Cassazione Penale, Sentenza n. 18024/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno (29/11/2022) censurando la mancata applicazione della confisca del profitto del reato (somma indebitamente percepita a titolo di reddito di cittadinanza pari a euro 975,66), sostenendo che le somme non sarebbero state restituite e che il giudice avrebbe dovuto garantire l'effettività della restituzione mediante confisca ai sensi degli artt. 240 c.p. e 7 del d.l. n.4/2019.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene l'art.7 del d.l. n.4/2019 preveda la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e l'obbligo di restituzione, e sia possibile il sequestro preventivo delle somme indebitamente percepite, la confisca prevista dall'art.240 c.p. è misura patrimoniale di natura discrezionale (non automatica) e non è prevista come obbligatoria dall'art.7. Inoltre la confisca non era stata specificamente richiesta dal Pubblico Ministero nei gradi di merito; conseguentemente la deduzione della carenza motivazionale sul mancato ordine di confisca è preclusa, perché rilevabile solo se la misura fosse stata tempestivamente chiesta e dibattuta.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n.4 del 2019 (convertito dalla legge n.26 del 2019)
il terzo comma dell'art. 7 del d. l. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, prevede che, in caso di condanna definitiva o di patteggiamento per il reato di cui al secondo comma, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio, con efficacia retroattiva, e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente conseguito.
La norma impone revoca retroattiva e obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, e tali somme possono costituire il profitto del reato; tuttavia non dispone una confisca obbligatoria.
art. 240 cod. pen.
La confisca di taluni proventi è prevista dall'art.240 c.p., ma si tratta di una misura patrimoniale che può essere applicata discrezionalmente dal giudice (art.240, primo comma) e non è automatica quando la normativa speciale non la impone espressamente.
Sezioni Unite, sentenza n. 42415 del 27 maggio 2021
«Qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro, comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto, che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario da quest'ultimo conseguito per effetto del reato; tale confisca deve essere qualificata come confisca diretta, e non per equivalente, e non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita del numerano oggetto di ablazione».
Principio che consente la confisca diretta del denaro rinvenuto come profitto del reato, anche se il soggetto prova l'origine lecita di somme confluite nel patrimonio; applicabile quando il profitto è denaro.
Sez. 3, n. 1351 del 25 novembre 2022
Giurisprudenza di merito che conferma la possibilità di sequestro preventivo delle somme indebitamente percepite quale profitto del reato ex art.7 d.l. n.4/2019.
Massime di principio
- La revoca del beneficio del reddito di cittadinanza e l'obbligo di restituzione sono automatici in caso di condanna per le fattispecie previste dall'art.7 d.l. n.4/2019, ma ciò non implica automaticamente la confisca obbligatoria delle somme.
- La confisca del profitto (art.240 c.p.) è possibile anche quando il profitto è denaro, ed è eseguita come confisca diretta rinvenendo l'effettivo accrescimento monetario nel patrimonio dell'imputato; tuttavia la sua applicazione resta discrezionale se la norma speciale non la prevede come obbligatoria.
- Se si intende ottenere la confisca occorre che il Pubblico Ministero la richieda nei gradi di merito: l'omessa richiesta preclude in Cassazione la critica sulla mancata motivazione del giudice relativa alla confisca, per rispetto del principio di domanda di parte e del contraddittorio.
- È possibile adottare misure cautelari (sequestro preventivo) sulle somme indebitamente percepite già in sede di accertamento, al fine di rendere effettiva la restituzione, e tali misure sono auspicabili quando vi siano elementi che suggeriscono il rischio di dispersione del profitto.
- In situazioni analoghe valutare tempestivamente, in fase di indagini o all'esito del processo di merito, la richiesta di misure patrimoniali (sequestro/ confisca) se si vuole impedire la sottrazione delle somme e garantire l'effettività della restituzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18020/2024 del 08/05/2024
- Sentenza penale · 8 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18021/2024 del 08/05/2024
- Sentenza penale · 8 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18022/2024 del 08/05/2024
- Sentenza penale · 8 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18023/2024 del 08/05/2024
- Sentenza penale · 8 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18025/2024 del 08/05/2024
- Sentenza penale · 8 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18026/2024 del 08/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →