Cassazione Civile, Ordinanza n. 18852/2022 del 10/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento penale per truffa a carico dei soci accomandatari di una società di consulenza fiscale, concluso con patteggiamento. Nel corso di quel giudizio gli imputati versarono, tramite deposito fiduciario, la somma di lire 600.000.000 che, secondo i ricorrenti, sarebbe stata offerta e accettata come integrale e definitiva soddisfazione di tutte le pretese risarcitorie delle parti civili. Le parti civili, tuttavia, dopo il patteggiamento promossero azione civile per ottenere il residuo risarcimento, deducendo che la somma non fosse integralmente satisfattiva. Il Tribunale rigettò la domanda, ma la Corte d'appello di Genova riformò la decisione e condannò i convenuti al pagamento di somme a titolo di danno patrimoniale, senza riconoscere danno morale. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno articolato otto motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo della natura totalmente satisfattiva del pagamento; 2) violazione dell'art. 1965 c.c., assumendo che in sede penale si fosse conclusa una transazione; 3) violazione dell'art. 62 n. 6 c.p., sostenendo che il giudice penale avesse accertato l'integrale riparazione del danno; 4) violazione dell'art. 100 c.p.c. in relazione alla pretesa carenza di interesse ad agire delle parti civili già satisfatte; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova di an debeatur e quantum, lamentando che la Corte d'appello avesse fondato la condanna sulla sola sentenza di patteggiamento e su conteggi non condivisi, ignorando la CTU che avrebbe escluso residui dovuti; 6) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla richiesta subordinata di decurtare le fatture emesse dalla società ricorrente per l'attività svolta in favore delle controparti; 7) violazione dell'art. 1224 c.c. per avere riconosciuto rivalutazione e interessi senza prova del maggior danno; 8) nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto spese, per la compensazione disposta in appello nonostante l'accoglimento dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la cancellatura dell'aggettivo 'parziale' nel verbale penale non era decisiva e, comunque, il tenore dell'atto non dimostrava una transazione tombale; ha inoltre ribadito che la sentenza di patteggiamento non ha efficacia vincolante nel giudizio civile e vale solo come elemento indiziario, senza invertire l'onere della prova. Ha reputato infondati o assorbiti i motivi successivi, osservando che la Corte d'appello aveva fondato la decisione anche sulla consulenza tecnica d'ufficio e sulle prove raccolte, non solo sul patteggiamento; che la doglianza sul riparto dell'onere probatorio non integrava una vera violazione dell'art. 2697 c.c.; che la censura sull'omessa decurtazione delle fatture era generica e priva di specificità; che interessi e rivalutazione possono essere liquidati d'ufficio; e che la compensazione delle spese era motivabile alla luce del regime allora vigente dell'art. 92 c.p.c. Ha quindi condannato la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è inammissibile se il fatto storico indicato non è decisivo o se la censura mira a una nuova valutazione del merito.
La ricostruzione di una transazione richiede elementi negoziali univoci; la mera ricezione di somme tramite difensore fiduciario non basta a dimostrare un accordo transattivo integrale e definitivo.
L'eventuale valutazione di integrale riparazione ai fini dell'attenuante penale non si trasferisce automaticamente nel giudizio civile e non vincola la parte civile.
La pretesa carenza di interesse ad agire non può essere affermata solo sulla base dell'asserita satisfazione in sede penale, se non vi è accertamento civile vincolante dell'estinzione del credito.
La violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando valuta prove già introdotte dalle parti attribuendo loro diverso peso.
La censura per omessa pronuncia richiede specificità e l'indicazione precisa degli atti e della domanda rimasta senza decisione.
Interessi e rivalutazione sul credito possono essere liquidati d'ufficio secondo l'orientamento di legittimità richiamato dalla Corte.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione sulle spese è sufficiente se le ragioni della compensazione risultano dal complesso della decisione, secondo il regime applicabile ratione temporis.
Le spese seguono la soccombenza, salvo disciplina della compensazione applicabile nel caso concreto.
Nel regime anteriore alla riforma del 2005 la compensazione per giusti motivi richiede supporto motivazionale desumibile dalla sentenza.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura.
La censura è inammissibile se non si confronta adeguatamente con l'orientamento consolidato di legittimità.
La sentenza di patteggiamento non produce giudicato o vincolo nel civile quanto all'accertamento del danno e della sua integrale soddisfazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio civile di risarcimento, la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di giudicato né di vincolo sull'accertamento del danno; può solo assumere valore indiziario, da valutare unitamente ad altri elementi di prova.
- La mera cancellazione o presenza di un aggettivo nel verbale penale non è sufficiente, da sola, a dimostrare una transazione o una rinuncia integrale al residuo risarcitorio, se l'atto non esprime in modo inequivoco una volontà negoziale definitiva.
- Ai fini della violazione dell'art. 2697 c.c. non è sufficiente lamentare che il giudice abbia preferito alcune prove ad altre: occorre che sia stato invertito il riparto dell'onere probatorio rispetto ai fatti costitutivi ed eccezioni.
- La censura di omessa pronuncia richiede specificità assoluta: la parte deve indicare con precisione la domanda, gli atti processuali in cui è stata proposta e il contenuto della questione non esaminata.
- Interessi e rivalutazione del credito possono essere liquidati d'ufficio dal giudice quando ne ricorrano i presupposti, senza necessità di una domanda separata di maggior danno, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
- La compensazione delle spese nel regime anteriore alla riforma del 2005 è legittima se le ragioni giustificatrici emergono, anche implicitamente, dalla motivazione complessiva della sentenza.
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