Cassazione Civile, Ordinanza n. 00033/2023 del 03/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata accreditata per il pagamento di somme a titolo di adeguamento tariffario per prestazioni riabilitative rese nell'anno 2005. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione, contestando la debenza del credito e la possibilità di fondarlo su un decreto commissariale ritenuto inefficace o comunque non produttivo di effetti. La Corte d'appello, pur rilevata la nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione, aveva revocato il decreto ingiuntivo ma condannato comunque l'ASL al pagamento, ritenendo che la documentazione prodotta dall'ASL stessa provasse il credito e che i successivi atti commissariali andassero interpretati nel senso della provvisoria applicazione delle tariffe, salvo conguaglio, in attesa della definizione definitiva. In cassazione l'ASL ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme in tema di aggiornamento tariffario delle prestazioni sanitarie e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse attribuito effetti a un atto ormai nullo/inefficace; con il secondo motivo ha dedotto error in iudicando sulla fondatezza nel merito della decisione. La società resistente ha proposto ricorso incidentale censurando la statuizione della Corte d'appello che aveva accolto il motivo dell'ASL sulla nullità della sentenza di primo grado per insufficiente motivazione, deducendo violazione delle norme processuali sulla motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'ASL perché i motivi non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata e, in parte, erano generici: la Corte d'appello non aveva applicato direttamente il decreto commissariale del 2013 dichiarato inefficace, ma aveva interpretato il successivo decreto commissariale del 2014 e la relativa nota nel senso della provvisoria applicazione delle tariffe, salvo conguaglio, in attesa della definizione definitiva. Il secondo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile per assoluta genericità. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 334 c.p.c., perché tardivo rispetto al termine di cui all'art. 325 c.p.c. e comunque non esaminabile una volta dichiarato inammissibile il ricorso principale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
richiamato come base normativa delle prestazioni riabilitative e delle pretese di adeguamento tariffario
art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992
evocato dalla ricorrente come norma in tema di disciplina dei rapporti e delle tariffe nell'ambito dell'accreditamento sanitario
indicato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge
indicato come parametro del motivo per omesso esame di fatto decisivo
richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla motivazione della sentenza di primo grado
richiamato per dichiarare inefficace il ricorso incidentale tardivo rispetto all'inammissibilità del ricorso principale
richiamato per il termine di sessanta giorni per la notificazione dell'impugnazione
evocato per affermare che l'onere della prova del fatto impeditivo al pagamento gravava sull'opponente
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass. 4074/2014
citata in tema di regolazione delle spese secondo causalità
Cass. 15220/2018
citata in tema di regolazione delle spese secondo causalità
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestare una ricostruzione diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
- La censura è inammissibile per difetto di specificità quando si risolve in affermazioni generiche o nel richiamo a provvedimenti o vicende di altri giudizi senza dimostrare la pertinenza rispetto alla decisione gravata.
- In presenza di un credito azionato in monitorio, il debitore opponente che deduca un fatto impeditivo al pagamento deve provarlo ai sensi dell'art. 2697 c.c..
- Il ricorso incidentale proposto oltre il termine di legge è inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile e non viene esaminato nel merito ai sensi dell'art. 334 c.p.c..
- La regolazione delle spese segue il principio di causalità avuto riguardo alla parte che ha dato causa all'instaurazione del giudizio di legittimità.
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