Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18044/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 22/06/2023 del Tribunale di Latina che aveva rigettato l'appello avverso il decreto del G.I.P. (13/12/2022) disponente il sequestro preventivo di due corpi di fabbrica in costruzione (dieci villini) sul terreno della ricorrente. La ricorrente sosteneva che gli interventi fossero qualificabili come "ristrutturazione edilizia" (demolizione e ricostruzione) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 (come modificato dall'art. 10 d.l. 76/2020), con conservazione della volumetria complessiva e applicabilità di limiti di distanza meno restrittivi e deroga alle norme sulle distanze; deduceva inoltre che l'area non fosse soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta rispetto alla S.S. Pontina e che la ricostruzione fosse conforme agli strumenti attuativi del PRG regionale/comunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché fondato su motivi non consentiti nella fase di legittimità (materia di merito/fatto). Ha confermato che il Tribunale dell'appello cautelare aveva correttamente qualificato l'intervento come nuova costruzione (non ristrutturazione) in ragione della radicale discontinuità rispetto all'immobile preesistente - trasformazione in due corpi distinti e in dieci villini con diversa sagoma, sedime e volumetria - e che quindi era necessario il permesso di costruire; il Tribunale aveva inoltre valutato correttamente il vincolo di inedificabilità nella fascia di 30 metri dalla S.S. Pontina e la violazione della distanza di 10 metri dal confine lato sud. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata e non meramente apparente; non risultano omissioni di esame di punti decisivi evincibili dagli atti. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d) ed e)

    La Corte richiama la distinzione tra ristrutturazione edilizia (lett. d) e nuova costruzione (lett. e)). Per essere ristrutturazione è necessario il recupero di un fabbricato preesistente con conservazione/riconoscibilità delle caratteristiche funzionali/identitarie; interventi che determinano modifiche radicali di volume, sagoma o collocazione si qualificano come nuova costruzione.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 23

    Richiamata la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): il Tribunale ha ritenuto che i presupposti per usare la SCIA non sussistessero, essendo l'intervento da qualificare come nuova costruzione che richiede permesso di costruire.

  • d.l. n. 76 del 2020, art. 10 (conv. legge n. 120 del 2020)

    La modifica normativa non altera il principio richiamato dalla Corte di Cassazione: la nozione di ristrutturazione resta vincolata alla finalità di recupero e alla conservazione di tracce/identità del fabbricato preesistente; non può essere invocata per eludere gli standard urbanistici applicabili a nuova costruzione.

  • Legge regionale Lazio n. 4/2017 (e richiamo a LR n. 7/2017 e delibera comunale n. 38/25-06-2019)

    Richiamati dagli attori come possibile base per limiti diversi di distanza e applicabilità di strumenti attuativi del PRG; la Corte però ritiene irrilevante tale profilo rispetto alla qualificazione sostanziale dell'intervento come nuova costruzione.

  • Codice della Strada, disposizioni attuative artt. 26 e 28

    Richiamati in relazione alla disciplina della fascia di rispetto dalla S.S. Pontina e dei limiti di inedificabilità; il Tribunale ha ritenuto che gli interventi violassero tali vincoli.

  • Codice di procedura penale, art. 321, comma 1

    Norma che autorizza il sequestro preventivo quando ricorrono fumus del reato e periculum in mora; il G.I.P. aveva disposto il sequestro preventivo ai sensi di questa disposizione.

  • Codice di procedura penale, artt. 322-bis, 324, 325, 616

    Art. 322-bis e 324 disciplinano i provvedimenti e i riesami cautelari; art. 325 disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze di riesame (ammesso solo per violazione di legge); art. 616 consente la condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa.

  • Giurisprudenza di legittimità e amministrativa (varie sentenze Cass. e Cons. St.)

    La Corte ricorda e applica orientamenti consolidati secondo cui la ristrutturazione edilizia presuppone finalità di recupero e conservazione dell'elemento preesistente; interventi che comportano trasformazioni radicali riconducibili a nuova costruzione non possono essere qualificati come ristrutturazione.

Massime di principio

  • La qualificazione tra "ristrutturazione edilizia" e "nuova costruzione" si basa sulla sostanziale conservazione dell'immobile preesistente: demolizioni e ricostruzioni che danno luogo a opere complessivamente diverse per sagoma, sedime, volumetria o destinazione sono nuove costruzioni e richiedono permesso di costruire.
  • In materia di riesame delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione contro ordinanze è ammesso solo per violazione di legge (mancanza o apparente motivazione, omesso esame di punti decisivi ricavabili dagli atti); censure di merito o di fatto non sono ammissibili in cassazione.
  • Per il sequestro preventivo è sufficiente la sussistenza del fumus del reato e del periculum in mora; il giudice del riesame ha cognizione limitata e non deve decidere la responsabilità definitiva, perciò misure cautelari possono riguardare anche beni di terzi quando esistono indizi.
  • Il ricorrente in cassazione deve provare l'esistenza negli atti di elementi indiziari dirimenti che il giudice del riesame avrebbe omesso di valutare: senza l'allegazione e la dimostrazione della presenza di tali atti, la censura per omesso esame è infondata.
  • Le modifiche normative (es. d.l. 76/2020) non autorizzano interpretazioni che svuotino la finalità di conservazione propria della ristrutturazione edilizia e non permettono di aggirare gli standard urbanistici per qualificare come "ristrutturazione" interventi che sono, nella sostanza, nuove costruzioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.