Cassazione Penale, Sentenza n. 18021/2024 del 08/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Salerno che l'aveva dichiarata colpevole del reato previsto dagli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione per l'occupazione demaniale. Denunciava violazione degli artt. 157 e 158 c.p. e vizio di motivazione per la mancata (o erronea) considerazione della pronuncia del TAR Campania che aveva ritenuto lecita l'occupazione demaniale e per il fatto che le opere sarebbero state completate entro il 2016. Contestava inoltre la eccessiva severità della sanzione e l'omessa valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con motivi aggiunti ha dedotto di aver ottenuto successivamente la concessione demaniale in sanatoria e ha invocato l'applicazione della causa di improcedibilità prevista dall'art. 36 del Codice della Navigazione.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché la ricorrente era deceduta il 12/01/2014; ha quindi dichiarato estinto il reato per morte dell'imputata e ha revocato le statuizioni civili conseguenti. La Corte ha richiamato il principio per cui la morte dell'imputato, prima del passaggio in giudicato, determina la cessazione del rapporto processuale penale e del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con conseguente inefficacia "ex lege" delle statuizioni civilistiche; ha inoltre precisato che gli eredi non possono proporre impugnazione in luogo del defunto (art. 574 c.p.p.) e che l'art. 578 c.p.p. si riferisce solo all'estinzione del reato per amnistia o prescrizione.
Norme richiamate
artt. 54 e 1161 Cod. Nav.
Norme richiamate per individuare il reato contestato (illecita occupazione demaniale); la condanna in primo grado e in appello era fondata su tali disposizioni.
art. 157 c.p.
Richiamata dalla ricorrente come vizio procedurale/motivazionale; nel testo del provvedimento la questione non è stata risolta in quanto la sentenza è stata annullata per morte dell'imputata.
art. 158 c.p.
Analogamente all'art. 157 c.p., invocato dalla ricorrente per vizi di motivazione; la Cassazione non è entrata nel merito per la estinzione del reato per morte.
art. 36 Cod. Nav.
Richiamato nei motivi aggiunti dalla ricorrente quale causa di improcedibilità in relazione alla successiva concessione demaniale in sanatoria; la Corte non ha decidere nel merito per effetto dell'estinzione del reato per morte.
art. 574 c.p.p.
Richiamato dal Collegio per affermare che la possibilità di impugnazione è riservata all'imputato e che, perciò, gli eredi non possono sostituirsi al de cuius nell'impugnazione della sentenza penale.
art. 578 c.p.p.
Citato per spiegare che la disciplina dell'impugnazione da parte degli eredi si riferisce solo ai casi di estinzione del reato per amnistia o prescrizione e non si applica alla morte dell'imputato.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla Corte per osservare che la regola che impedisce agli eredi di impugnare non è in contrasto con il principio di uguaglianza.
art. 24 Cost.
Richiamato per precisare che l'impossibilità per gli eredi di impugnare la sentenza penale non preclude loro la possibilità di far valere eventuali ragioni in sede civilistica separata.
Massime di principio
- La morte dell'imputato prima del passaggio in giudicato estingue il reato e determina la cessazione del rapporto processuale penale e del rapporto processuale civile inserito nel processo penale; le statuizioni civili del processo penale cadono "ex lege" senza necessità di pronuncia integrativa.
- Gli eredi non possono proporre impugnazioni in luogo del defunto ai sensi dell'art. 574 c.p.p.; dunque, la morte del ricorrente può rendere inammissibili o prive di oggetto le impugnazioni già esperite o ancora pendenti.
- Se il reato è estinto per morte, i profili sostanziali e processuali sollevati (es. sanatoria, liceità dell'occupazione demaniale, causa di non punibilità per particolare tenuità) rimangono teoricamente rilevanti ma non vengono esaminati nel giudizio penale che si estingue; le parti interessate possono comunque agire in sede civile autonoma per far valere pretese risarcitorie.
- La sopravvenuta concessione in sanatoria o pronunce amministrative favorevoli possono costituire elementi di difesa rilevanti se il procedimento penale prosegue, ma perdono efficacia pratica quando il reato si estingue per la morte dell'imputato.
- In ipotesi di controversie analoghe, è opportuno valutare tempestivamente la situazione di legittimazione e lo stato di salute dell'imputato: la morte sopravvenuta può mutare radicalmente l'esito del contendere e la percorribilità delle impugnazioni.
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