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Sentenza

Sentenza del 09/08/2017 n. 19807 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2006, contestando maggiori redditi ai fini IRPEF e maggiori ricavi ai fini IVA sulla base delle movimentazioni dei conti correnti bancari del professionista, ritenute non giustificate. Il contribuente ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale deducendo, tra l'altro, l'illegittimo utilizzo degli estratti conto consegnati spontaneamente, l'emissione dell'avviso prima del decorso del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente e l'errata applicazione dell'onere della prova alle movimentazioni bancarie, in particolare ai prelievi qualificati come compensi professionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi: l'utilizzo degli estratti conto consegnati spontaneamente era legittimo e la questione dell'emissione anticipata dell'avviso era stata proposta per la prima volta in cassazione. Ha invece accolto il motivo relativo alla presunzione bancaria sui prelievi. Applicando retroattivamente la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la Corte ha stabilito che, per i lavoratori autonomi e i professionisti, non opera la presunzione legale secondo cui i prelievi non giustificati costituiscono compensi imponibili; resta invece operante la presunzione relativa ai versamenti, rispetto ai quali il professionista deve fornire una prova analitica dell'estraneità all'attività imponibile. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, per una nuova valutazione della controversia e delle giustificazioni dei movimenti bancari, oltre che per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2

    Sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni

    La Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittima, per i professionisti e lavoratori autonomi, la presunzione legale relativa ai prelievi bancari qualificati come compensi. La presunzione continua invece a operare per i versamenti, che il contribuente deve giustificare analiticamente.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51

    Consente l'utilizzo delle risultanze dei conti bancari nell'accertamento IVA, secondo le regole applicabili agli accertamenti bancari.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    Prevede il termine ordinario di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica prima dell'emissione dell'atto impositivo, salvo particolari ragioni di urgenza. Nel caso concreto la relativa eccezione è stata dichiarata inammissibile perché sollevata tardivamente.

  • Codice civile, art. 2697

    Disciplina l'onere della prova. In materia di versamenti bancari opera la presunzione legale, sicché spetta al professionista dimostrare analiticamente che le somme non costituiscono compensi imponibili; per i prelievi del lavoratore autonomo l'Amministrazione deve invece provare gli elementi costitutivi della maggiore pretesa.

  • Corte costituzionale, sentenza 24 settembre 2014, n. 228

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presunzione che equiparava i prelievi ingiustificati dei lavoratori autonomi a compensi professionali, ritenendo arbitrario presumere che tali somme fossero reinvestite nell'attività e producessero reddito.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18, 24 e 57

    Nel processo tributario l'oggetto del giudizio è delimitato dai motivi dedotti nel ricorso introduttivo; le domande e le eccezioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in appello o in cassazione.

Massime di principio

  • Un professionista può consegnare spontaneamente all'Amministrazione documenti e estratti conto: tali elementi possono essere utilizzati anche se risultano sfavorevoli, senza che sia necessaria una preventiva informazione specifica sul loro futuro impiego.
  • Per i lavoratori autonomi e i professionisti, i prelievi bancari non giustificati non possono essere automaticamente considerati compensi imponibili sulla base della presunzione legale dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973; l'Amministrazione deve fornire una prova ulteriore della loro riferibilità all'attività professionale.
  • La presunzione bancaria sui versamenti resta applicabile al professionista: è quindi opportuno conservare e produrre una giustificazione analitica per ogni versamento non immediatamente riconducibile a compensi già dichiarati.
  • Le eccezioni relative a vizi dell'avviso di accertamento devono essere sollevate tempestivamente nel ricorso introduttivo e riproposte nei successivi gradi; una questione nuova non può essere introdotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.
  • Una sentenza della Corte costituzionale che elimina una presunzione tributaria può incidere anche sui giudizi pendenti, salvo che la controversia sia ormai coperta da giudicato.
  • Quando la cassazione rinvia la causa, non viene necessariamente annullata la pretesa fiscale in via definitiva: il giudice di rinvio deve riesaminare l'accertamento applicando i principi indicati dalla Corte.

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