Cassazione Penale, Sentenza n. 18044/2024 del 08/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/06/2023 del Tribunale di Latina che aveva rigettato l'appello avverso il decreto del G.I.P. (13/12/2022) disponente il sequestro preventivo di due corpi di fabbrica in costruzione (dieci villini) sul terreno della ricorrente. La ricorrente sosteneva che gli interventi fossero qualificabili come "ristrutturazione edilizia" (demolizione e ricostruzione) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 (come modificato dall'art. 10 d.l. 76/2020), con conservazione della volumetria complessiva e applicabilità di limiti di distanza meno restrittivi e deroga alle norme sulle distanze; deduceva inoltre che l'area non fosse soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta rispetto alla S.S. Pontina e che la ricostruzione fosse conforme agli strumenti attuativi del PRG regionale/comunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché fondato su motivi non consentiti nella fase di legittimità (materia di merito/fatto). Ha confermato che il Tribunale dell'appello cautelare aveva correttamente qualificato l'intervento come nuova costruzione (non ristrutturazione) in ragione della radicale discontinuità rispetto all'immobile preesistente - trasformazione in due corpi distinti e in dieci villini con diversa sagoma, sedime e volumetria - e che quindi era necessario il permesso di costruire; il Tribunale aveva inoltre valutato correttamente il vincolo di inedificabilità nella fascia di 30 metri dalla S.S. Pontina e la violazione della distanza di 10 metri dal confine lato sud. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata e non meramente apparente; non risultano omissioni di esame di punti decisivi evincibili dagli atti. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d) ed e)
La Corte richiama la distinzione tra ristrutturazione edilizia (lett. d) e nuova costruzione (lett. e)). Per essere ristrutturazione è necessario il recupero di un fabbricato preesistente con conservazione/riconoscibilità delle caratteristiche funzionali/identitarie; interventi che determinano modifiche radicali di volume, sagoma o collocazione si qualificano come nuova costruzione.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 23
Richiamata la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): il Tribunale ha ritenuto che i presupposti per usare la SCIA non sussistessero, essendo l'intervento da qualificare come nuova costruzione che richiede permesso di costruire.
d.l. n. 76 del 2020, art. 10 (conv. legge n. 120 del 2020)
La modifica normativa non altera il principio richiamato dalla Corte di Cassazione: la nozione di ristrutturazione resta vincolata alla finalità di recupero e alla conservazione di tracce/identità del fabbricato preesistente; non può essere invocata per eludere gli standard urbanistici applicabili a nuova costruzione.
Legge regionale Lazio n. 4/2017 (e richiamo a LR n. 7/2017 e delibera comunale n. 38/25-06-2019)
Richiamati dagli attori come possibile base per limiti diversi di distanza e applicabilità di strumenti attuativi del PRG; la Corte però ritiene irrilevante tale profilo rispetto alla qualificazione sostanziale dell'intervento come nuova costruzione.
Codice della Strada, disposizioni attuative artt. 26 e 28
Richiamati in relazione alla disciplina della fascia di rispetto dalla S.S. Pontina e dei limiti di inedificabilità; il Tribunale ha ritenuto che gli interventi violassero tali vincoli.
Codice di procedura penale, art. 321, comma 1
Norma che autorizza il sequestro preventivo quando ricorrono fumus del reato e periculum in mora; il G.I.P. aveva disposto il sequestro preventivo ai sensi di questa disposizione.
Codice di procedura penale, artt. 322-bis, 324, 325, 616
Art. 322-bis e 324 disciplinano i provvedimenti e i riesami cautelari; art. 325 disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze di riesame (ammesso solo per violazione di legge); art. 616 consente la condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa.
Giurisprudenza di legittimità e amministrativa (varie sentenze Cass. e Cons. St.)
La Corte ricorda e applica orientamenti consolidati secondo cui la ristrutturazione edilizia presuppone finalità di recupero e conservazione dell'elemento preesistente; interventi che comportano trasformazioni radicali riconducibili a nuova costruzione non possono essere qualificati come ristrutturazione.
Massime di principio
- La qualificazione tra "ristrutturazione edilizia" e "nuova costruzione" si basa sulla sostanziale conservazione dell'immobile preesistente: demolizioni e ricostruzioni che danno luogo a opere complessivamente diverse per sagoma, sedime, volumetria o destinazione sono nuove costruzioni e richiedono permesso di costruire.
- In materia di riesame delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione contro ordinanze è ammesso solo per violazione di legge (mancanza o apparente motivazione, omesso esame di punti decisivi ricavabili dagli atti); censure di merito o di fatto non sono ammissibili in cassazione.
- Per il sequestro preventivo è sufficiente la sussistenza del fumus del reato e del periculum in mora; il giudice del riesame ha cognizione limitata e non deve decidere la responsabilità definitiva, perciò misure cautelari possono riguardare anche beni di terzi quando esistono indizi.
- Il ricorrente in cassazione deve provare l'esistenza negli atti di elementi indiziari dirimenti che il giudice del riesame avrebbe omesso di valutare: senza l'allegazione e la dimostrazione della presenza di tali atti, la censura per omesso esame è infondata.
- Le modifiche normative (es. d.l. 76/2020) non autorizzano interpretazioni che svuotino la finalità di conservazione propria della ristrutturazione edilizia e non permettono di aggirare gli standard urbanistici per qualificare come "ristrutturazione" interventi che sono, nella sostanza, nuove costruzioni.
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