Cassazione Civile, Ordinanza n. 17257/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, con recupero di maggiore IRES, IRAP e IVA e sanzioni, notificato a una società. Il ricorso introduttivo e l'appello della contribuente erano stati entrambi respinti dai giudici di merito. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nel corso del giudizio ha presentato più istanze chiedendo l'estinzione del processo perché aveva aderito a definizioni agevolate dei carichi iscritti a ruolo (prima la definizione ex art. 6 d.l. 193/2016, poi la cd. rottamazione quater ex art. 1, commi 231-252, L. 197/2022), depositando anche la documentazione dei pagamenti. La Corte ha rilevato che l'istanza di estinzione, reiterata nonostante la sospensione del giudizio disposta per la rottamazione quater, era incompatibile con la prosecuzione del ricorso e manifestava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione, ritenendo che la reiterata richiesta di estinzione del giudizio, pur non integrando formalmente una rinuncia con i requisiti dell'art. 390 c.p.c., fosse inequivocabilmente indicativa del venir meno dell'interesse della ricorrente alla prosecuzione del processo. Ha compensato integralmente le spese in ragione della definizione della lite tramite istituti condonistici e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
richiamato come base della prima definizione agevolata dei ruoli cui la contribuente aveva aderito, rilevante ai fini della sopravvenuta cessazione dell'interesse
art. 1, comma 235, L. 197/2022
richiamato quale dichiarazione di adesione alla rottamazione quater, che deve indicare la pendenza dei giudizi e l'impegno a rinunciarvi
art. 1, comma 236, L. 197/2022
la sua previsione di sospensione del giudizio non esclude altre fattispecie estintive o definitorie quando ne ricorrano i presupposti
richiamato come base dell'iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dell'impugnazione dell'avviso di accertamento
richiamato come base dell'iscrizione a ruolo delle somme dovute in pendenza e in esito ai gradi di merito nel processo tributario
utilizzato come termine di raffronto per affermare che l'atto depositato non integrava una rinuncia rituale, ma comunque rivelava la perdita di interesse
art. 1, commi 231-252, L. 197/2022
richiamato per la disciplina della cd. rottamazione quater, cui la contribuente aveva aderito
art. 1, comma 236, L. 197/2022
richiamato anche per la sospensione del giudizio conseguente alla domanda di definizione agevolata
Massime di principio
- La reiterata istanza della parte ricorrente di estinzione del giudizio, fondata sull'adesione a una definizione agevolata dei carichi, può integrare una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e determinare l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione, anche se non ricorrono i requisiti formali della rinuncia ex art. 390 c.p.c.
- La sospensione del giudizio prevista dalla disciplina della rottamazione quater non impedisce al giudice di verificare se, alla luce degli atti sopravvenuti, sia venuto meno l'interesse al ricorso per effetto di altre cause estintive o definitorie.
- Quando la definizione della controversia deriva dall'adesione a istituti condonistici o di definizione agevolata, possono sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato.
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