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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18020/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 3/03/2023 del Tribunale di Rimini. L'imputato Halili Asqeri era stato dichiarato penalmente responsabile, ai sensi degli artt. 81, comma 2 c.p. e 256 d.lgs. n.152/2006, per aver realizzato una stradina di cantiere utilizzando materiali da demolizione e rifiuti miscelati; la societa' era stata riconosciuta responsabile ai sensi del d.lgs. n.231/2001 (artt. 5, 9, 10, 25-undecies, comma 2, lett. b), n.1). Halili ha articolato cinque motivi: carenza e contraddittorieta' della motivazione sulla qualifica dei materiali come rifiuti vs sottoprodotti; manifesta illogicita' della motivazione; uso di giurisprudenza non pertinente; errata applicazione dell'art.256 (comma 1 vs comma 2); errata applicazione dell'art.81, comma 2 c.p. (continuazione) trattandosi di unico fatto. La societa' ha articolato cinque motivi: invalidita' dell'atto di costituzione/nomina del difensore e consequente inammissibilita' dell'opposizione al decreto penale (art.39 d.lgs.231/2001); violazione artt. 591,461 c.p.p.; nullita' per violazione del contraddittorio (difensore privo di poteri); mancata motivazione su interesse/vantaggio e colpa organizzativa dell'ente; mancata motivazione sulla quantificazione della sanzione amministrativa.

La decisione

La Corte ha accolto pienamente il ricorso della societa' e parzialmente quello di Halili. Per la societa' "Eri Edil Halili Asqeri S.a.s." la Corte ha ritenuto invalida la procura speciale rilasciata dal legale rappresentante (che era indagato/imputato) e, per cio', ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale originario; di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti della societa' e ha reso esecutivo il decreto penale n.410/2021 (riducendo l'oggetto sanzionatorio per l'ente). Per Halili Asqeri la Corte ha rigettato i restanti motivi eccetto l'ultimo: ha ritenuto infondata la qualificazione dei materiali come sottoprodotti e ha confermato la natura di rifiuti e l'illiceita' dello smaltimento; tuttavia ha rilevato che il Tribunale non ha motivato adeguatamente l'applicazione della continuazione (art.81, comma 2 c.p.) e ha pertanto cassato la porzione di pena determinata a titolo di continuazione, rideterminando la pena in euro 3.000 di ammenda; per il resto il ricorso di Halili e' stato respinto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.152/2006, art. 256

    Norma usata per incriminare lo smaltimento/abbandono di rifiuti; la Corte ha confermato l'applicabilita' dell'art.256, comma 1, alla fattispecie (smaltimento di materiali da demolizione), rigettando l'eccezione di applicazione del comma 2.

  • D.Lgs. n.152/2006, art. 184-bis

    Definizione e condizioni per la qualifica di "sottoprodotto"; la Corte ha ricordato che chi invoca la natura di sottoprodotto ha l'onere della prova e che i materiali da demolizione difficilmente soddisfano le condizioni dell'art.184-bis, in particolare l'origine da un "processo di produzione".

  • D.Lgs. n.152/2006, art. 184

    Definisce i rifiuti speciali derivanti da demolizioni e scavi; la Corte ha richiamato l'art.184 per escludere la ricaduta automatica dei residui da demolizione nella categoria dei sottoprodotti.

  • D.Lgs. n.152/2006, art. 185-bis

    Previsioni sul deposito temporaneo: la Corte ha rilevato che mancavano le condizioni (es. raggruppamento per categorie omogenee e finalita' di trasporto a impianto) per qualificare il materiale come deposito temporaneo legittimo.

  • Codice penale, art. 81, comma 2

    Regola la continuazione tra delitti; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato l'applicazione della continuazione e che, nel caso di fattispecie 'abituale' o un'unica condotta dispiegata in piu' atti con identita' di comportamento, non sia automatica l'applicazione della continuazione.

  • D.Lgs. n.231/2001, art. 39

    Divieto di rappresentanza: il legale rappresentante imputato non puo' nominare il difensore dell'ente; la procura rilasciata dall'imputato e' stata ritenuta invalida, comportando l'inammissibilita' dell'opposizione al decreto penale per la societa'.

  • D.Lgs. n.231/2001, artt. 5, 9, 10, 25-undecies (comma 2, lett. b), n.1)

    Norme richiamate nel capo di imputazione per la responsabilita' amministrativa dell'ente in relazione al reato presupposto; la Corte ha annullato la condanna dell'ente per vizi procedurali relativi alla legittimazione all'opposizione.

  • Art. 23 comma 8 D.L. 137/2020

    Norma procedurale che ha disciplinato il rito o la trattazione del ricorso (richiamata per la trattazione); indicazione che il ricorso e' stato trattato ai sensi di tale disposizione.

  • Codice di procedura penale, art. 591 comma 4 e art. 461 commi 1 e 4

    Richiamati nei motivi della societa' in relazione alla inammissibilita' dell'opposizione e alla declaratoria di nullita'/irregolarita' del procedimento: la Corte ha condiviso che l'opposizione era inammissibile per mancanza di legittimazione del difensore.

Massime di principio

  • Chi invoca che materiali da demolizione non siano rifiuti ma sottoprodotti ha l'onere della prova di tutte le condizioni previste dall'art.184-bis; l'assenza di prova comporta la qualificazione come rifiuto.
  • I materiali derivanti da demolazioni risultano generalmente qualificabili come rifiuti speciali ai sensi dell'art.184 e non come sottoprodotti, salvo prova puntuale delle condizioni di cui all'art.184-bis.
  • Il deposito temporaneo legittimo richiede il rispetto delle condizioni normative (es. raggruppamento per categorie, finalita' di trasporto a impianto); l'accumulo indiscriminato configura smaltimento/abbandono.
  • Per l'applicazione della continuazione (art.81 c.p.) il giudice deve motivare specificamente perche' le piu' condotte costituiscono reati distinti soggetti a continuazione; in assenza di motivazione la continuazione non si applica e la pena va rideterminata.
  • Ai sensi del d.lgs.231/2001, il legale rappresentante che e' indagato/imputato non puo' validamente nominare il difensore/procuratore dell'ente: la procura e' invalida e puo' rendere inammissibile l'opposizione al decreto penale presentata tramite quella procura.
  • Errori di diritto nella motivazione (es. citazione di giurisprudenza non perfettamente confacente) possono essere emendati in sede di legittimita' se non incidono sul valutazione dei fatti e sulla fondatezza della incriminazione.

Testo integrale

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