della sentenza di merito non era apparente e perché la censura introduceva una nuova prospettazione dell'arricchimento della ASL non dedotta nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L'azione generale di arricchimento richiede la prova di un arricchimento senza causa; nel caso concreto è stata ritenuta insussistente perché non risultava provata l'effettiva erogazione della prestazione sanitaria e quindi il correlato arricchimento dell'ente pubblico.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La doglianza processuale è inammissibile se rivolta contro un'argomentazione della sentenza priva di decisività, svolta ad abundantiam.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Non ricorre l'omesso esame di fatto decisivo quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato il punto controverso con motivazione non apparente.

  • artt. 8 quater e 8 sexies d.lgs. n. 502/1992

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno del diritto al finanziamento delle prestazioni sanitarie accreditate; la Corte ribadisce che il corrispettivo è dovuto per le prestazioni effettivamente erogate.

  • art. 6, comma 6, L. n. 724/1994

    Norma invocata nel ricorso in tema di finanziamento delle strutture sanitarie accreditate.

  • art. 22, comma 6, L.R. n. 22/2002

    Norma regionale invocata nel ricorso in tema di preaccreditamento e finanziamento delle strutture sanitarie.

  • artt. 36, 183, comma 5, 633, 645, comma 2, c.p.c.

    Richiamati in relazione alla dedotta nullità processuale e all'asserita ammissibilità della domanda subordinata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel regime di accreditamento provvisorio o transitorio delle strutture sanitarie, il pagamento delle prestazioni da parte dell'ente pubblico presuppone l'effettiva erogazione del servizio agli utenti del SSR; il mero permanere dello stato di accreditamento non basta a fondare il diritto al corrispettivo.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o per contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che colpisca un'argomentazione della sentenza priva di incidenza sul dispositivo, svolta ad abundantiam e quindi non costituente ratio decidendi.
  • Non sussiste omesso esame di fatto decisivo né motivazione apparente quando il giudice di merito abbia effettivamente preso posizione sul punto controverso con una motivazione intellegibile, anche se sfavorevole alla parte ricorrente.
  • L'azione di arricchimento senza causa richiede la specifica allegazione e prova del concreto incremento patrimoniale dell'altra parte e del difetto di causa giustificativa; non è sufficiente una deduzione nuova introdotta solo in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileBancario e finanziarioResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàArricchimento senza causaGiudicato

Testo integrale

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