Cassazione Penale, Sentenza n. 18022/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Messina che confermava la condanna pronunciata con rito abbreviato. Con un unico motivo deduceva la violazione dell'art. 62-bis c.p. e la mancata motivazione riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo inoltre di avere proposto in appello una specifica doglianza sul punto che il giudice di secondo grado non avrebbe esaminato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo di appello relativo alle circostanze attenuanti era generico e carente di specificità, in violazione dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p.; ha ritenuto che la mancata pronuncia della Corte d'appello su un motivo inammissibile non comprometta la legittimità della decisione di secondo grado e che la Cassazione possa rilevare d'ufficio l'inammissibilità. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce il requisito di specificità dei motivi di appello: per ogni richiesta devono essere enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto alle ragioni espresse nel provvedimento impugnato. La Corte ha applicato questa norma per dichiarare inammissibile il motivo generico sulle attenuanti.
art. 591, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando non sono osservate le disposizioni dell'art. 581 e consente la dichiarazione dell'inammissibilità in ogni stato e grado del procedimento. La Corte ha ricordato che la mancata pronuncia della Corte d'appello su motivi inammissibili non invalida la sentenza e che la Cassazione può rilevarne l'inammissibilità d'ufficio.
art. 616, cod. proc. pen.
Regola le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità; la Corte l'ha applicato per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma destinata alla Cassa delle ammende.
art. 62-bis, cod. pen.
Norma invocata dal ricorrente quale presunta violata in relazione al trattamento sanzionatorio; la Corte non ha affrontato un'interpretazione sostanziale della norma perché il motivo di impugnazione relativo alle attenuanti è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità.
art. 81, comma 2 c.p. e art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 conv. con modificazioni dalla l. n. 26/2019
Norme sostanziali indicate nella sentenza di condanna; la Corte ricostruisce che l'imputato era stato condannato per il reato previsto da tali disposizioni, senza approfondire ulteriormente questioni sull'applicazione di dette norme alla luce del ricorso inammissibile.
sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Citata per precisare che, nel caso in esame, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; tale riferimento è stato utilizzato in relazione alle conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiamato nella requisitoria del Pubblico Ministero contenente le conclusioni; non oggetto di specifica interpretazione sostanziale nella decisione, ma citato come riferimento procedurale nella requisitoria.
Massime di principio
- Le impugnazioni in appello devono rispettare il requisito di specificità: non sono sufficienti richieste generiche sulle attenuanti o sulla eccessività della pena, bisogna indicare in modo puntuale i punti della decisione criticati e gli elementi di fatto o di diritto contestati.
- Se un motivo di appello è inammissibile per difetto di specificità, la Corte d'appello può anche non pronunciare esplicitamente l'inammissibilità, ma la Cassazione può rilevarla d'ufficio e dichiarare il ricorso per cassazione inammissibile.
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche occorre sviluppare una motivazione concreta: indicare elementi positivi di valutazione o errori specifici del giudice di merito nell'analisi delle circostanze personali o dei fatti.
- La mancata trattazione da parte della Corte d'appello di un motivo inammissibile non costituisce di per sé vizio impugnabile in Cassazione, onde evitare inutili rinvii per riesame di motivi che devono comunque essere dichiarati inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare oneri economici per il ricorrente, incluse spese processuali e somme da versare alla Cassa delle ammende, salvo che sussistano ragioni per escludere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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