Cassazione Civile, Ordinanza n. 22122/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di cartelle di pagamento emesse per IRPEF, ILOR, IVA e altri tributi relativi agli anni d’imposta 1991 e 1992, in relazione a soggetto colpito dagli eventi sismici del 1990 in Sicilia. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo tardiva la riscossione, perché le cartelle erano state notificate solo tra il 2001 e il 2005 e la disciplina di favore non aveva prorogato il termine di decadenza per l’emissione degli atti impositivi. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 138 della l. n. 388/2000, come modificato dalla l. n. 448/2001, sostenendo che le norme sul sisma del 1990 avessero prorogato i termini di decadenza della riscossione; 2) violazione dell’art. 108 TFUE, assumendo che i benefici concessi alle imprese colpite dal sisma costituissero aiuti di Stato incompatibili, alla luce della decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ribadito che la disciplina di favore per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 non proroga il termine entro cui l’ufficio deve emettere gli atti impositivi o notificare le cartelle, sicché la decadenza della pretesa tributaria era correttamente stata affermata dal giudice di merito. Sul secondo motivo ha dichiarato l’inammissibilità della censura: la questione non era stata proposta in appello, era generica e comunque rimaneva priva di interesse, perché la decadenza già accertata rendeva irrilevante discutere della compatibilità europea delle agevolazioni. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 138 l. 23 dicembre 2000, n. 388
come modificato dall’art. 54, comma 24, della l. 28 dicembre 2001, n. 448
La norma, che consente una ampia rateazione per il versamento dei tributi dovuti dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, non proroga il termine di decadenza per l’emissione degli atti impositivi o la notifica delle cartelle.
art. 54, comma 24, l. 28 dicembre 2001, n. 448
Richiamato quale norma di modifica dell’art. 138 l. n. 388/2000.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È la disposizione richiamata dalla CTR quale base del termine di decadenza per la riscossione mediante cartella di pagamento.
art. 108 TFUE
Invocato come parametro di incompatibilità degli aiuti di Stato; la Corte non entra nel merito della compatibilità perché la questione è inammissibile e comunque priva di interesse nel caso concreto.
art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106
convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156
La disciplina dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento trova applicazione anche ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990.
È la legge di conversione del d.l. n. 106/2005, richiamata per la disciplina dei termini di decadenza.
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
Richiamato nel quadro della disciplina sugli aiuti di Stato per le agevolazioni fiscali legate al sisma del 1990.
art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289
Prevede la definizione automatica della posizione fiscale per gli anni 1990, 1991 e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma; la Corte ne richiama il contenuto per distinguere la questione della debenza del residuo 10% rispetto al rimborso di quanto già versato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocato a sostegno del primo motivo di ricorso.
art. 92 e 93 del trattato CE
Richiamati incidentalmente nella massima riportata dalla Corte sul regime degli aiuti di Stato approvati o de minimis.
Massime di principio
- La disciplina agevolativa prevista per i contribuenti colpiti da eventi sismici, pur consentendo rateazioni o definizioni fiscali, non comporta automaticamente la proroga del termine di decadenza entro il quale l’amministrazione deve emettere e notificare l’atto impositivo o la cartella di pagamento.
- Quando la decadenza della pretesa tributaria è già stata accertata per una causa assorbente, diventa priva di interesse ogni ulteriore questione sulla compatibilità europea di benefici fiscali o aiuti di Stato riferiti alla medesima pretesa.
- Le questioni nuove di diritto non dedotte nel giudizio di appello restano precluse in cassazione, salvo che si tratti di profili rilevabili d’ufficio e ancora attuali nel decisum impugnato.
- La censura per violazione del diritto dell’Unione deve essere specifica e pertinente rispetto alla concreta debenza della somma richiesta; non è sufficiente richiamare in astratto una decisione della Commissione UE senza spiegare l’incidenza sulla fattispecie dedotta in giudizio.
- Nel contenzioso tributario, l’accertamento della decadenza dalla riscossione può rendere irrilevante l’esame di ulteriori profili sostanziali della pretesa fiscale.
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